MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 luglio 1997, n. 196 

  Anticipo d'imposta sui trattamenti di  fine rapporto - Art. 3 della
legge 23 dicembre  1996, n. 662, commi da 211  a 213, come sostituito
dall'art.  2,  comma 1,  del  decreto-legge  28  marzo 1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
(GU n.163 del 15-7-1997)
 
 Vigente al: 15-7-1997  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali del personale
                                  Al Segretario generale
                                  Ai Ministeri
                                  Alla   ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Alla Camera dei deputati
                                  Al Senato della Repubblica
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
Premessa.
  L'art.  2, comma  1, del  decreto  - legge  28 marzo  1997, n.  79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
recante "Misure urgenti per  il riequilibrio della finanza pubblica",
ha sostituito l'art.  3, commi da 211 a 213,  della legge 23 dicembre
1996,  n. 662,  che ha  introdotto l'obbligo  a carico  dei sostituti
d'imposta per  i redditi di  lavoro dipendente del versamento  di una
somma pari  al 2 per  cento dei trattamenti  di fine rapporto  di cui
all'art.  2120 del  codice civile,  maturati al  31 dicembre  1996, a
titolo diacconto delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti
all'atto della corresponsione dei trattamenti medesimi.
  La  novellata  disposizione  ha aumentato  l'importo  dell'anticipo
fissandolo nella misura del:
  5,89 per  cento dell'ammontare complessivo dei  trattamenti di fine
rapporto maturati al 31 dicembre 1996;
  3,89 per  cento dell'ammontare complessivo dei  trattamenti di fine
rapporto maturati al 31 dicembre 1997.
  Sono state previste alcune ipotesi di esclusione dal versamento per
i datori di lavoro con un numero limitato di lavoratori dipendenti.
  L'anticipo  costituisce un  credito  di imposta  che  il datore  di
lavoro  utilizza   per  il  versamento  delle   ritenute  dovute  sui
trattamenti  di fine  rapporto e  deve essere  versato, nelle  misure
sopra indicate, in rate di pari importo, rispettivamente, entro il 31
luglio  e il  30 novembre  degli anni  1997 e  1998 e  indicato nella
dichiarazione  di  sostituto  d'imposta,  modello  770,  relativa  ai
predetti anni.
  L'importo del  credito d'imposta  e' rivalutato secondo  gli stessi
criteri previsti dal quarto comma del citato articolo 2120 del codice
civile per il trattamento di fine rapporto.
  Cio'  premesso, in  ordine  a tali  disposizioni,  si forniscono  i
seguenti chiarimenti.
 1. Soggetti obbligati.
  Al versamento sono tenuti i sostituti d'imposta, indicati nell'art.
23 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  che corrispondono  compensi e  altre somme  per prestazioni  di
lavoro dipendente, ossia:
  le societa'  per azioni, in  accomandita per azioni, le  societa' a
responsabilita'  limitata, le  societa' cooperative,  le societa'  di
mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
  gli enti pubblici e privati,  diversi dalle societa', che hanno per
oggetto esclusivo o principale  l'esercizio di attivita' commerciali,
residenti nel territorio dello Stato;
  gli enti pubblici  e privati che non hanno per  oggetto esclusivo o
principale  l'esercizio  di   attivita'  commerciali,  residenti  nel
territorio dello Stato;
  le  societa'  ed  enti  di  ogni tipo,  con  o  senza  personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  le societa' semplici, le  associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per  l'esercizio in forma associata di
arti e professioni,  le societa' in nome collettivo  e in accomandita
semplice,  le  societa'  di  armamento  e  le  societa'  di  fatto  o
irregolari, residenti nel territorio dello Stato;
  le  persone fisiche  che esercitano  imprese commerciali  o imprese
agricole,  comprese quelle  familiari di  cui all'art.  230 -bis  del
codice civile;
   le aziende coniugali non gestite in forma societaria;
   le persone fisiche che esercitano arti o professioni.
 2. Esclusioni dall'obbligo dell'anticipo d'imposta.
  Premesso  che non  sono tenuti  all'effettuazione dell'anticipo  in
esame  i  soggetti  che  non  rivestono  la  qualifica  di  sostituto
d'imposta (come ad  esempio i condomini degli  edifici), per espressa
previsione dell'art. 3, comma 211, della  legge n. 662 del 1996, come
sostituito  dall'art. 2  del decreto  - legge  n. 79  del 1997,  sono
esclusi dall'obbligo di versamento:
  a) le  amministrazioni pubbliche individuate dall'art.  1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e cioe':
  le  amministrazioni  dello Stato,  ivi  compresi  gli istituti,  le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  le regioni,  le province,  i comuni, le  comunita' montane,  e loro
consorzi e associazioni;
    le istituzioni universitarie;
    gli istituti autonomi case popolari;
  le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni;
  gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  le amministrazioni,  le aziende e  gli enti del  Servizio sanitario
nazionale;
  b)  i sostituti  d'imposta  che,  alla data  del  30 ottobre  1996,
avevano un numero di dipendenti:
    non superiore a 5;
  da  6 a  15, limitatamente  al versamento  del 3,89  per cento  del
T.F.R.  maturato al  31 dicembre  1996. Tali  soggetti sono  comunque
obbligati  al  versamento del  2  per  cento calcolato  sul  medesimo
T.F.R.;
  da  6 a  15, limitatamente  al versamento  del 3,89  per cento  del
T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997;
  non superiore  a 50, limitatamente al  versamento dell'anticipo del
3,89 per cento sugli importi maturati  alla data del 31 dicembre 1996
relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione rispetto alla
medesima data del 30 ottobre 1996.
