N. 428 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1997

                                N. 428
  Ordinanza  emessa il 13 marzo 1997 dal tribunale di Roma sul ricorso
 per la conversione in I.c.a.  del fallimento della s.r.l. Immobiliare
 Le Dune proposto da Valentini Maria Gabriella
 Procedure  concorsuali  -  Societa'  controllonti  e  controllate  di
    societa'  fiduciaria  - Fallimento dichiarato successivamente alla
    data di pubblicazione del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
    amministrativa  della  societa'  fiduciaria  -  Conversione  delle
    procedure  di  fallimento  in  quelle   di   liquidazione   coatta
    amministrativa  -  Omessa  previsione  per  le  societa' collegate
    dichiarate fallite dopo la entrata in vigore del decreto-legge  n.
    233/1986  (che  prevede  detta  conversione)  -  Inadeguatezza del
    rimedio  della  opposizione   alla   sentenza   dichiarativa   del
    fallimento  -  Mancata realizzazione dell'esigenza di unificazione
    delle procedure concorsuali - Irragionevolezza.
 (D.-L. 5 giugno 1986,  n.  233,  art.  3,  comma  1,  convertito  con
    modificazioni in legge 1 agosto 1986, n. 430).
 (Cost., art. 3, comma 1).
(GU n.28 del 9-7-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciata  la seguente ordinanza letti gli atti al ricorso n.
 2164/96 reg. ric. depositato il 2  aprile  1996  dalla  sig.ra  Maria
 Gabriella   Valentini  per  la  conversione  in  liquidazione  coatta
 amministrativa del fallimento n.  56583  della  Immobiliare  Le  Dune
 s.r.l.,  ai  sensi  dell'art 3 d.-l. 5 giugno 1986 n. 233 convertito,
 con modificazioni, con legge 1 agosto 1986 n.  430,  sul  presupposto
 del  collegamento,  ex  art.  2  decreto-legge  cit.,  della societa'
 fallita con la societa' fiduciaria I.F.I.R. s.p.a., posta  il  l.c.a.
 con d.m. 9 gennaio 1995 in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1995;
   Sentita  la  ricorrente,  il  curatore  del  fallimento,  il legale
 rappresentante della societa' fallita ed il  commissario  liquidatore
 della I.F.I.R.  s.p.a..
   La  "seconda  relazione  del  curatore"  in  data  25 febbraio 1997
 conferma - in base all'esame dei libri  dei  soci  -  che  la  s.r.l.
 Immobiliare  Le  Dune  era,  alla  data del fallimento dichiarato con
 sentenza del 30 marzo 1995, controllata, mediante il possesso del 53%
 del capitale sociale, dalla S.A.F.  Factor  s.p.a.  che  controllava,
 altresi',  detenendone  l'81,5%  del  capitale,  la  I.F.I.R.  s.p.a.
 societa' fiduciaria posta in liquidazione coatta  amministrativa  con
 d.m.  9  gennaio  1995  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 18
 gennaio 1995.
   Puo' dirsi  pertanto  accertata  la  sussistenza  del  criterio  di
 collegamento  previsto  dall'art.  2,  lett. b), decreto-legge 233/86
 cit.,  rilevante  ai  fini  della  esclusione  della  societa'  dalla
 procedura  fallimentare e dell'assoggettamento della stessa alla sola
 procedura di liquidazione coatta amministrativa.
   Senonche' l'art. 3 decreto-legge cit. prevede la conversione  delle
 sole  procedure  di fallimento alle quali siano gia' sottoposte, alla
 data di entrata in vigore dello  stesso  decreto-legge,  le  societa'
 collegate   alla   societa'   fiduciaria   posta   in   l.c.a.   Tale
 interpretazione restrittiva della norma e' condivisa da  Corte  cost.
 18  gennaio  1991,  n.  19,  che  ha  escluso  la possibilita' di una
 interpretazione "adeguatrice"  in  forza  della  quale  estendere  la
 conversione    anche   ai   fallimenti   dichiarati   successivamente
 all'entrata in vigore del decreto-legge.    la  Corte  ha,  pertanto,
 dovuto  dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo
 comma, cit. nella parte in cui  -  per  le  societa'  collegate  alla
 fiduciaria  in  base  ai criteri di cui all'art. 2, primo comma - non
 prevede la conversione del fallimento dichiarato  dopo  l'entrata  in
 vigore  del decreto-legge la pronuncia di incostituzionalita', pero',
 e' espressamente limitata ai casi in  cui  il  fallimento  sia  stato
 dichiarato anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento
 di liquidazione coatta amministrativa della societa' fiduciaria.
   Nella   specie  invece,  come  si  e  visto,  la  dichiarazione  di
 fallimento della  Immobiliare  Le  Dune  s.r.l.  ha  seguito,  e  non
 preceduto,  la  messa  in  liquidazione  coatta  amministrativa della
 societa' fiduciaria collegata I.F.I.R.  s.p.a.  la  dichiarazione  di
 fallimento  era  evidentemente  viziata  dalla violazione dell'art. 2
 decreto-legge 233/86, in base al quale la societa' era assoggettabile
 alla sola procedura di  liquidazione  coatta  amministrativa;  ma  la
 sentenza  e'  divenuta  inoppugnabile  non essendo stata proposta nei
 termini opposizione ex  art.  18  r.d.  16  marzo  1942  n.  267.  La
 conseguenza   e'   che,   allo   stato   attuale,   non  e'  previsto
 dall'ordinamento   alcun   rimedio   pocessuale   atto  a  consentire
 l'assoggettamento  della   societa'   fallita   alla   procedura   di
 liquidazione coatta amministrativa, essendo esclusa la conversione ex
 art.  3 decreto-legge 233/86 e preclusa l'opposizione ex art. 18 r.d.
