MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 maggio 1997 

  Esecutivita' delle mappe di cui alla  legge 4 febbraio 1963, n. 58,
relativamente all'aeroporto di Napoli-Capodichino.
(GU n.154 del 4-7-1997)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il regio decreto 30 marzo  1942, n. 327, che approva il teste
del codice della navigazione;
  Vista la  legge 4 febbraio  1963, n.  58, che apporta  modifiche ed
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Visti i  decreti ministeriali in data  30 ottobre 1964 e  13 giugno
1966,  rispettivamente  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966,
con  i quali  sono  state determinate  le caratteristiche  prescritte
dall'art.  714  -bis  del   codice  della  navigazione  relativamente
all'aeroporo di Napoli - Capodichino;
  Viste le mappe di cui all'art. 715-ter del codice della navigazione
relative alle  limitazioni delle  costruzioni e degli  impianti nelle
zone circostanti l'aeroporto di Napoli - Capodichino;
  Considerato  che le  predette  mappe, ai  sensi  dello stesso  art.
715-ter, sono state depositate in data 1 luglio 1989 negli uffici dei
comuni  di  Napoli,  Acerra, Afragola,  Arzano,  Brusciano,  Cardito,
Casalnuovo    di    Napoli,    Casavatore,    Casandrino,    Casoria,
Castelcisterna, Cercola, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Mariglianella,
Marigliano,  Melito,  Mugnano  di  Napoli,  Nola,  Pollena  Trocchia,
Pomigliano  d'Arco,  Pozzuoli,  Sant'Anastasia, S.  Vitaliano,  Volla
(provincia di Napoli), San Felice a Cancello (provincia di Caserta);
  Considerato che  dell'avvenuto deposito  e' stata data  notizia, ai
sensi  dello stesso  art.  715-ter mediante  avviso pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica - serie generale - n.  153 del 3
luglio 1989  nel quale  e' stata fatta  menzione, ai  sensi dell'art.
715-quater  della  facolta'  di  proporre opposizione,  da  parte  di
chiunque vi avesse interesse  alla determinazione delle zone soggette
a limitazioni e ai decreti ministeriali  in data 30 ottobre 1964 e 13
giugno  1960,  rispettivamente  pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 286 del 19 novembre  1964 e n 224 del 9 settembre
1966;
  Considerato che si  e' reso necessario rinnovare  il deposito delle
mappe  in  data 2  novembre  1989  negli  uffici  del comune  di  San
Vitaliano poiche' il citato comune non aveva provveduto ad effettuare
in tempo utile tutti gli adempimenti a suo carico;
  Considerato che  del rinnovato deposito  delle mappe e'  stata data
notizia  ai sensi  dell'art. 715  -ter del  codice della  navigazione
mediante avviso pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- serie  generale -  n. 260 del  7 novembre 1989  nel quale  e' stata
nuovamente  fatta  menzione,  ai sensi  dell'art.  715-quater,  della
facolta'  di  proporre opposizione,  da  parte  di chiunquevi  avesse
interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai
decreti  ministeriali in  data  30  ottobre 1964  e  13 giugno  1966,
rispettivamente pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 286 del 19  novembre 1964 e n. 224 del 9  settembre 1966; entro il
termine di giorni centoventi decorrenti  da quello del deposito delle
mappe medesime;
  Considerato che successivamente si  e' reso necessario rinnovare il
deposito delle mappe, in data 6  luglio 1992, negli uffici dei comuni
di  Volla,  Mugnano  di  Napoli,  Melito  di  Napoli,  Grumo  Nevano,
Casalnuovo di Napoli, Afragola, Arzano, San Felice a Cancello poiche'
i  citati,  comuni  non  avevano   provveduto  ancora  una  volta  ad
effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a loro carico;
  Considerato che di questo  ulteriore rinnovato deposito delle mappe
e' stata  data notizia  ai sensi dell'art.  715-ter del  codice della
navigazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - serie generale - n. 164  del 14 luglio 1992 nel quale e'
stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater, della
facolta'  di proporre  opposizione, da  parte di  chiunque vi  avesse
interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai
decreti  ministeriali in  data  30  ottobre 1964  e  13 giugno  1960,
rispettivamente pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 286 del  19 novembre 1964 e  n. 224 del 9 settembre  1966 entro il
termine di giorni centoventi decorrenti  da quello del deposito delle
mappe medesime;
  Considerato  che  i  comuni  di  Grumo Nevano  e  di  Arzano  hanno