  Ai fini  della determinazione del  numero dei dipendenti  alla data
del 30  ottobre 1996, si  deve tener conto  di tutti i  dipendenti in
forza a  tale data,  a prescindere dalla  tipologia del  contratto di
lavoro subordinato stipulato.
  Rientra, pertanto, nel computo in esame anche il dipendente che, ad
esempio, e'  stato licenziato il 30  ottobre 1996 con effetto  dal 31
ottobre 1996.
  Per  l'individuazione  dei  dipendenti in  questione  occorre  fare
riferimento alla nozione di  rapporto di lavoro subordinato contenuta
nelle norme della legislazione sul lavoro (ad esempio, dipendenti con
contratto di  lavoro a  tempo indeterminato  o determinato  assunti a
tempo  pieno  o  a  tempo parziale,  lavoratori  collocati  in  cassa
integrazione, ecc.). Sono comunque applicabili le leggi che escludono
determinate  categorie   di  lavoratori  dai  computi   numerici  dei
dipendenti in forza (ad esempio, il  decreto - legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e la legge 28
febbraio 1987, n.  56, rispettivamente, per i  lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro e di apprendistato).
  Come  previsto   in  analoghe   situazioni  rilevanti   in  materia
previdenziale (cfr. circolare  INPS n. 211 del 9  agosto 1991), anche
ai fini della normativa in  esame il lavoratore assente alla predetta
data  del  30  ottobre  1996  (ad  esempio,  per  servizio  militare,
gravidanza  e puerperio),  ancorche' non  retribuito, e'  escluso dal
computo dei dipendenti  soltanto nel caso in cui  in sua sostituzione
sia stato assunto altro lavoratore con contratto a tempo determinato;
ovviamente in tal caso deve essere computato il sostituto.
  A  norma del  comma 211  -bis  della disposizione  in commento,  il
versamento  dell'anticipo  d'imposta  non   e'  dovuto  per  tutti  i
dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino
incremento del numero degli addetti delle singole aziende.
  Ancorche'  il legislatore  abbia utilizzato  l'espressione "singole
aziende",  si deve  ritenere, stante  la  ratio della  norma, che  la
suddetta agevolazione  si riferisca  genericamente alle  imprese, sia
agricole  che commerciali,  complessivamente considerate.  Qualora un
dipendente venga destinato ad una diversa impresa, senza interruzione
del rapporto di  lavoro, per quest'ultima non  si verifica incremento
del numero degli addetti. Tale  ipotesi puo' verificarsi, ad esempio,
tra imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario.
  Si precisa  che, qualora  l'incremento di unita'  lavorative derivi
dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del
rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il 30 ottobre 1996 e il
31  dicembre 1996  e nel  periodo  tra il  30  ottobre 1996  e il  31
dicembre 1997,  la diminuzione  del T.F.R.  deve essere  imputata con
riferimento alle  assunzioni che  hanno dato luogo  all'incremento di
piu' recente formazione.
  Tuttavia, qualora le assunzioni  intervengano ad una medesima data,
al fine di individuare i  dipendenti che hanno generato l'incremento,
il  sostituto d'imposta  puo'  liberamente scegliere  quali quote  di
accantonamento del T.F.R. escludere.
  Pertanto,  nell'ipotesi di  una  base occupazionale  al 30  ottobre
1996, composta da  100 lavoratori dipendenti, che  si e' incrementata
alla data del 31 dicembre 1996 di 5 unita' in conseguenza:
   del pensionamento di 10 unita' al 10 novembre 1996;
   dell'assunzione di 20 unita' al 2 dicembre 1996;
   del licenziamento di 10 unita' al 10 dicembre 1996;
   dell'assunzione di 3 unita' il 12 dicembre 1996
   dell'assunzione di 2 unita' il 13 dicembre1996.
  In  tal caso,  il  sostituto d'imposta  deve  escludere dalla  base
imponibile calcolata al  31 dicembre 1996 le  quote di accantonamento
di  T.F.R.   relative  ai  cinque  dipendenti   (che  hanno  generato
l'incremento) assunti il 12 e il 13 dicembre 1996.
