N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1997

                                N. 414
  Ordinanza  emessa  il  25  febbraio 1997 dal tribunale di Latina nel
 procedimento civile vertente tra Pisanu Antonio Nicolo' e  il  comune
 di Latina
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura  dei
    risarcimenti  dovuti  per illegittime occupazioni acquisitive, con
    l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento  in  considerazione
    della  incostituzionalita'  del precedente criterio dichiarata con
    sentenza n. 369/1996 - Ritenuta  persistente  inadeguatezza  della
    nuova  misura  del  risarcimento  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza e sul diritto di proprieta'.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65;  d.-l.  11  luglio
    1992,   n.   333,   art.   5-bis,   comma  7-bis,  convertito  con
    modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359).
 (Cost., artt. 3 e 42).
(GU n.28 del 9-7-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di  primo  grado
 iscritta  al  n. 4179/84 promossa con atto di citazione notificato il
 12 ottobre 1984 per atto uff. giud. Luisa Marteddu cron. n. 22017  da
 Pisanu Antonio Nicolo' rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Iucci
 giusta   procura   a   margine  della  comparsa  di  costituzione  in
 sostituzione del precedente difensore; attore  contro  il  comune  di
 Latina,  in  persona  del  sindaco pro-tempore legale rappresentante,
 rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Balsamo, giusta procura  per
 atto notaio Ciro Esposito di data 4 settembre 1990, rep. n. 13299, in
 sostituzione del precedente difensore; convenuto;
   Oggetto: risarcimento danni;
   Il collegio, letti gli atti;
                             O s s e r v a
   Premessa sulla rilevanza della questione.
   All'udienza  collegiale  dell'11 febbraio 1997 e' stato, trattenuto
 in decisione il processo  di  cui  in  epigrafe  il  cui  oggetto  e'
 costituito  dalla  domanda  di  risarcimento del danno per l'illecita
 occupazione, acquisitiva di un fondo operata  dall'Istituto  autonomo
 case  popolari  della  provincia  di  Latina per delega del comune di
 Latina.
   La disposizione da applicare per la liquidazione  del  risarcimento
 del  danno  causato  all'attore  per  la  perdita della proprieta' e'
 dettata, attualmente, dall'art. 3, comma 65, della legge 23  dicembre
 1996,  n. 662 che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 5-bis del d.-l.
 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
 agosto 1992, n. 359.
   Questione di costituzionalita'.
   1.  -  L'attore in comparsa conclusionale ha sollevato questione di
 costituzionalita' della disposizione di legge di cui in premessa  che
 recita: "All'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' aggiunto, in
 fine,  il  seguente comma: "7-bis. In caso di occupazioni illegittime
 di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al
 30 settembre 1996, si applicano, per la  liquidazione  del  danno,  i
 criteri  di  determinazione  dell'indennita'  di  cui al comma 1, con
 esclusione della riduzione del 40 per cento.
   In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10
 per  cento.  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
 anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza  passata  in
 giudicato".
   2.  -  Sostiene l'attore che la predetta disposizione contrasti con
 gli artt.  3  e  42  della  Costituzione  in  quanto  il  diritto  di
 proprieta'  non viene adeguatamente tutelato e risulta affievolito da
 un atto illecito senza adeguato ristoro.
   3. - In particolare l'attore sostiene, prendendo  lo  spunto  dalla
 sentenza   17   ottobre-2   novembre   1996,   n.   369  della  Corte
 costituzionale, che la misura del risarcimento dovuta al privato  che
 ha  subito  l'occupazione sine titulo, quale obbligazione ex delicto,
 debba   realizzare   l'equilibrio   tra   l'interesse   pubblico   al
 mantenimento    dell'opera    realizzata    (che    ha    trasformato
 irreversibilmente il fondo impedendone la restituzione) e  la  tutela
 della  legalita'  violata  dalla  p.a.  nei confronti del privato per
 effetto della illecita manipolazione-distruzione del  bene  occupato.
 Sicche'  la  minima  differenza  introdotta  dal  legislatore  fra la
 liquidazione dell'indennita' di  esproprio  ed  il  risarcimento  del
 danno non sarebbe idonea a realizzare il differente bilanciamento dei
 contrapposti interessi postulato in caso di obbligazione ex delicto.
   4. - La questione non e' manifestamente infondata.
   5.   -   La   ricostruzione   dell''occupazione  acquisitiva  viene
 effettuata dalle sezioni unite della Corte di cassazione  attribuendo
 al  comportamento  della  p.a.,  che occupi illegittimamente un fondo
 determinandovi una radicale trasformazione, il carattere di  illecito
 produttivo  dell'obbligo  di risarcire il danno arrecato. Al contempo
 tale   illecito   costituisce   un   fatto   idoneo   a   determinare
 l'attribuzione  della proprieta' sia del suolo, sia della costruzione
 alla p.a. perche', nel conflitto fra l'interesse del proprietario del
 suolo e quello della p.a. che ha costruito l'opera, la Suprema Corte,
 secondo i  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  ha  dato
 rilievo all'interesse pubblico ritenuto prevalente (Cass. sez. un. 26
 febbraio 1983, n. 1464, Cass.  sez. un. 25 novembre 1992, n. 12546).
