COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997 

  Programma case  lavoratori industria: trasformazione  in proprieta'
divisa degli alloggi realizzati da cooperative a proprieta' indivisa.
(GU n.163 del 15-7-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 10 agosto  1950, n. 646,  concernente l'istituzione
della  Cassa  per  il  Mezzogiorno,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni   che    hanno   prorogato    nel   tempo    la   durata
dell'operativita' della Cassa stessa;
  Visto l'art. 151  del testo unico delle leggi  sugli interventi nel
Mezzogiorno del 30 giugno 1967,  n. 1523, che autorizzava la suddetta
Cassa, su  proposta del Comitato  dei Ministri per il  Mezzogiorno, a
concedere contributi per la costruzione di case destinate ad alloggio
dei lavoratori  addetti alle  industrie situate  in aree  di sviluppo
industriale;
  Visto l'art.  1 della legge  6 ottobre  1971, n. 853,  recante, tra
l'altro, modifiche  ed integrazioni  al citato testo  unico e  che ha
trasferito  a questo  Comitato le  attribuzioni del  Comitato di  cui
sopra;
  Viste la legge 6 ottobre 1971, n.  853; la legge 12 agosto 1974, n.
371; il  decreto -  legge 13  agosto 1977,  n. 377,  convertito nella
legge 16  ottobre 1977, n. 493;  provvedimenti che hanno di  volta in
volta disposto  il rifinanziamento  del programma case  lavoratori di
cui al testo unico n. 1523 / 1967;
  Viste  le proprie  delibere in  data 11  maggio 1973,  20 settembre
1974,  18 aprile  1975  e 5  maggio 1976  che,  con riferimento  alle
diverse disposizioni legislative sopra  richiamate, hanno definito le
modalita'   di   concessione   dei  contributi,   i   requisiti   per
l'assegnazione ed il regime giuridico degli alloggi stessi;
  Visto  l'art. 163  del decreto  del Presidente  della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, recante "testo unico delle leggi sugli interventi
nel  Mezzogiorno", che,  nel  confermare le  disposizioni  di cui  al
citato  testo unico  n.  1523 /  1967, autorizzava  la  Cassa per  il
Mezzogiorno a  concedere contributi  per il completamento  dei citati
programmi  di costruzione  gia' deliberati  alla data  di entrata  in
vigore di detto testo unico del 1978;
  Visto  l'art.  29  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146  (legge
finanziaria 1980), che demandava  a questo Comitato l'approvazione di
un   programma   straordinario   per  complessivi   1.500   miliardi,
comprendente  tra l'altro  il completamento  degli interventi  per la
realizzazione degli alloggi suddetti;
  Vista la propria  delibera in data 8 agosto 1980  che, a valere sui
1.500   miliardi  sopra   specificati,  ripartiva   tra  le   regioni
meridionali 230 miliardi per il completamento degli interventi di cui
sopra,  sia  pure  finalizzandoli   al  finanziamento  di  iniziative
specificatamente individuate;
  Vista la legge 1 marzo 1986,  n. 64, recante la disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che ha individuato nel
Dipartimento  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e
nell'Agenzia  per la  promozione dello  sviluppo del  Mezzogiorno gli
organi preposti alla gestione dell'intervento medesimo;
  Visto  l'art. 2  della  legge  19 dicembre  1992,  n.  488, che  ha
disposto la soppressione degli  organi per l'intervento straordinario
di cui sopra;
  Visto il decreto  legislativo 3 aprile 1993, n.  96, concernente il
trasferimento  delle  competenze  dei  suddetti organi  e  visto,  in
particolare,  l'art.  19,  comma  4,  che  demandava  al  commissario
liquidatore  di  provvedere  ad  una  ricognizione  delle  competenze
residue attribuite  al Ministro  per gli interventi  straordinari nel
Mezzogiorno, che non risultassero trasferite ad altre amministrazioni
ai sensi del decreto stesso, e di relazionare al riguardo al Ministro