  Se,  nel periodo  successivo (1  gennaio 1997  - 31  dicembre 1997)
vengono  licenziati  5  dipendenti  e la  base  occupazionale  al  31
dicembre 1997 torna  a coincidere con quella in essere  alla data del
30  ottobre 1996,  per tale  periodo non  spetta alcuna  esclusione e
l'ammontare complessivo del T.F.R. maturato  al 31 dicembre 1997 deve
essere  conteggiato  per  intero  (comprensivo,  quindi,  del  T.F.R.
relativo ai cinque  dipendenti assunti nel dicembre 1996  per i quali
spettava l'esclusione per il periodo precedente).
  Nella diversa  ipotesi in cui  la base occupazionale al  30 ottobre
1996, composta  da 100  lavoratori dipendenti, sia  incrementata alla
data  del   31  dicembre  1996   di  5  unita'  in   conseguenza  del
pensionamento di 15  unita' al 10 novembre 1996  e dell'assunzione di
20  unita' al  2  dicembre  1996, considerato  che  non e'  possibile
individuare i  cinque dipendenti che hanno  determinato l'incremento,
in quanto generato dall'assunzione alla  stessa data di 20 unita', il
sostituto d'imposta  puo' scegliere  quali quote di  T.F.R. escludere
dalla base imponibile dell'anticipo.
  Sono  parimenti  escluse  dalla   base  imponibile,  ai  sensi  del
successivo comma  211 -ter,  le quote  di accantonamento  annuale del
trattamento  di   fine  rapporto   comunque  imputabili   alle  forme
pensionistiche complementari disciplinate  dal decreto legislativo 21
aprile 1993,  n. 124, e  successive modificazioni e  integrazioni. Si
tratta delle quote annuali di T.F.R. che, secondo le previsioni delle
fonti  istitutive, sono  destinate  al  finanziamento delle  predette
forme pensionistiche.
  Si precisa, infine, che l'anticipo non e' dovuto con riferimento al
trattamento,  maturato  fino  al  31  dicembre  1995,  relativo  alla
cessazione  del  rapporto di  lavoro  per  i dipendenti  dell'Azienda
autonoma delle  Ferrovie dello  Stato (trasformata in  Ferrovie dello
Stato  S.p.a.), iscritti  alla data  del 31  maggio 1994  all'OPAFS -
Opera di  previdenza e assistenza per  i ferrovieri dello Stato  - di
cui alla legge  14 dicembre 1973, n. 829.  Tale trattamento, infatti,
rappresenta  l'indennita'  di  buonuscita la  cui  corresponsione  e'
demandata  alla  societa'  Ferrovie   dello  Stato  S.p.a.  ai  sensi
dell'art. 13  del decreto -  legge 1  aprile 1995, n.  98, convertito
dalla legge  30 maggio 1995, n.  204, che ha provveduto  ad annotarla
distintamente nei conti annuali.
 3. Misura dell'anticipo.
  Alla stregua di  quanto sopra esposto, tenuto conto  del numero dei
dipendenti  in forza  alla data  del 30  ottobre 1996,  l'anticipo e'
dovuto nelle seguenti misure:
  1) da 6 a  15 dipendenti, il 2% sul T.F.R.  maturato al 31 dicembre
1996;
   2) da 16 a 50 dipendenti:
  a) occorre dividere  la base imponibile al 31 dicembre  1996 in due
parti:
  il 2% sulla parte del T.F.R.  maturato al 31 dicembre 1996 relativo
ai 10 dipendenti di piu' recente assunzione rispetto alla data del 30
ottobre 1996;
  il  5,89% sulla  parte residua  di T.F.R.  maturato al  31 dicembre
1996;
  b) il 3,89%  sul T.F.R. maturato al 31 dicembre  1997, senza alcuna
riduzione;
   3) da 51 dipendenti in poi:
     a) il 5,89% sul T.F.R. al 31 dicembre 1996;
     b) il 3,89% sul T.F.R. al 31 dicembre 1997.
  4. Determinazione della base di commisurazione dell'anticipo.
  L'anticipo,  nella  misura  stabilita   dalla  norma,  deve  essere
determinato  sull'ammontare  complessivo   dei  trattamenti  di  fine
rapporto  di cui  all'art. 2120  del  codice civile,  maturati al  31
dicembre  1996 e  al  31 dicembre  1997,  comprensivo delle  relative
rivalutazioni  e  al  netto   delle  anticipazioni  gia'  erogate  ai
lavoratori dipendenti fino al 31 dicembre di tali anni.
  Al riguardo,  si precisa  che, ai  fini della  determinazione della
base di commisurazione del  predetto anticipo, occorre tener presente
la disciplina  civilistica di  detto trattamento  e, quindi,  si deve
fare riferimento all'ammontare del debito  del datore di lavoro verso
i propri dipendenti  maturato a titolo di T.F.R.  alle predette date,
ancorche' non evidenziato nelle scritture contabili.
  Pertanto,  non  partecipa  alla   formazione  della  suddetta  base
imponibile  l'ammontare  del  T.F.R.   spettante  al  dipendente  che
interrompe il  rapporto di lavoro il  30 dicembre con effetto  dal 31
dicembre, anche qualora il medesimo trattamento sia stato corrisposto
successivamente a tale  data. Per converso, l'anticipo  e' dovuto sul
T.F.R. spettante al dipendente che cessa  il rapporto di lavoro il 31
dicembre con effetto dal 1 gennaio.
