N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1997
N. 421 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1997 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Minissale Paola Reato in genere - Provocazione - Applicabilita' dell'esimente nel caso di reato di oltraggio a un pubblico ufficiale - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di ingiuria - Riferimento ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341/1994. (C.P. art. 599, comma 2). (Cost., art. 3).(GU n.28 del 9-7-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del proc. n. 1127/95 r.g.p. a carico di Minissale Paola, imputata del reato p. e p. all'art. 341 c.p.; Considerato che dal dibattimento emerge un comportamento complessivo tenuto dagli operanti di p.g., odierne persone offese, nei confronti dell'imputata tale che - ove ritenuto sussistente - esso potrebbe integrare gli estremi della provocazione; Ritenuto che allo stato della legislazione vigente la sussistenza del predetto elemento nel caso in esame comporterebbe, in ipotesi, l'applicazione della sola attenuante di cui all'art. 62 n. 2) c.p., poiche' l'esimente di cui all'art. 599 comma secondo e' inapplicabile fuori dai casi previsti ed in particolare nelle ipotesi di cui all'art. 341 c.p.; Rilevato che attualmente, salvi i casi di reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale previsti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288/1944, nelle ipotesi di sussistenza del reato di cui all'art. 341 c.p. il reo non puo' beneficiare della suddetta esimente a differenza dei casi in cui la provocazione perviene da un privato cittadino; Atteso che dopo una serie di decisioni della Corte costituzionale che affermavano la giustificazione di un trattamento distinto tra il reato di ingiuria e quello di oltraggio a pubblico ufficiale per la diversita' dei beni giuridici tutelati (cfr. C. cost. provv. nn. 109/1968, 65/1974, 100/1977, 51/1980, 165/1980, 135/1985, 323/1988), il giudice delle leggi ha ritenuto l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale piu' severo riservato al reato di oltraggio rispetto a quello di ingiuria, non piu' giustificabile dall'attuale bilanciamento di interessi tra la tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale anche nei casi di minima entita' e quella della liberta' personale del soggetto agente; Considerato che tale irragionevolezza e' riscontrabile anche nel trattamento della condotta dell'autore del reato in rapporto a quella del pubblico ufficiale, con la conseguenza che, anche per i principi di cui all'art. 97 Cost. attuati con la legge n. 241/1990 e succ. modd., il privato puo' trovarsi ad interagire con comportamenti del pubblico ufficiale che - sebbene non arbitrari - rivestano le caratteristiche del fatto ingiusto di cui all'art. 599 comma secondo c.p. (si pensi all'estrema animosita' verbale ed alla patente scorrettezza di comportamento); Rilevato che l'impossibilita' di applicare l'esimente predetta comporta un trattamento sanzionatorio della fattispecie irragionevole ed una disparita' ingiustificata rispetto a soggetti che subiscano lo stesso comportamento da parte di altri privati, peraltro non forniti nemmeno nel maggiore prestigio del pubblico ufficiale, di per se' capace di porre ulterioremente in soggezione il cittadino; Ritenuto che cio' impone di rilevare, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 599 c.p., la cui rilevanza nel caso in esame e' in re ipsa, trattandosi della disposizione eventualmente da applicare; Atteso che la questione non e' manifestamente infondata in base a quanto precisato ed alla luce della sentenza n. 341/1994 della Corte costituzionale, poiche' la norma si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 599 comma secondo c.p., nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della norma stessa anche al reato di cui all'art. 341 comma primo c.p.; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Latina, addi' 31 gennaio 1997. Il pretore: Morgigni 97C0719