   6.   -   Pertanto,   nel   bilanciamento  degli  interessi  sottesi
 all'istituto dell'accessione  invertita,  l'interesse  pubblico  gia'
 entra  in gioco quale fattore che fa assumere all'illecito della p.a.
 la valenza estintiva della proprieta' del privato ed  acquisitiva  al
 patrimonio pubblico.
   7.  -  Non puo', quindi, tale interesse entrare nuovamente in gioco
 nella fase della liquidazione del risarcimento  o,  quantomeno,  deve
 entrarvi  in  modo  del tutto secondario, perche', altrimenti, non si
 attuerebbe quell'equilibrato  componimento  degli  interessi  che  e'
 necessario  per attuare una effettiva tutela della proprieta' privata
 e del  diritto  fondamentale  di  tutti  i  cittadini  ad  un  eguale
 trattamento delle proprie posizioni giuridiche.
   8  -  Con  la  gia'  citata  sentenza  n.  369  del  1996  la Corte
 costituzionale ha fatto presente che la particolarita'  dell'illecito
 -  che  si  dispiega  fra  la  dichiarazione  di pubblica utilita' di
 un'opera e la concreta realizzazione della medesima -  fa  sussistere
 in  astratto  gli  estremi  giustificativi di un intervento normativo
 ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione.
   9.  -  Il  riferimento  alla  ragionevolezza  della  riduzione  del
 risarcimento,  ad  avviso  di  questo giudice, non puo' che riferirsi
 alla marginalita' del rilievo che, in tale sede, per le ragioni  gia'
 esposte, deve trovare l'interesse pubblico.
   10.  -  Sotto  tale  profilo,  quindi,  coglie nel segno la censura
 dell'attore che ha ritenuto che il legislatore  abbia  esercitato  in
 modo  non  ragionevole  la  propria  discrezionalita',  atteso che la
 liquidazione del risarcimento del  danno  effettuata  attribuendo  il
 valore  mediato  del  suolo  aumentato  del  10%, e' l'effetto di una
 preponderante valutazione del concorso dell'interesse  pubblico  che,
 come  detto,  per essere stato gia' valutato nell'ambito dell'effetto
 estintivo-acquisitivo  della  proprieta',  dovrebbe,   in   sede   di
 risarcimento, avere una valutazione certamente minore.
   11.  -  Pertanto la norma determina una violazione della proprieta'
 privata, il cui sacrificio non trova adeguato  risarcimento,  nonche'
 del diritto dei cittadini ad un eguale trattamento dinanzi alla legge
 previsto dall'art. 3 della Costituzione.
   12.  -  Il  tribunale  rileva  d'ufficio  un  ulteriore  profilo di
 incostituzionalita' della disposizione denunciata in  relazione  agli
 artt. 3 e 42 della Costituzione.
   13.  - La disposizione denunciata ha valore solo per le occupazioni
 illegittime di suoli  per  causa  di  pubblica  utilita'  intervenute
 anteriormente al 30 settembre 1996.
   14.  -  La medesima, quindi, avendo vigore solo per situazioni gia'
 determinatesi alla data del 30 settembre 1996, si atteggia  come  una
 tipica sanatoria finanziaria.
   15.  - Tale formulazione della norma determina, con tutta evidenza,
 una  posizione  deteriore  ai  proprietari  che  hanno   perduto   la
 proprieta'    per    un   comportamento   illecito   della   pubblica
 amministrazione avvenuto prima del  30  settembre  1996,  rispetto  a
 quelli che tale comportamento hanno subito dopo il medesimo termine.
   16.   -   Il   predetto   termine,   peraltro,  risulta  del  tutto
 incomprensibile non essendo stato  nemmeno  correlato  all'emanazione
 della  legge  (che  e'  avvenuta  con la pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale del 28 dicembre 1996).
   17. - Seppure l'equilibrio finanziario dello Stato sia un principio
 di  valore  costituzionale,  tuttavia   tale   necessita'   non   puo
 giustificare   un   trattamento   diversificato  dei  cittadini,  con
 conseguente violazione del diritto alla proprieta' privata,  che  non
 trova  alcuna  logica  spiegazione se non nell'esigenza del risparmio
 pubblico.
                                P. Q. M.
   Dispone l'imediata tramissione degli atti alla Corte costituzionale
 e la sospensione del giudizio in corso;
   Ordina che il presente provvedimento sia notificato alle  parti  in
 causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi' deciso in Latina in data 25 febbraio 1997
                         Il presidente: Raponi
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