  Come accennato, la base  imponibile dell'anticipo e' determinata al
netto delle somme erogate a titolo  di anticipazione alla data del 31
dicembre di ciascuno degli anni 1996 e 1997. In merito si precisa che
le anticipazioni  escluse dalla base di  commisurazione dell'anticipo
d'imposta  sono quelle  erogate ai  sensi  del citato  art. 2120  del
codice  civile,  comprese,  quindi,  quelle  previste  dai  contratti
collettivi  o  da atti  individuali  a  norma dell'ultimo  comma  del
medesimo articolo.
  5. Credito di imposta - Rivalutazione e modalita' di utilizzo.
  Come accennato  in premessa,  l'anticipo costituisce un  credito di
imposta  che, ai  sensi  del  comma 213  dell'articolo  in esame,  e'
rivalutato  secondo  gli stessi  criteri  previsti  dal quarto  comma
dell'art. 2120 del codice civile per la rivalutazione del trattamento
di fine rapporto.
  La  richiamata disposizione  del  codice civile  stabilisce che  la
rivalutazione deve essere effettuata al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di  un tasso costituito  dall'1,5 per cento  in misura
fissa  e dal  75 per  cento  dell'aumento dell'indice  dei prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
  Al  riguardo,  tenuto  conto  che   la  citata  norma  consente  la
rivalutazione  del credito  d'imposta che  risulta alla  data del  31
dicembre di ogni anno, la  rivalutazione riguardera' anche il credito
d'imposta  che risulta  alla  data  del 31  dicembre  1997  e del  31
dicembre  1998,  ancorche'  il  versamento  delle  somme  dovute  sia
effettuato nel corso dei predetti anni.
  L'incremento del  credito d'imposta che deriva  dalla rivalutazione
concorre  a formare  la  base imponibile  del  reddito d'impresa  non
avendo   il  legislatore   disposto  diversamente   come  per   altre
fattispecie di crediti d'imposta.
  Detto credito  puo' essere utilizzato  dal datore di lavoro  per il
versamento delle  ritenute dovute  sui trattamenti di  fine rapporto.
L'utilizzo  del credito  d'imposta e'  consentito, ovviamente,  anche
all'atto del versamento delle  ritenute operate sulle anticipazioni e
sugli acconti dei trattamenti di fine rapporto.
  Il  comma 213  della  disposizione in  esame  stabilisce che  detto
credito  d'imposta e'  utilizzabile  dal datore  di lavoro,  all'atto
della corresponsione  dei trattamenti  di fine rapporto,  a decorrere
dal 1 gennaio 2000, nelle seguenti misure:
  fino  a concorrenza  del 9,78  per  cento dei  trattamenti di  fine
rapporto;
ovvero, se superiore:
  fino a concorrenza della percentuale corrispondente al rapporto tra
il  credito d'imposta  residuo  alla  data del  1  gennaio  2000 e  i
trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data.
  La medesima norma stabilisce inoltre che qualora precedentemente al
1 gennaio 2000 il credito d'imposta risulti superiore al 12 per cento
dei trattamenti residui, l'eccedenza  e' utilizzata per il versamento
delle  ritenute  dovute  sui  trattamenti  che  hanno  generato  tale
eccedenza.
  Pertanto, il  credito d'imposta  e' utilizzato, a  regime, all'atto
del  versamento  delle  ritenute  operate  sui  trattamenti  di  fine
rapporto corrisposti  a decorrere  dal 1  gennaio 2000,  nelle misure
sopra indicate.
  Tuttavia, se  anteriormente al 1  gennaio 2000, il rapporto  tra il
credito  d'imposta  e  l'ammontare   del  T.F.R.  residui,  calcolato
all'atto della  corresponsione dei  trattamenti di fine  rapporto, e'
superiore al  12 per cento,  l'eccedenza risultante e'  utilizzata in
sede di versamento delle ritenute operate sui detti trattamenti.
  Alla stregua  di quanto  sopra esposto,  il credito  d'imposta puo'
essere utilizzato, nella misura  dell'eccedenza, gia' a decorrere dal
1 gennaio  1997 e quindi  prima del termine previsto  per l'effettivo
versamento  dell'anticipo. Cio'  in quanto  l'obbligazione tributaria
nasce gia' al  31 dicembre 1996 (con  riferimento all'anticipo dovuto
sul T.F.R. maturato alla medesima data) ed e' stabilito espressamente
che  l'importo (e  quindi  non il  versamento) di  cui  al comma  211
costituisce   credito   di    imposta,   come   tale   immediatamente
utilizzabile.
  Allo stesso modo,  ai fini del calcolo  dell'eccedenza, a decorrere
dal 1 gennaio 1998, si deve tener conto del credito d'imposta residuo
al  31  dicembre  1997,   nonche'  del  credito  d'imposta  derivante
dall'importo  dovuto  sui trattamenti  di  fine  rapporto maturati  a
quest'ultima data.