 267/42.
   Il tribunale ritiene che l'assetto normativo  sopra  descritto,  in
 base  al  quale  nella  specie  non  sarebbe possibile far luogo alla
 conversione del fallimento, si  esponga  ancora  ad  una  censura  di
 incostituzionalita'.
   Giova  in  proposito  rammentare  che  Corte cost. 18 gennaio 1991,
 cit., ha motivato la parziale incostituzionalita' dell'art.  3  d.-l.
 233/1986,  per violazione del principio di ragionevolezza ex art.  3,
 primo comma, Cost.,  argomentando  dal  fatto  che  ove  la  societa'
 collegata  sia  dichiarata  fallita  dopo  l'entrata  in  vigore  del
 decreto-legge,  ma  prima  della  messa  in  l.c.a.  della   societa'
 fiduciaria,  sarebbe  totalmente frustrata l'esigenza di unificazione
 delle procedure concorsuali riguardanti le societa'  del  gruppo,  in
 quanto, non operando la vis attractiva attribuita al provvedimento di
 liquidazione  coatta  dall'art.   2, primo comma, decreto-legge cit.,
 non  sarebbe  possibile  la  revoca  del  fallimento  a  seguito   di
 opposizione,  "del  resto  soggetta  -  osserva  la  Corte - al breve
 termine di decadenza indicato dall'art. 18 legge fallimentare".
   Ritiene questo tribunale, sviluppando quest'ultimo  spunto  offerto
 dalla  sentenza,  che  il  rimedio dell'opposizione art. 18 l. fall.,
 anche allorche' sarebbe astrattamente consentito (essendo,  come  nel
 caso  che  ci  occupa, la dichiarazione di fallimento successiva alla
 messa in liquidazione della societa' fiduciaria collegata),  non  sia
 comunque adeguato alla soddisfazione delle esigenze di ragionevolezza
 poste  dalla  stessa  Corte  a  base  della  cennata dichiarazione di
 incostituzionalita'.
   Mediante la conversione, infatti, l'ordinamento ha inteso, come  si
 e'  visto,  soddisfare  l'esigenza della unificazione delle procedure
 concorsuali riguardanti un medesimo gruppo di societa'. Tale esigenza
 ha  evidentemente  carattere  pubblicistico;  se  e'  vero   che   la
 conversione  puo'  essere  disposta anche d'ufficio dal tribunale (il
 che non sembra revocabile in dubbio, giacche' l'art. 3  decreto-legge
 233/86 non prevede l'istanza di parte e, del resto, l'art. 4 d.-l. 30
 gennaio  1979  n.  26,  convertito con legge 3 aprile 1979 n. 95, che
 regola una analoga ipotesi di conversione, espressamente consente  al
 tribunale  di  provvedere  di  ufficio).  E se e' vero che l'esigenza
 dell'unificazione e' a tal punto avvertita  dall'ordinamento,  appare
 del  tutto  irragionevole  consentire  che  essa possa - allorche' la
 dichiarazione di fallimento  successiva  all'entrata  in  vigore  del
 decreto-legge   233/1986   abbia   seguito   la   pubblicazione   del
 provvedimento  di  liquidazione  coatta  della  societa'   fiduciaria
 collegata  a  quella dichiarata fallita - essere soddisfatta mediante
 un rimedio, quale l'opposizione ex art.    18  l.  fall.,  attivabile
 soltanto  su  istanza di parte (la quale potrebbe essere, in ipotesi,
 del tutto priva di interesse alla  revoca  del  fallimento  in  vista
 dell'assoggettamento  alla liquidazione coatta) e, per di piu', entro
 un ristretto termine di decadenza.
   Appare,  pertanto,  rilevante  nel  presente  procedimento  e   non
 manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
 in  riferimento  all'art.  3,  primo comma, Cost., dell'art. 3, primo
 comma, decreto-legge 233/1986, nella parte in cui - per  le  societa'
 indicate nell'art.  2, primo comma, fallite successivamente alla data
 di   pubblicazione   del   provvedimento   di   liquidazione   coatta
 amministrativa della societa' fiduciaria o della societa'  fiduciaria
 e  di  revisione  con  la  quale sono sono collegate - non prevede la
 conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata  in  vigore  del
 citato decreto-legge.
   Della questione va dunque investita la Corte costituzionale, previa
 sospensione del presente procedimento.
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  23, terzo comma, legge n. 87/1953, solleva d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3,  primo  comma,
 decreto-legge  n.  233/1986,  convertito con legge n. 430/1986, nella
 parte in cui - per le societa' indicate  nell'art.  2,  primo  comma,
 fallite  successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento
 di liquidazione coatta amministrativa  della  societa'  fiduciaria  o
 della  societa' fiduciaria e di revisione con la quale sono collegate
 - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata
 in vigore del citato decreto-legge, per violazione dell'art. 3, primo
 comma della Costituzione;
   Sospende il procedimento introdotto con ricorso n.  2164/1996  Reg.
 ric.  depositato  il  2  aprile  1996  dalla  sig.ra  Maria Gabriella
 Valentini;
   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,   a   cura   della
 cancelleria, alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Cosi' deciso in Roma il 13 marzo 1997
                         Il presidente: Greco
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