N. 428 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1997
N. 428 Ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal tribunale di Roma sul ricorso per la conversione in I.c.a. del fallimento della s.r.l. Immobiliare Le Dune proposto da Valentini Maria Gabriella Procedure concorsuali - Societa' controllonti e controllate di societa' fiduciaria - Fallimento dichiarato successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della societa' fiduciaria - Conversione delle procedure di fallimento in quelle di liquidazione coatta amministrativa - Omessa previsione per le societa' collegate dichiarate fallite dopo la entrata in vigore del decreto-legge n. 233/1986 (che prevede detta conversione) - Inadeguatezza del rimedio della opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento - Mancata realizzazione dell'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali - Irragionevolezza. (D.-L. 5 giugno 1986, n. 233, art. 3, comma 1, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 1986, n. 430). (Cost., art. 3, comma 1).(GU n.28 del 9-7-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciata la seguente ordinanza letti gli atti al ricorso n. 2164/96 reg. ric. depositato il 2 aprile 1996 dalla sig.ra Maria Gabriella Valentini per la conversione in liquidazione coatta amministrativa del fallimento n. 56583 della Immobiliare Le Dune s.r.l., ai sensi dell'art 3 d.-l. 5 giugno 1986 n. 233 convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 1986 n. 430, sul presupposto del collegamento, ex art. 2 decreto-legge cit., della societa' fallita con la societa' fiduciaria I.F.I.R. s.p.a., posta il l.c.a. con d.m. 9 gennaio 1995 in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1995; Sentita la ricorrente, il curatore del fallimento, il legale rappresentante della societa' fallita ed il commissario liquidatore della I.F.I.R. s.p.a.. La "seconda relazione del curatore" in data 25 febbraio 1997 conferma - in base all'esame dei libri dei soci - che la s.r.l. Immobiliare Le Dune era, alla data del fallimento dichiarato con sentenza del 30 marzo 1995, controllata, mediante il possesso del 53% del capitale sociale, dalla S.A.F. Factor s.p.a. che controllava, altresi', detenendone l'81,5% del capitale, la I.F.I.R. s.p.a. societa' fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 9 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995. Puo' dirsi pertanto accertata la sussistenza del criterio di collegamento previsto dall'art. 2, lett. b), decreto-legge 233/86 cit., rilevante ai fini della esclusione della societa' dalla procedura fallimentare e dell'assoggettamento della stessa alla sola procedura di liquidazione coatta amministrativa. Senonche' l'art. 3 decreto-legge cit. prevede la conversione delle sole procedure di fallimento alle quali siano gia' sottoposte, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, le societa' collegate alla societa' fiduciaria posta in l.c.a. Tale interpretazione restrittiva della norma e' condivisa da Corte cost. 18 gennaio 1991, n. 19, che ha escluso la possibilita' di una interpretazione "adeguatrice" in forza della quale estendere la conversione anche ai fallimenti dichiarati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge. la Corte ha, pertanto, dovuto dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, cit. nella parte in cui - per le societa' collegate alla fiduciaria in base ai criteri di cui all'art. 2, primo comma - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del decreto-legge la pronuncia di incostituzionalita', pero', e' espressamente limitata ai casi in cui il fallimento sia stato dichiarato anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della societa' fiduciaria. Nella specie invece, come si e visto, la dichiarazione di fallimento della Immobiliare Le Dune s.r.l. ha seguito, e non preceduto, la messa in liquidazione coatta amministrativa della societa' fiduciaria collegata I.F.I.R. s.p.a. la dichiarazione di fallimento era evidentemente viziata dalla violazione dell'art. 2 decreto-legge 233/86, in base al quale la societa' era assoggettabile alla sola procedura di liquidazione coatta amministrativa; ma la sentenza e' divenuta inoppugnabile non essendo stata proposta nei termini opposizione ex art. 18 r.d. 16 marzo 1942 n. 267. La conseguenza e' che, allo stato attuale, non e' previsto dall'ordinamento alcun rimedio pocessuale atto a consentire l'assoggettamento della societa' fallita alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, essendo esclusa la conversione ex art. 3 decreto-legge 233/86 e preclusa l'opposizione ex art. 18 r.d. 267/42. Il tribunale ritiene che l'assetto normativo sopra descritto, in base al quale nella specie non sarebbe possibile far luogo alla conversione del fallimento, si esponga ancora ad una censura di incostituzionalita'. Giova in proposito rammentare che Corte cost. 18 gennaio 1991, cit., ha motivato la parziale incostituzionalita' dell'art. 3 d.