  Il  datore  di lavoro  che,  pur  ricorrendone le  condizioni,  non
utilizzi l'eccedenza  in sede di versamento  delle ritenute applicate
sui  trattamenti di  fine  rapporto la  cui corresponsione  determina
l'eccedenza  medesima,  puo'  comunque computare  successivamente  la
predetta somma ai fini del calcolo dell'eccedenza ed utilizzarla.
  Dal 1 gennaio 2000 il  meccanismo di recupero del credito d'imposta
prevede l'applicazione, ai trattamenti  corrisposti a decorrere dalla
stessa data, della percentuale corrispondente al rapporto tra credito
d'imposta  residuo e  trattamenti di  fine rapporto  risultanti al  1
gennaio 2000,  qualora essa risulti  superiore al 9,78 per  cento dei
trattamenti  medesimi.  Pertanto,  al  fine  di  evitare  artificiosi
aumenti  del  predetto  rapporto,  per  la  determinazione  di  detta
percentuale, il credito  d'imposta risultante al 1  gennaio 2000 deve
essere  depurato  dell'ammontare  dell'eccedenza  che  non  e'  stata
utilizzata.
  Di seguito  vengono illustrate,  con l'aiuto  di alcuni  esempi, le
modalita' di calcolo del predetto anticipo.
  Negli esempi si ipotizza una  rivalutazione, al 31 dicembre di ogni
anno, pari  al 3 per cento;  il T.F.R. e' incrementato  alla medesima
data  del  5 per  cento,  tenuto  conto  anche della  quota  maturata
nell'esercizio.
                            Esempio n. 1
              Azienda con numero di dipendenti da 6 a 15
                     Applicazione dell'eccedenza
  Ammontare complessivo del T.F.R. al 31 dicembre 1996 = 1.000.
  Anticipo (2% di 1.000) = 20 (10  entro il 31 luglio 1997 e 10 entro
il 30 novembre 1997).
  Credito d'imposta al 31 dicembre 1996 = 20.
  Anno 1997
   ammontare  del  T.F.R.    al 31 dicembre 1997,   comprensivo della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 1.050;
   ammontare del  credito d'imposta rivalutato  al 31 dicembre   1997
= 20,6.
  Anno 1998
   ammontare  del  T.F.R.  liquidato  il  10 marzo 98 (al netto della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione per  frazione  di
anno) = 500;
   calcolo  dell'eventuale  eccedenza:  12%  dei  T.F.R.  residui 550
(1.050 -- 500) = 66.
  Poiche' il credito d'imposta di 20,6 non e' superiore a 66 (12% dei
T.F.R. residui) non e' utilizzabile alcuna eccedenza:
   ammontare  del  T.F.R.    al 31 dicembre 1998,   comprensivo della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 600;
   ammontare del    credito  d'imposta  residuo  rivalutato    al  31
dicembre 1998 = 21,22.
  Anno 1999
   ammontare  del    T.F.R.  liquidato il   20 maggio 1999 (al  netto
della quota maturata   nell'esercizio  e  della  rivalutazione    per
frazione di anno) = 450;
   calcolo  dell'eventuale    eccedenza: 12% dei T.F.R.   residui 150
(600 -- 450) = 18.
  Poiche' il  credito d'imposta di 21,22  e' superiore a 18  (12% dei
T.F.R. residui) e' utilizzabile l'eccedenza pari alla differenza:
    21,22 -- 18 = 3,22;
  credito d'imposta  residuo al 20 maggio  1999 = 18 (12%  dei T.F.R.
residui);
   ammontare del T.F.R.   al 31 dicembre  1999,    comprensivo  della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 170;
   ammontare  del    credito  d'imposta  residuo  rivalutato    al 31
dicembre 1999 = 18,54.
  Anno 2000
  Occorre verificare se il  rapporto credito d'imposta residuo/T.F.R.
al 1 gennaio 2000 e' superiore al 9,78%:
   18,54 / 170 = 10,9149,78%;
  pertanto, il  credito d'imposta e' utilizzabile  fino a concorrenza
del 10,91% dei T.F.R. corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000.
                            Esempio n. 2
           Azienda con numero di dipendenti superiore a 15
                  Senza applicazione dell'eccedenza
  Ammontare complessivo del T.F.R. al 31 dicembre 1996 = 1.000.
  Anticipo (5,89% di  1.000) = 58,9 (29,45 entro il  31 luglio 1997 e
29,45 entro il 30 novembre 1997).
  Credito d'imposta al 31 dicembre 1996 = 58,9.
  Anno 1997
   ammontare del T.F.R.   al 31 dicembre  1997,    comprensivo  della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 1.050;
   anticipo  (3,89%    di  cui 1.050)   = 40,84   (20,42 entro il  31
luglio 1998 e 20,42 entro il 31 luglio 1998);
   ammontare del  credito d'imposta rivalutato  al 31 dicembre   1997
= (58,9 times (1,5 + 75% Istat)%) + 40,84 = 101,51.