comunicato di non aver provveduto al deposito della cartografia e che
pertanto per i suddetti comuni  si e' dovuto provvedere nuovamente al
deposito e alla pubblicazione delle mappe;
  Considerato che  del rinnovato deposito  delle mappe e'  stata data
notizia, ai sensi del piu' volte citato art. 715 -ter mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie genera1e
-  n. 173  del 26  luglio 1994  nel quale  nuovamente e'  stata fatta
menzione, ai  sensi dell'art. 715-quater, della  facolta' di proporre
opposizione  da   parte  di   chiunque  vi  avesse   interesse,  alla
determinazione  delle  zone  soggette  a  limitazioni  e  ai  decreti
ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966 rispettivamente
pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica n. 286  del 19
novembre  1964 e  n. 224  del 9  settembre 1966  entro il  termine di
giorni  centoventi decorrenti  dal  giorno del  deposito delle  mappe
medesime;
  Considerato  che avverso  la determinazione  delle zone  soggette a
limitazione e  ai decreti ministeriali in  data 30 ottobre 1964  e 13
giugno 1966 e' stata proposta osservazione con atto in data 28 agosto
1989 dai  signori Del Vecchio  Nicola, Salzano Angelina,  Del Vecchio
Carmine,  Del Vecchio  Giuseppe,  Del Vecchio  Raffaele, Del  Vecchio
Sabato, Arnone Giuseppina, Del Vecchio  Raffaele, Di Mauro Maria, Del
Vecchio  Amalia, Auriemma  Domenico nonche'  opposizione con  atto in
data 9 novembre 1989 dalla signora Renata Forquet;
  Considerato che l'atto in data 28 agosto 1989 non e' un'opposizione
bensi' una richiesta di riesame delle limitazioni;
  Considerato  che l'opponente  signora Renata  Forquet fonda  la sua
opposizione sui seguenti argomenti:
  a)  le   direzioni  di  atterraggio  dell'aeroporto   di  Napoli  -
Capodichino  sono rimaste  immutate  rispetto a  quelle indicate  nel
decreto ministeriale  del 10  luglio 1967  per cui  l'imposizione del
vincolo riguarda  le sole aree  previste dal decreto  ministeriale 16
luglio 1967;
  b) l'area  di proprieta'  della ricorrente  non ha  incidenza sulle
direzioni  di atterraggio  essendo laterale  rispetto alle  direzioni
stesse  e  quindi  non  interessata dai  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 715 e 715-bis della legge n. 58 del 4 febbraio 1963;
  Ritenuto che: circa l'opposizione di cui alla lettera a) il decreto
ministeriale  10 luglio  1967  decretava  l'esecutivita' delle  mappe
determinanti una prima parte delle  limitazioni alle costruzioni ed i
mpianti  nelle  zone  contigue all'aeroporto  di  Napoli-Capodichino,
mentre  nelle mappe  aeroportuali  depositate sono  state definite  e
applicate per intero  le limitazioni della legge n. 58  del 10 luglio
1963 tenuto conto anche delle particolari caratteristiche orografiche
del territorio e del preminente interesse pubblico che l'aeroporto ha
assunto negli  ultimi anni per  il vieppiu' crescente  traffico aereo
civile.
  La  lieve  maggiore ampiezza  delle  limitazioni  imposte lungo  le
direttrici  di  atterraggio  da questa  amministrazione,  rispetto  a
quelle  a suo  tempo imposte  dall'Aeronautica militare  con il  piu'
volte  citato  decreto  ministeriale e'  determinata  dalle  maggiori
dimensioni  e  minore  maneggevolezza  degli aerei  di  linea  civile
rispetto a quelli militari.
  Circa l'opposizione  di cui alla lettera  b) questa amministrazione
ha rilevato che l'area  di proprieta' della ricorrente corrispondente
alle  particelle catastali  111, 112,  7 /  A, 6  e gran  parte della
particella  114, incide  nella direzione  di atterraggio  testata 24,
nella zona  compresa nei primi  300 m dal perimetro  aeroportuale per
cui  non  puo'  essere   realizzato  alcun  ostacolo,  mentre  l'area
corrispondente  alla   particella  113  e  la   restante  area  della
particella 114  ricadono nella  zona interessata dalla  superficie di
transizione, su  cui possono essere costituiti  ostacoli nel rispetto
delle limitazioni  stabilite nel penultimo comma  dell'art. 715 della
legge 58 del 10 luglio 1963;
                              Decreta:
  L'opposizione di cui in premessa  e' respinta per le considerazioni
contenute nella premessa medesima.
  Le  mappe  di   cui  sopra,  relative  alle   aree  assoggettate  a
limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti
l'aeroporto di  Napoli - Capodichino, sono  esecutive con annotazione
apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.
   Roma, 16 maggio 1997
                                                Il Ministro: Burlando