-l. 233/1986, per violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3, primo comma, Cost., argomentando dal fatto che ove la societa' collegata sia dichiarata fallita dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, ma prima della messa in l.c.a. della societa' fiduciaria, sarebbe totalmente frustrata l'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali riguardanti le societa' del gruppo, in quanto, non operando la vis attractiva attribuita al provvedimento di liquidazione coatta dall'art. 2, primo comma, decreto-legge cit., non sarebbe possibile la revoca del fallimento a seguito di opposizione, "del resto soggetta - osserva la Corte - al breve termine di decadenza indicato dall'art. 18 legge fallimentare". Ritiene questo tribunale, sviluppando quest'ultimo spunto offerto dalla sentenza, che il rimedio dell'opposizione art. 18 l. fall., anche allorche' sarebbe astrattamente consentito (essendo, come nel caso che ci occupa, la dichiarazione di fallimento successiva alla messa in liquidazione della societa' fiduciaria collegata), non sia comunque adeguato alla soddisfazione delle esigenze di ragionevolezza poste dalla stessa Corte a base della cennata dichiarazione di incostituzionalita'. Mediante la conversione, infatti, l'ordinamento ha inteso, come si e' visto, soddisfare l'esigenza della unificazione delle procedure concorsuali riguardanti un medesimo gruppo di societa'. Tale esigenza ha evidentemente carattere pubblicistico; se e' vero che la conversione puo' essere disposta anche d'ufficio dal tribunale (il che non sembra revocabile in dubbio, giacche' l'art. 3 decreto-legge 233/86 non prevede l'istanza di parte e, del resto, l'art. 4 d.-l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979 n. 95, che regola una analoga ipotesi di conversione, espressamente consente al tribunale di provvedere di ufficio). E se e' vero che l'esigenza dell'unificazione e' a tal punto avvertita dall'ordinamento, appare del tutto irragionevole consentire che essa possa - allorche' la dichiarazione di fallimento successiva all'entrata in vigore del decreto-legge 233/1986 abbia seguito la pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta della societa' fiduciaria collegata a quella dichiarata fallita - essere soddisfatta mediante un rimedio, quale l'opposizione ex art. 18 l. fall., attivabile soltanto su istanza di parte (la quale potrebbe essere, in ipotesi, del tutto priva di interesse alla revoca del fallimento in vista dell'assoggettamento alla liquidazione coatta) e, per di piu', entro un ristretto termine di decadenza. Appare, pertanto, rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 3, primo comma, decreto-legge 233/1986, nella parte in cui - per le societa' indicate nell'art. 2, primo comma, fallite successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della societa' fiduciaria o della societa' fiduciaria e di revisione con la quale sono sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge. Della questione va dunque investita la Corte costituzionale, previa sospensione del presente procedimento.
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, decreto-legge n. 233/1986, convertito con legge n. 430/1986, nella parte in cui - per le societa' indicate nell'art. 2, primo comma, fallite successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della societa' fiduciaria o della societa' fiduciaria e di revisione con la quale sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge, per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione; Sospende il procedimento introdotto con ricorso n. 2164/1996 Reg. ric. depositato il 2 aprile 1996 dalla sig.ra Maria Gabriella Valentini; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 13 marzo 1997 Il presidente: Greco 97C0726