  Anno 1998
   ammontare  del    T.F.R. liquidato   il 10 marzo   1998 (al  netto
della quota maturata   nell'esercizio  e  della  rivalutazione    per
frazione di anno) = 200;
   calcolo  dell'eventuale  eccedenza:  12%  dei  T.F.R.  residui 850
(1.050 -- 200) = 102.
  Poiche' il credito d'imposta di 101,51  non e' superiore a 102 (12%
dei T.F.R. residui) non e' utilizzabile alcuna eccedenza:
   ammontare del T.F.R.   al 31 dicembre  1998,    comprensivo  della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 892,5;
   ammontare  del    credito  d'imposta  residuo  rivalutato    al 31
dicembre 1998 = 104,56.
  Anno 1999
   ammontare  del    T.F.R.  liquidato il   20 maggio 1999 (al  netto
della quota maturata   nell'esercizio  e  della  rivalutazione    per
frazione di anno) = 12,5;
   calcolo  dell'eventuale  eccedenza:  12%  dei  T.F.R.  residui 880
(892,5 -- 12,5) = 105,6.
  Poiche' il  credito d'imposta  di 104,56 non  e' superiore  a 105,6
(12% dei T.F.R. residui) non e' utilizzabile alcuna eccedenza;
   ammontare del T.F.R.   al 31 dicembre  1999,    comprensivo  della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 924;
   ammontare  del    credito  d'imposta  residuo  rivalutato    al 31
dicembre 1999 = 107,69.
  Anno 2000
  Occorre verificare se il  rapporto credito d'imposta residuo/T.F.R.
al 1 gennaio 2000 e' superiore al 9,78%:
   107,69 / 924 = 11,66> 9,78%;
  pertanto, il  credito d'imposta e' utilizzabile  fino a concorrenza
dell'11,66% dei T.F.R. corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000.
                            Esempio n. 3
           Azienda con numero di dipendenti superiore a 15
                     Applicazione dell'eccedenza
  Ammontare complessivo del T.F.R. al 31 dicembre 1996 = 1.000.
  Anticipo (5,89% di  1.000) = 58,9 (29,45 entro il  31 luglio 1997 e
29,45 entro il 30 novembre 1997).
  Credito d'imposta al 31 dicembre 1996 = 58,9.
  Anno 1997
   ammontare  del  T.F.R.    al 31 dicembre 1997,   comprensivo della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 1.050;
   anticipo (3,89% di 1.050) = 40,84  (20,42 entro il 31 luglio  1998
e 20,42 entro il 31 luglio 1998);
   ammontare  del  credito d'imposta rivalutato  al 31 dicembre  1997
= (58,9 times (1,5 + 75% Istat)%) + 40,84 = 101,51.
  Anno 1998
   ammontare del  T.F.R. liquidato   il 10 marzo   1998  (al    netto
della  quota  maturata    nell'esercizio  e della rivalutazione   per
frazione di anno) = 350;
   calcolo dell'eventuale  eccedenza:  12%  dei  T.F.R.  residui  700
(1.050 -- 350) = 84.
  Poiche' il credito  d'imposta di 101,51 non e' superiore  a 84 (12%
dei T.F.R. residui) e' utilizzabile l'eccedenza pari alla differenza:
   101,51 -- 84 = 17,51
    credito d'imposta residuo = 84 (12% dei T.F.R. residui);
   ammontare  del  T.F.R.    al 31 dicembre 1998,   comprensivo della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 735;
   ammontare del    credito  d'imposta  residuo  rivalutato    al  31
dicembre 1998 = 86,52.
  Anno 1999
   ammontare  del    T.F.R.  liquidato il   20 maggio 1999 (al  netto
della quota maturata   nell'esercizio  e  della  rivalutazione    per
frazione di anno) = 100;
   calcolo  dell'eventuale    eccedenza: 12% dei T.F.R.   residui 635
(735 -- 100) = 76,2.
  Poiche' il credito d'imposta di 86,52  e' superiore a 76,2 (12% dei
T.F.R. residui) e' utilizzabile l'eccedenza pari alla differenza:
   86,52 -- 76,2 = 10,32;
   credito d'imposta residuo = 76,2 (12% dei T.F.R. residui);
   ammontare del T.F.R.   al 31 dicembre  1999,    comprensivo  della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 667;
   ammontare  del    credito  d'imposta  residuo  rivalutato    al 31
dicembre 1999 = 78,49.
  Anno 2000
  Occorre  verificare  se il  rapporto  credito  d'imposta residuo  /
T.F.R. al 1 gennaio 2000 e' superiore al 9,78%:
   78,49 / 667 = 11,77%> 9,78%;
  pertanto, il  credito d'imposta e' utilizzabile  fino a concorrenza
dell'11,77% dei T.F.R. corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000.
