MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1997 

Devoluzione di beni immobili al demanio dello Stato.
(GU n.154 del 4-7-1997)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 10-bis  aggiunto alla legge 4 dicembre  1956, n. 1404,
dall'art. 13 del  decreto-legge 1 luglio 1980, n.  285, convertito in
legge 8 agosto 1980, n. 441, con  il quale e' stato disposto che "gli
immobili  che per  accertate ed  obiettive difficolta'  non risultino
alienabili, potranno  essere devoluti, mediante decreto  del Ministro
del tesoro  di concerto  con quello delle  finanze, al  demanio dello
Stato";
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 22 marzo 1957 con
il quale,  ai sensi dell'art. 1  della citata legge n.  1404/1956, e'
stato  soppresso  e  messo  in  liquidazione  l'Ente  di  gestione  e
liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.);
  Visto il  decreto del Ministro del  tesoro 13 novembre 1957  con il
quale  le  operazioni  di  liquidazione  dell'E.G.E.L.I.  sono  state
avocate al  Ministro del tesoro ed  affidate all'ufficio liquidazioni
di cui all'art. 1 della legge n. 1404/1956;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396, con il quale l'ufficio  liquidazioni ha assunto la denominazione
di  Ispettorato  generale  per  gli  affari e  per  la  gestione  del
patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Considerato  che  i  beni  per  i  quali  non  e'  stata  possibile
l'alienazione, nonostante  i numerosi  esperimenti di  asta pubblica,
sono quelli di seguito indicati:
  1) terreno  in agro del  comune di Oria (Brescia),  contrada Padri,
distinto nel N.C.T. foglio 62, particella n. 93 di Ha 0.63.20;
  2) terreno  in agro del  comune di Oria (Brescia),  contrada Padri,
distinto nel N.C.T. foglio 62, particella n. 68 di Ha 0.85.14;
  3) terreno  in agro  di Caltagirone (Catania),  localita' Abanazzo,
distinto nel N.C.T.  alla partita 30967 al foglio  219, particella n.
50 di mq 240;
  4)  terreno  in agro  di  Grammichele  (Catania), localita'  Poggio
dell'Aquila, distinto nel N.C.T. 6950 al foglio 16, particella n. 155
di mq 2.011;
  5) terreno in agro di Grammichele (Catania), contrada Torrevecchia,
distinto nel N.C.T. 6950  al foglio 18, particella n. 37  di mq 966 e
al foglio 18, particella n. 38 di mq 818;
  Visto l'elenco di detti beni ed i relativi atti catastali che fanno
parte integrante del presente decreto;
  Considerato  che   il  presente  decreto  costituira'   titolo  per
l'iscrizione  dei  sopracitati  beni nella  consistenza  patrimoniale
dello Stato e per la conseguente trascrizione e voltura catastale;
  Ritenuto, pertanto,  di dover  devolvere al  demanio dello  Stato i
beni sopra  elencati ai sensi del  citato art. 10-bis della  legge n.
1404/1956;
                              Decreta:
  I beni immobili sopra descritti,  sono devoluti, ai sensi dell'art.
10-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, al demanio dello Stato.
   Roma, 23 gennaio 1997
                                   p. Il Ministro del tesoro
                                             Pinza
 Il Ministro delle finanze
           Visco