Esecutivita' delle mappe di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, relativamente all'aeroporto di Napoli-Capodichino.(GU n.154 del 4-7-1997)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il teste del codice della navigazione; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visti i decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966, con i quali sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714 -bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporo di Napoli - Capodichino; Viste le mappe di cui all'art. 715-ter del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli - Capodichino; Considerato che le predette mappe, ai sensi dello stesso art. 715-ter, sono state depositate in data 1 luglio 1989 negli uffici dei comuni di Napoli, Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casandrino, Casoria, Castelcisterna, Cercola, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Mugnano di Napoli, Nola, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Sant'Anastasia, S. Vitaliano, Volla (provincia di Napoli), San Felice a Cancello (provincia di Caserta); Considerato che dell'avvenuto deposito e' stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715-ter mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1989 nel quale e' stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater della facolta' di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1960, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n 224 del 9 settembre 1966; Considerato che si e' reso necessario rinnovare il deposito delle mappe in data 2 novembre 1989 negli uffici del comune di San Vitaliano poiche' il citato comune non aveva provveduto ad effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a suo carico; Considerato che del rinnovato deposito delle mappe e' stata data notizia ai sensi dell'art. 715 -ter del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1989 nel quale e' stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater, della facolta' di proporre opposizione, da parte di chiunquevi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966; entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime; Considerato che successivamente si e' reso necessario rinnovare il deposito delle mappe, in data 6 luglio 1992, negli uffici dei comuni di Volla, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Grumo Nevano, Casalnuovo di Napoli, Afragola, Arzano, San Felice a Cancello poiche' i citati, comuni non avevano provveduto ancora una volta ad effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a loro carico; Considerato che di questo ulteriore rinnovato deposito delle mappe e' stata data notizia ai sensi dell'art. 715-ter del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992 nel quale e' stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater, della facolta' di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1960, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime; Considerato che i comuni di Grumo Nevano e di Arzano hanno comunicato di non aver provveduto al deposito della cartografia e che pertanto per i suddetti comuni si e' dovuto provvedere nuovamente al deposito e alla pubblicazione delle mappe; Considerato che del rinnovato deposito delle mappe e' stata data notizia, ai sensi del piu' volte citato art. 715 -ter mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie genera1e - n. 173 del 26 luglio 1994 nel quale nuovamente e' stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater, della facolta' di proporre opposizione da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966 entro il termine di giorni centoventi decorrenti dal giorno del deposito delle mappe medesime; Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazione e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966 e' stata proposta osservazione con atto in data 28 agosto 1989 dai signori Del Vecchio Nicola, Salzano Angelina, Del Vecchio Carmine, Del Vecchio Giuseppe, Del Vecchio Raffaele, Del Vecchio Sabato, Arnone Giuseppina, Del Vecchio Raffaele, Di Mauro Maria, Del Vecchio Amalia, Auriemma Domenico nonche' opposizione con atto in data 9 novembre 1989 dalla signora Renata Forquet; Considerato che l'atto in data 28 agosto 1989 non e' un'opposizione bensi' una richiesta di riesame delle limitazioni; Considerato che l'opponente signora Renata Forquet fonda la sua opposizione sui seguenti argomenti: a) le direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Napoli - Capodichino sono rimaste immutate rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale del 10 luglio 1967 per cui l'imposizione del vincolo riguarda le sole aree previste dal decreto ministeriale 16 luglio 1967; b) l'area di proprieta' della ricorrente non ha incidenza sulle direzioni di atterraggio essendo laterale rispetto alle direzioni stesse e quindi non interessata dai provvedimenti di cui agli articoli 715 e 715-bis della legge n. 58 del 4 febbraio 1963; Ritenuto che: circa l'opposizione di cui alla lettera a) il decreto ministeriale 10 luglio 1967 decretava l'esecutivita' delle mappe determinanti una prima parte delle limitazioni alle costruzioni ed i mpianti nelle zone contigue all'aeroporto di Napoli-Capodichino, mentre nelle mappe aeroportuali depositate sono state definite e applicate per intero le limitazioni della legge n. 58 del 10 luglio 1963 tenuto conto anche delle particolari caratteristiche orografiche del territorio e del preminente interesse pubblico che l'aeroporto ha assunto negli ultimi anni per il vieppiu' crescente traffico aereo civile. La lieve maggiore ampiezza delle limitazioni imposte lungo le direttrici di atterraggio da questa amministrazione, rispetto a quelle a suo tempo imposte dall'Aeronautica militare con il piu' volte citato decreto ministeriale e' determinata dalle maggiori dimensioni e minore maneggevolezza degli aerei di linea civile rispetto a quelli militari. Circa l'opposizione di cui alla lettera b) questa amministrazione ha rilevato che l'area di proprieta' della ricorrente corrispondente alle particelle catastali 111, 112, 7 / A, 6 e gran parte della particella 114, incide nella direzione di atterraggio testata 24, nella zona compresa nei primi 300 m dal perimetro aeroportuale per cui non puo' essere realizzato alcun ostacolo, mentre l'area corrispondente alla particella 113 e la restante area della particella 114 ricadono nella zona interessata dalla superficie di transizione, su cui possono essere costituiti ostacoli nel rispetto delle limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 715 della legge 58 del 10 luglio 1963; Decreta: L'opposizione di cui in premessa e' respinta per le considerazioni contenute nella premessa medesima. Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli - Capodichino, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse. Roma, 16 maggio 1997 Il Ministro: Burlando