 6. Operazioni straordinarie.
  Nelle  ipotesi di  operazioni straordinarie,  quali trasformazioni,
fusioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti  di aziende e cessioni
delle stesse, occorre individuare il soggetto obbligato al versamento
dell'anticipo  d'imposta  e quello  che  puo'  utilizzare il  credito
d'imposta,  fermo restando  che il  comma 211  -bis dell'articolo  in
esame  si   rende  applicabile   soltanto  qualora   sia  intervenuta
l'interruzione del rapporto di lavoro e l'inizio di uno nuovo.
6.1. Trasformazione.
  Relativamente alle  operazioni di trasformazione  occorre osservare
che   tali   operazioni   comportano  una   modificazione   dell'atto
costitutivo  e, in  particolare,  della forma  giuridica  e del  tipo
societario che  non incide  sull'identita' del soggetto  titolare dei
rapporti  giuridici  costituiti   anteriormente  alla  trasformazione
stessa.
  Trattandosi di un semplice mutamento  della veste giuridica che non
incide sull'esistenza  del soggetto e sugli  adempimenti di sostituto
d'imposta, non  sorgono particolari problemi in  ordine agli obblighi
di  versamento dell'anticipo  d'imposta in  esame e  all'utilizzo del
credito d'imposta.
6.2. Conferimento e cessione di azienda.
  In merito alle operazioni di conferimento di aziende o di complessi
aziendali relativi  a singoli rami dell'impresa,  occorre tener conto
che,  in  via  generale,  nelle suddette  ipotesi  il  passaggio  dei
dipendenti da una azienda ad  un'altra non determina interruzione del
rapporto di lavoro. Conseguentemente tale passaggio di dipendenti non
comporta l'applicazione della disposizione  contenuta nel comma 211 -
bis dell'articolo in esame.
  Pertanto, l'obbligo del versamento sussiste in capo al soggetto che
riveste la  qualifica di sostituto  di imposta alla data  dei singoli
versamenti  con riferimento  al  T.F.R. maturato  al  31 dicembre  di
ciascuno degli anni interessati e allo stesso trasferito.
  E cosi', ipotizzando  il conferimento d'azienda al  30 aprile 1997,
il soggetto  conferente trasferira'  il T.F.R.  maturato a  tale data
relativo  ai  dipendenti  trasferiti   e  il  corrispondente  credito
d'imposta. Qualora il conferente  abbia gia' utilizzato anteriormente
alla data da  cui ha effetto il conferimento il  credito d'imposta lo
stesso  sara'  tenuto  a  versare l'importo  utilizzato  nei  termini
previsti dalla norma in esame.
  Quanto  sopra  specificato  vale  anche nel  caso  di  cessione  di
azienda.
6.3. Usufrutto e affitto di azienda.
  Con riferimento alle  ipotesi di usufrutto e affitto  di azienda si
applicano gli stessi criteri enunciati al precedente punto 7.2.
6.4. Fusione.
  Per quanto  riguarda le  operazioni di fusione,  si ricorda  che il
comma  3 dell'art.  123  del  Tuir, in  analogia  a quanto  stabilito
dall'art. 2504 -bis del codice civile, prevede che "Dalla data in cui
ha  effetto  la  fusione  la  societa'  risultante  dalla  fusione  o
incorporante  subentra negli  obblighi e  nei diritti  delle societa'
fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi...".
  Pertanto,  nei casi  di fusione  propria o  per incorporazione,  la
societa' risultante dalla fusione o  quella incorporante e' tenuta al
versamento  dell'anticipo  (o della  rata  ancora  dovuta) anche  con
riferimento al  T.F.R. relativo ai  dipendenti della societa'  fusa o
incorporata  e  ha diritto  all'utilizzo  del  credito d'imposta  non
ancora fruito da quest'ultima.
  Cio' vale  anche nelle ipotesi  di retrodatazione della  fusione ai
sensi dell'art. 123,  comma 7, del Tuir, fermi  restando i versamenti
eseguiti e il credito d'imposta gia' utilizzato dalle societa' fuse o
dalle societa' incorporate.
  Si  precisa inoltre  che  la societa'  risultante  dalla fusione  o
l'incorporante  deve   effettuare  separatamente,  per   le  societa'
interessate  alla  fusione,  il   calcolo  dell'anticipo,  mentre  il
relativo versamento puo' essere effettuato anche cumulativamente.
6.5. Scissione.
  Nel  richiamare, in  linea  generale, le  precisazioni fornite  nei
precedenti paragrafi,  si ricorda che  l'art. 123 -bis, comma  4, del
Tuir prevede  che "dalla data da  cui la scissione ha  effetto.... le
posizioni soggettive  della societa' scissa... e  i relativi obblighi
strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione
parziale,  alla   stessa  societa'   scissa,  in   proporzione  delle
rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
salvo che trattisi di  posizioni soggettive connesse specificamente o
per  insiemi  agli elementi  del  patrimonio  scisso, nel  qual  caso
seguono tali elementi presso i rispettivi titolari".
