REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 1997, n. 11 

Integrazioni  del  regolamento  regionale  23  marzo  1995,  n.  15 -
Disciplina degli appostamenti fissi e  temporanei  di  caccia  e  per
l'uso della cattura dei richiami vivi
(GU n.28 del 12-7-1997)

       (Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
            della Regione Umbria n. 18 del 9 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 7 del R.R. 23 marzo 1995, n. 15, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  7-bis.  (Utilizzo dei richiami). - 1. E' consentita, ai fini
venatori, per il trasporto dei  richiami  ed  il  loro  utilizzo,  la
detenzione  degli  stessi  in  gabbie  tradizionali  di  legno  o  di
plastica,  di  nylon  e  altro  materiale  similare  delle   seguenti
dimensioni minime esterne:
   a) allodola, passera d'Italia e passera mattugia:
    lunghezza cm. 20;
    larghezza cm. 15;
    altezza cm. 20;
   b) merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e storno:
    lunghezza cm. 30;
    larghezza cm. 25;
    altezza cm. 25.
  Ciascuna  gabbia  puo'  contenere  un  solo  esemplare delle specie
suddette.
  2. Per le specie pavoncella e colombaccio e'  consentito  l'uso  di
ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate
al  numero  dei  soggetti trasportati la cui altezza non sia comunque
inferiore a 40 cm e che non contengano piu' di 10 soggetti.
  3. E' consentita, per le gabbie gia' in uso una tolleranza  del  10
per cento alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1".
  Il  presente  regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo  e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della Regione
dell'Umbria.
   Dato a Perugia, addi' 28 marzo 1997
                             BRACALENTE