del bilancio  e della programmazione economica,  chiamato ad assumere
temporaneamente la titolarita' di dette competenze residue;
  Visto  il  verbale  in  data  22 dicembre  1993  con  il  quale  il
commissario  liquidatore  della  citata   Agenzia  ha  provveduto  al
trasferimento previsto dal suddetto art. 19, comma 4, ricomprendendo,
tra  le  residue  competenze,   la  conclusione  del  programma  case
lavoratori industria;
  Visto l'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme
per l'edilizia residenziale pubblica,  che prevede per le cooperative
a proprieta' indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche
statali  o  regionali la  possibilita'  di  chiedere la  cessione  in
proprieta'  del  patrimonio  realizzato  e  prevede  inoltre  che  la
trasformazione  stessa  possa   essere  autorizzata  alle  condizioni
previste dalla norma medesima;
  Visto l'art.  20 della sopracitata  legge n.  179 / 1992,  che pone
specifiche  condizioni per  la vendita  degli alloggi  realizzati con
contributi a carico dello Stato;
  Considerato  che  le  delibere   sopra  richiamate  hanno  previsto
modalita' diverse per l'assegnazione degli alloggi;
  Considerato  in  particolare che  la  delibera  del 5  maggio  1976
prevedeva l'assegnazione  degli alloggi esclusivamente  in proprieta'
indivisa  e  stabiliva  che,  per   gli  alloggi  gia'  assegnati  in
proprieta' individuale ai sensi di precedenti delibere, fossero posti
limiti e vincoli alla loro disponibilita', in modo tale da non creare
squilibri tra i diversi beneficiari;
  Considerato che alcune cooperative  a proprieta' indivisa che hanno
realizzato alloggi  nell'ambito del citato programma  case lavoratori
dell'industria hanno  richiesto a  questo Comitato  la trasformazione
degli alloggi medesimi in proprieta' individuale;
  Considerato che  nel corso dell'istruttoria avviata  al riguardo e'
emerso,  da   parte  delle   regioni  interessate,   un  orientamento
sostanzialmente favorevole alla trasformazione di cui sopra;
  Ritenuto di aderire  alle richieste di trasformazione  di cui sopra
considerando che le disposizioni  legislative sopra richiamate mirano
a superare  la logica dell'intervento straordinario  nel Mezzogiorno,
nel  cui  ambito   si  colloca  il  programma  di   cui  trattasi,  e
considerando altresi' che il richiamato art.  18 della legge n. 179 /
1992  tende chiaramente  a favorire  la proprieta'  individuale degli
immobili;
  Ritenuto che, stante  la finalita' del programma in  questione e le
modalita' attuative, l'applicazione dei principi stabiliti dal citato
art. 18 della legge n. 179  / 1992 richieda specifiche integrazioni e
precisazioni;
  Ritenuto  peraltro  che,  in  relazione  a  quanto  sopra,  sia  da
considerare  concluso il  citato programma  case lavoratori,  essendo
venuta meno l'originaria funzione, e  che di conseguenza le eventuali
economie realizzatesi nella fase attuativa del programma medesimo non
possano essere utilizzate allo stesso scopo;
  Preso  atto della  riconducibilita'  della  gestione dei  programmi
avviati, rispettivamente, ai sensi  della delibera dell'8 agosto 1980
e delle delibere antecedenti a soggetti istituzionali diversi e della
necessita' di  dettare disposizioni  attuative differenti per  le due
categorie di programmi cosi' individuate;
  Su  proposta  del  Ministro  del bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
 1. Disposizioni generali.
  1.1.  Le cooperative  a  proprieta' indivisa  che,  ai sensi  delle
delibere precisate in premessa, abbiano usufruito di agevolazioni per
la costruzione di  case destinate ad alloggio  dei lavoratori addetti
alle  industrie  situate  in  aree di  sviluppo  industriale  possono
chiedere l'autorizzazione a cedere  in proprieta' individuale tutti o
parte degli alloggi  realizzati ai soci che ne  abbiano gia' ottenuto
l'assegnazione in uso e godimento.
