N. 444 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1995

                                N. 444
   Ordinanza  emessa il 26 settembre 1995 della Commissione tributaria
 centrale Nicodemo Gaetano contro l'Ufficio del registro di Lagonegro
 Contenzioso tributario -  Processi  pendenti  presso  la  Commissione
    tributaria  centrale  -  Mancata istanza di trattazione - Prevista
    estinzione del processo - Deteriore trattamento  del  contribuente
    rispetto   agli  uffici  finanziari  e  dei  contribuenti  che  si
    difendono  personalmente  rispetto  a  quelli  che  si   avvalgono
    dell'assistenza di un difensore - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.Lgs.  31  dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo periodo
    modificato dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331,  art.  69,  comma  3,
    lettera  h),  convertito  con modificazioni dalla legge 20 ottobre
    1993, n.  427; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30,  comma  1,
    lettere u) e t)).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                                 Fatto
   Proposto  ricorso  avverso  la  decisione  indicata in epigrafe, il
 quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore  del
 d.-l.  30  agosto  1993, n. 331, e pertanto il ricorrente era tenuto,
 entro sei mesi  da  tale  data,  a  proporre  alla  segreteria  della
 Commissione  tributaria  centrale  apposita  istanza  di  trattazione
 contenente gli estremi della  controversia  e  del  procedimento.  In
 difetto  il  giudizio  dinanzi  alla suddetta commissione si dovrebbe
 estinguere a norma dell'art. 75, comma  2,  del  d.lgs.  31  dicembre
 1992,  n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993,
 n. 427.  L'estinzione,  non  essendo  stato  adottato  il  prescritto
 provvedimento   dal   presidente   della  sezione  e  non  risultando
 presentata l'istanza alternativa di trasmissione del  fascicolo  alla
 cancelleria  della  Corte  di cassazione a seguito della richiesta di
 esame, a norma del successivo  comma  3  dello  stesso  art.  75  del
 decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa
 sede.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 439/1997).
 97C0742