Integrazioni del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 15 - Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso della cattura dei richiami vivi(GU n.28 del 12-7-1997)
(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 9 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. All'art. 7 del R.R. 23 marzo 1995, n. 15, e' aggiunto il seguente: "Art. 7-bis. (Utilizzo dei richiami). - 1. E' consentita, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o di plastica, di nylon e altro materiale similare delle seguenti dimensioni minime esterne: a) allodola, passera d'Italia e passera mattugia: lunghezza cm. 20; larghezza cm. 15; altezza cm. 20; b) merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e storno: lunghezza cm. 30; larghezza cm. 25; altezza cm. 25. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo esemplare delle specie suddette. 2. Per le specie pavoncella e colombaccio e' consentito l'uso di ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati la cui altezza non sia comunque inferiore a 40 cm e che non contengano piu' di 10 soggetti. 3. E' consentita, per le gabbie gia' in uso una tolleranza del 10 per cento alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1". Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria. Dato a Perugia, addi' 28 marzo 1997 BRACALENTE