  1.2.  L'autorizzazione a  cedere gli  alloggi puo'  essere concessa
alle condizioni, per quanto  compatibili, previste all'art. 18, comma
2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia
residenziale pubblica.
  Nella  trasformazione  dell'assegnazione  in  uso  e  godimento  in
assegnazione  in proprieta'  individuale i  requisiti soggettivi  dei
soci  sono  quelli stabiliti  dalle  delibere  vigenti alla  data  di
assegnazione in uso e godimento degli alloggi.
  1.3.  Gli  assegnatari  che  ottengano la  cessione  in  proprieta'
dell'alloggio  sono  tenuti a  rimborsare  un  importo da  calcolarsi
mediante comparazione tra il contributo in conto capitale corrisposto
ed il  contributo in  conto interessi di  cui la  cooperativa avrebbe
fruito  qualora avesse  beneficiato di  un mutuo  agevolato al  tasso
all'epoca riservato alle cooperative a proprieta' divisa e di importo
pari al  costo complessivo  dell'investimento considerato in  sede di
concessione  del   contributo.  La   somma  risultante   deve  essere
restituita   in  un'unica   soluzione,   al   momento  dell'atto   di
assegnazione in  proprieta', nella  misura del 50  per cento  del suo
importo;  peraltro, su  richiesta dei  soci interessati,  puo' essere
autorizzato  il  pagamento  dell'intera  somma  risultante  in  dieci
annualita' di uguale importo.
  Gli   assegnatari  che   ottengano   la   cessione  in   proprieta'
dell'alloggio  sono   altresi'  tenuti   a  corrispondere   le  spese
conseguenti alla modifica della convenzione comunale, ove necessario.
  1.4. A  decorrere dalla  data di entrata  in vigore  della presente
delibera  gli  alloggi  possono  essere  alienati  o  locati,  previa
autorizzazione  dell'ente   erogatore,  quando  sussistano   gravi  e
sopravvenuti  motivi  e comunque  quando  siano  decorsi cinque  anni
dall'assegnazione o dall'acquisto.
  2. Interventi avviati ai sensi della delibera 8 agosto 1980.
  2.1. La richiesta  di cui al punto 1.1 e'  indirizzata alla regione
interessata, che rilascia l'autorizzazione di cui al punto 1.2.
  2.2. La regione interessata autorizza altresi' il pagamento rateale
di cui al punto 1.3.
  Le somme rinvenienti dai rimborsi  di cui al medesimo punto restano
nella  disponibilita'  della  regione  stessa, che  le  destinera'  a
finalita' di edilizia residenziale pubblica.
  2.3.   Del  pari   l'autorizzazione  all'alienazione   o  locazione
dell'alloggio  di  cui  al  punto 1.4  e'  rilasciata  dalla  regione
interessata.
  2.4. Le economie realizzatesi nella  fase attuativa del programma e
non ancora utilizzate saranno impiegate dalla regione interessata per
finalita' di edilizia residenziale pubblica.
  Le regioni  comunicano, entro un  anno dalla data  di pubblicazione
della presente  delibera nella  Gazzetta Ufficiale, al  Ministero del
bilancio e della programmazione  economica gli importi delle suddette
economie  e  le somme  introitate  a  seguito  dei rimborsi  di  loro
spettanza ai sensi del punto 2.2 della presente delibera.
 3. Interventi ex delibere antecedenti all'8 agosto 1980.
  Il Ministro  del bilancio  e della programmazione  economica, entro
trenta  giorni dalla  data di  pubblicazione della  presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale, definisce con proprio decreto da pubblicare
nella  Gazzetta   Ufficiale  stessa  le  procedure   attuative  delle
disposizioni di cui al punto 1 della presente delibera.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231