  Da tale disposizione  si evince che nelle  operazioni di scissione,
sia totale  che parziale, il T.F.R.  che resta in capo  alla societa'
scissa o che viene  trasferito alle societa' beneficiarie costituisce
una  posizione  soggettiva  con  la  conseguenza  che  l'obbligazione
inerente all'anticipo d'imposta in  questione e' assunta dal soggetto
titolare della menzionata posizione soggettiva.
  Pertanto se  la scissione  produce effetti dopo  il 31  dicembre ma
prima  del   termine  del   pagamento  dell'anticipo,   l'obbligo  di
versamento sussiste in  capo alla societa' scissa  con riferimento al
T.F.R. dei dipendenti rimasti in forza alla societa' medesima, mentre
grava  sulle  societa' beneficiarie  con  riferimento  al T.F.R.  dei
dipendenti trasferiti.
6.6. Liquidazione dell'impresa.
  In caso di liquidazione dell'impresa intervenuta anteriormente alla
data  di   effettuazione  del  versamento   dell'anticipo,  l'impresa
liquidata  non  e'  tenuta  ad alcun  versamento.  Tuttavia,  qualora
l'impresa in questione  abbia gia' utilizzato in tutto o  in parte il
credito d'imposta, l'importo fruito deve essere restituito in sede di
versamento delle ritenute dovute sui  trattamenti di fine rapporto da
erogare.
6.7. Successione e donazione di azienda.
  In caso di  trasferimento di azienda per causa di  morte o per atto
gratuito intervenuto  in data anteriore al  versamento dell'anticipo,
l'erede o  il donatario che  prosegue l'attivita' del dante  causa e'
tenuto all'effettuazione del predetto  versamento e potra' fruire del
residuo credito d'imposta non utilizzato dal dante causa.
 7. Modalita' di versamento.
  L'anticipo  d'imposta,  determinato  nelle misure  differenziate  a
seconda della  base occupazionale presente  al 30 ottobre  1996, deve
essere   versato   in   due   rate  di   uguale   importo   scadenti,
rispettivamente, il  31 luglio  e il  30 novembre  1997 (quest'ultimo
termine si intende prorogato al 1 dicembre cadendo il 30 di domenica)
con  riferimento al  prelievo commisurato  al T.F.R.  maturato al  31
dicembre 1996.
  Il  versamento  del 3,89%  commisurato  al  T.F.R. maturato  al  31
dicembre 1997  - dovuto  dai datori  di lavoro che  alla data  del 30
ottobre 1996  avevano un numero di  dipendenti superiore a 15  - deve
essere   effettuato  in   due  rate   di  uguale   importo  scadenti,
rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 1998.
  Tali versamenti devono essere  eseguiti con le modalita' prescritte
per il  versamento delle ritenute  sui redditi di  lavoro dipendente.
Con la  circolare n.  77 / E  del 13 marzo  1997 del  Ministero delle
finanze - Direzione  centrale per la riscossione,  e' stato istituito
un apposito codice tributo cosi' denominato:
  1250 - acconto  imposte sui trattamenti di fine rapporto  - art. 3,
comma 212, legge n. 662 / 1996.
  Il tributo puo' essere versato:
  1. al  concessionario competente in ragione  del domicilio fiscale,
utilizzando la distinta Mod. 21;
  2. mediante delega alle banche,  utilizzando la delega di pagamento
Mod. C;
  3. tramite gli uffici postali, utilizzando il bollettino Mod. 31.
  I contribuenti non intestatari di conto fiscale possono eseguire il
versamento:
  1. al concessionario competente, utilizzando la distinta Mod. 1;
  2. tramite gli  uffici postali, utilizzando il  bollettino di conto
corrente Mod. 11.
  Il periodo di riferimento da indicare nella suddetta modulistica e'
l'anno 1997 e i mesi di luglio e di novembre, da indicare nella forma
MM.AA. Anche in  mancanza di un'espressa indicazione in  tal senso da
parte della richiamata circolare, in  quanto emanata in vigenza della
legge n. 662  / 1996, per il versamento  dell'anticipo commisurato al
T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997, l'anno da indicare e' il 1998.
  Le somme in questione vanno  versate per intero all'erario, al capo
VI, capitolo 1050, non articolato.
 8. Sanzioni.
  La disposizione in esame non contiene un esplicito riferimento alle
sanzioni  applicabili in  caso di  omesso, insufficiente  o ritardato
versamento  delle  predette  somme.  Pertanto, secondo  le  norme  di
carattere generale, si rendono applicabili:
  1. gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 nella misura annua del 5%;
  2. la pena  pecuniaria da 2 a 4 volte  la differenza tra l'anticipo
dichiarato nel  modello 770 e quello  definitivamente accertato (art.
47, comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica  n. 600 del
1973);
  3. la  soprattassa di  cui all'art. 92  del decreto  del Presidente
della Repubblica n.  602 del 1973 pari  al 50%, ridotta al  10% se il
pagamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello della
scadenza.
                                  *
                                 * *
  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.
                                          Il direttore generale
                                      del Dipartimento delle entrate
                                                Romano