N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1997

                                N. 421
  Ordinanza  emessa  il  31  gennaio  1997  dal  pretore di Latina nel
 procedimento penale a carico di Minissale Paola
 Reato in genere - Provocazione  -  Applicabilita'  dell'esimente  nel
    caso  di  reato  di  oltraggio  a  un pubblico ufficiale - Mancata
    previsione - Irragionevole disparita' di  trattamento  rispetto  a
    quanto previsto per il reato di ingiuria - Riferimento ai principi
    affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341/1994.
 (C.P. art. 599, comma 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.28 del 9-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza letti gli atti del proc. n.
 1127/95 r.g.p. a carico di Minissale Paola, imputata del reato p.   e
 p. all'art. 341 c.p.;
   Considerato   che   dal   dibattimento   emerge   un  comportamento
 complessivo tenuto dagli operanti di p.g.,  odierne  persone  offese,
 nei  confronti  dell'imputata  tale  che - ove ritenuto sussistente -
 esso potrebbe integrare gli estremi della provocazione;
   Ritenuto  che  allo stato della legislazione vigente la sussistenza
 del predetto elemento nel caso in esame  comporterebbe,  in  ipotesi,
 l'applicazione  della  sola attenuante di cui all'art. 62 n. 2) c.p.,
 poiche'  l'esimente     di  cui  all'art.  599   comma   secondo   e'
 inapplicabile fuori dai casi previsti ed in particolare nelle ipotesi
 di cui all'art.  341 c.p.;
   Rilevato  che  attualmente,  salvi  i  casi  di  reazione a un atto
 arbitrario del pubblico ufficiale previsti dall'art.  4  del  decreto
 legislativo luogotenenziale n. 288/1944, nelle ipotesi di sussistenza
 del  reato di cui all'art. 341 c.p. il reo non puo' beneficiare della
 suddetta esimente a  differenza  dei  casi  in  cui  la  provocazione
 perviene da un privato cittadino;
   Atteso  che  dopo una serie di decisioni della Corte costituzionale
 che affermavano la giustificazione di un trattamento distinto tra  il
 reato  di  ingiuria e quello di oltraggio a pubblico ufficiale per la
 diversita' dei beni giuridici tutelati  (cfr.  C.  cost.  provv.  nn.
 109/1968,  65/1974, 100/1977, 51/1980, 165/1980, 135/1985, 323/1988),
 il giudice delle leggi ha ritenuto l'irragionevolezza del trattamento
 sanzionatorio nel minimo edittale piu' severo riservato al  reato  di
 oltraggio  rispetto  a  quello  di  ingiuria, non piu' giustificabile
 dall'attuale bilanciamento di interessi tra la  tutela  dell'onore  e
 del prestigio del pubblico ufficiale anche nei casi di minima entita'
 e quella della liberta' personale del soggetto agente;
   Considerato  che  tale  irragionevolezza e' riscontrabile anche nel
 trattamento della condotta dell'autore del reato in rapporto a quella
 del pubblico ufficiale, con la conseguenza che, anche per i  principi
 di  cui  all'art.  97  Cost. attuati con la legge n. 241/1990 e succ.
 modd., il privato puo' trovarsi ad interagire con  comportamenti  del
 pubblico  ufficiale  che  -  sebbene  non  arbitrari  -  rivestano le
 caratteristiche del fatto ingiusto di cui all'art. 599 comma  secondo
 c.p.  (si  pensi  all'estrema  animosita'  verbale  ed  alla  patente
 scorrettezza di comportamento);
   Rilevato che  l'impossibilita'  di  applicare  l'esimente  predetta
 comporta un trattamento sanzionatorio della fattispecie irragionevole
 ed una disparita' ingiustificata rispetto a soggetti che subiscano lo
 stesso  comportamento da parte di altri privati, peraltro non forniti
 nemmeno nel maggiore prestigio del pubblico  ufficiale,  di  per  se'
 capace di porre ulterioremente in soggezione il cittadino;
   Ritenuto  che  cio'  impone di rilevare, d'ufficio, la questione di
 legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 599 c.p.,  la
 cui  rilevanza  nel  caso  in  esame e' in re ipsa, trattandosi della
 disposizione eventualmente da applicare;
   Atteso che la questione non e' manifestamente infondata in  base  a
 quanto  precisato ed alla luce della sentenza n. 341/1994 della Corte
 costituzionale, poiche' la norma si pone in contrasto con l'art.    3
 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e di
 uguaglianza.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
   Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 599 comma  secondo
 c.p.,  nella  parte  in  cui non prevede l'applicabilita' della norma
 stessa anche al reato di cui all'art. 341 comma primo c.p.;
   Sospende  il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Latina, addi' 31 gennaio 1997.
                         Il pretore: Morgigni
 97C0719