Programma case lavoratori industria: trasformazione in proprieta' divisa degli alloggi realizzati da cooperative a proprieta' indivisa.(GU n.163 del 15-7-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni che hanno prorogato nel tempo la durata dell'operativita' della Cassa stessa; Visto l'art. 151 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 30 giugno 1967, n. 1523, che autorizzava la suddetta Cassa, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere contributi per la costruzione di case destinate ad alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate in aree di sviluppo industriale; Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante, tra l'altro, modifiche ed integrazioni al citato testo unico e che ha trasferito a questo Comitato le attribuzioni del Comitato di cui sopra; Viste la legge 6 ottobre 1971, n. 853; la legge 12 agosto 1974, n. 371; il decreto - legge 13 agosto 1977, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1977, n. 493; provvedimenti che hanno di volta in volta disposto il rifinanziamento del programma case lavoratori di cui al testo unico n. 1523 / 1967; Viste le proprie delibere in data 11 maggio 1973, 20 settembre 1974, 18 aprile 1975 e 5 maggio 1976 che, con riferimento alle diverse disposizioni legislative sopra richiamate, hanno definito le modalita' di concessione dei contributi, i requisiti per l'assegnazione ed il regime giuridico degli alloggi stessi; Visto l'art. 163 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante "testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno", che, nel confermare le disposizioni di cui al citato testo unico n. 1523 / 1967, autorizzava la Cassa per il Mezzogiorno a concedere contributi per il completamento dei citati programmi di costruzione gia' deliberati alla data di entrata in vigore di detto testo unico del 1978; Visto l'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), che demandava a questo Comitato l'approvazione di un programma straordinario per complessivi 1.500 miliardi, comprendente tra l'altro il completamento degli interventi per la realizzazione degli alloggi suddetti; Vista la propria delibera in data 8 agosto 1980 che, a valere sui 1.500 miliardi sopra specificati, ripartiva tra le regioni meridionali 230 miliardi per il completamento degli interventi di cui sopra, sia pure finalizzandoli al finanziamento di iniziative specificatamente individuate; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che ha individuato nel Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno gli organi preposti alla gestione dell'intervento medesimo; Visto l'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha disposto la soppressione degli organi per l'intervento straordinario di cui sopra; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei suddetti organi e visto, in particolare, l'art. 19, comma 4, che demandava al commissario liquidatore di provvedere ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che non risultassero trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del decreto stesso, e di relazionare al riguardo al Ministro del bilancio e della programmazione economica, chiamato ad assumere temporaneamente la titolarita' di dette competenze residue; Visto il verbale in data 22 dicembre 1993 con il quale il commissario liquidatore della citata Agenzia ha provveduto al trasferimento previsto dal suddetto art. 19, comma 4, ricomprendendo, tra le residue competenze, la conclusione del programma case lavoratori industria; Visto l'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, che prevede per le cooperative a proprieta' indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche statali o regionali la possibilita' di chiedere la cessione in proprieta' del patrimonio realizzato e prevede inoltre che la trasformazione stessa possa essere autorizzata alle condizioni previste dalla norma medesima; Visto l'art. 20 della sopracitata legge n. 179 / 1992, che pone specifiche condizioni per la vendita degli alloggi realizzati con contributi a carico dello Stato; Considerato che le delibere sopra richiamate hanno previsto modalita' diverse per l'assegnazione degli alloggi; Considerato in particolare che la delibera del 5 maggio 1976 prevedeva l'assegnazione degli alloggi esclusivamente in proprieta' indivisa e stabiliva che, per gli alloggi gia' assegnati in proprieta' individuale ai sensi di precedenti delibere, fossero posti limiti e vincoli alla loro disponibilita', in modo tale da non creare squilibri tra i diversi beneficiari; Considerato che alcune cooperative a proprieta' indivisa che hanno realizzato alloggi nell'ambito del citato programma case lavoratori dell'industria hanno richiesto a questo Comitato la trasformazione degli alloggi medesimi in proprieta' individuale; Considerato che nel corso dell'istruttoria avviata al riguardo e' emerso, da parte delle regioni interessate, un orientamento sostanzialmente favorevole alla trasformazione di cui sopra; Ritenuto di aderire alle richieste di trasformazione di cui sopra considerando che le disposizioni legislative sopra richiamate mirano a superare la logica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nel cui ambito si colloca il programma di cui trattasi, e considerando altresi' che il richiamato art. 18 della legge n. 179 / 1992 tende chiaramente a favorire la proprieta' individuale degli immobili; Ritenuto che, stante la finalita' del programma in questione e le modalita' attuative, l'applicazione dei principi stabiliti dal citato art. 18 della legge n. 179 / 1992 richieda specifiche integrazioni e precisazioni; Ritenuto peraltro che, in relazione a quanto sopra, sia da considerare concluso il citato programma case lavoratori, essendo venuta meno l'originaria funzione, e che di conseguenza le eventuali economie realizzatesi nella fase attuativa del programma medesimo non possano essere utilizzate allo stesso scopo; Preso atto della riconducibilita' della gestione dei programmi avviati, rispettivamente, ai sensi della delibera dell'8 agosto 1980 e delle delibere antecedenti a soggetti istituzionali diversi e della necessita' di dettare disposizioni attuative differenti per le due categorie di programmi cosi' individuate; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Disposizioni generali. 1.1. Le cooperative a proprieta' indivisa che, ai sensi delle delibere precisate in premessa, abbiano usufruito di agevolazioni per la costruzione di case destinate ad alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate in aree di sviluppo industriale possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. 1.2. L'autorizzazione a cedere gli alloggi puo' essere concessa alle condizioni, per quanto compatibili, previste all'art. 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprieta' individuale i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle delibere vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi. 1.3. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono tenuti a rimborsare un importo da calcolarsi mediante comparazione tra il contributo in conto capitale corrisposto ed il contributo in conto interessi di cui la cooperativa avrebbe fruito qualora avesse beneficiato di un mutuo agevolato al tasso all'epoca riservato alle cooperative a proprieta' divisa e di importo pari al costo complessivo dell'investimento considerato in sede di concessione del contributo. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del 50 per cento del suo importo; peraltro, su richiesta dei soci interessati, puo' essere autorizzato il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualita' di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale, ove necessario. 1.4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente delibera gli alloggi possono essere alienati o locati, previa autorizzazione dell'ente erogatore, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto. 2. Interventi avviati ai sensi della delibera 8 agosto 1980. 2.1. La richiesta di cui al punto 1.1 e' indirizzata alla regione interessata, che rilascia l'autorizzazione di cui al punto 1.2. 2.2. La regione interessata autorizza altresi' il pagamento rateale di cui al punto 1.3. Le somme rinvenienti dai rimborsi di cui al medesimo punto restano nella disponibilita' della regione stessa, che le destinera' a finalita' di edilizia residenziale pubblica. 2.3. Del pari l'autorizzazione all'alienazione o locazione dell'alloggio di cui al punto 1.4 e' rilasciata dalla regione interessata. 2.4. Le economie realizzatesi nella fase attuativa del programma e non ancora utilizzate saranno impiegate dalla regione interessata per finalita' di edilizia residenziale pubblica. Le regioni comunicano, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero del bilancio e della programmazione economica gli importi delle suddette economie e le somme introitate a seguito dei rimborsi di loro spettanza ai sensi del punto 2.2 della presente delibera. 3. Interventi ex delibere antecedenti all'8 agosto 1980. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, definisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale stessa le procedure attuative delle disposizioni di cui al punto 1 della presente delibera. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231