N. 213 SENTENZA 19 giugno - 3 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  in materia di assistenza
 farmaceutica  e  di  sanita'  -  Accollo  da  parte   delle   regioni
 dell'obbligo  di  garanzia dei debiti delle UU.SS.LL. e delle Aziende
 ospedaliere  fino  al  31  dicembre  1994  -  Lesione  dell'autonomia
 finanziaria  delle  regioni  e  violazione  dei principi di copertura
 finanziaria e   di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.  -
 Irragionevolezza  -  Cessazione  della  materia  del  contendere  per
 successiva modifica e  soppressione  delle  norme  impugnate  nonche'
 sopravvenuta   inefficacia   ex   tunc   -   Carenza   d'interesse  -
 Inammissibilita'.
 
 (D.-L. 30 giugno 1995, n. 261, art. 2; d.-l. 28 agosto 1995, n.  362,
 art. 2; d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448, art. 2).
 
 (Cost., artt. 117, 118, 119, 81 comma 4 e 97).
 
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof. Giuliano VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,  prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l.   30
 giugno  1995,  n.  261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
 farmaceutica e di sanita'), dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995,  n.
 362  (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di
 sanita')  e  dell'art.  2  del  d.-l.  30  ottobre   1995,   n.   448
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  assistenza farmaceutica e di
 sanita'), promossi con ricorsi delle regioni Liguria e Toscana (n.  2
 ricorsi)  rispettivamente notificati il 26 luglio, il 29 settembre ed
 il 24 novembre 1995, depositati in cancelleria  il  4  agosto,  il  6
 ottobre  ed  il  30  novembre 1995 ed iscritti ai nn. 43, 48 e 54 del
 registro ricorsi 1995.
   Visti gli atti di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per  il  Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato il 26 luglio 1995 e depositato il 4
 agosto 1995 (r. ric. n. 43 del 1995), la regione Liguria ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2  del  d.-l.  30
 giugno  1995,  n.  261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
 farmaceutica e di sanita'), in riferimento agli artt. 117, 118 e  119
 della Costituzione.
   La  disposizione  impugnata,  nel  confermare  il  principio,  gia'
 contenuto nel precedente d.-l. 29 aprile 1995, n. 135, non convertito
 in legge, della separazione, a decorrere dal 1  gennaio  1995,  della
 contabilita'   delle   unita'   sanitarie   locali  e  delle  aziende
 ospedaliere  rispetto  a quella degli anni 1994 e precedenti, prevede
 altresi' che le contabilita' relative agli anni  precedenti  il  1995
 sono   garantite   direttamente   dalle   regioni,  che  ne  assumono
 integralmente  le  rispettive  obbligazioni,  e  che  con  successivo
 decreto  ministeriale  vengono  stabilite le modalita' e i criteri di
 finanziamento del debito eventualmente accertato fino  alla  data  di
 costituzione  in  azienda  delle  unita'  sanitarie  locali  e  degli
 ospedali.
   In tal modo, secondo la ricorrente, si  accollerebbero  interamente
 debiti  alla  regione  senza la specifica previsione di una copertura
 finanziaria e senza indicare la partecipazione dello Stato  all'onere
 per  il  ripianamento,  in  violazione  del  principio dell'autonomia
 finanziaria regionale; e si  creerebbe,  tra  l'altro,  una  nuova  e
 diversa  legittimazione passiva delle regioni. Tanto piu' che sarebbe
 del tutto generica la  previsione  di  un  decreto  ministeriale  sui
 criteri  e  metodi  di ripianamento dei debiti pregressi delle unita'
 sanitarie locali, priva anche della indicazione dei soggetti che sono
 tenuti a partecipare a detti oneri. La disciplina denunciata  avrebbe
 un  effetto  immediato sui bilanci regionali, in quanto il meccanismo
 utilizzato per trasformare i debiti delle unita' sanitarie  locali  e
 delle  aziende  ospedaliere compresi nelle gestioni stralcio (e cioe'
 al 31 dicembre 1994) in debiti propri delle  regioni,  renderebbe  il
 patrimonio  di  queste  direttamente  aggredibile  dai debitori delle
 unita' sanitarie locali.
   2. - Con ricorso notificato il 29 settembre 1995 e depositato il  6
 ottobre  1995  (r.  ric.  n.  48  del  1995),  la  regione Toscana ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    2  del  d.-l. 28 agosto 1995, n. 362, che reitera quello
 gia' impugnato dalla regione Liguria.
   Le  argomentazioni  addotte   a   sostegno   della   richiesta   di
 declaratoria   d'illegittimita'   costituzionale  sono  di  contenuto
 analogo a quello gia' riferito con riguardo al ricorso r. ric. n.  43
 del 1995, con l'aggiunta delle censure relative alla irragionevolezza
 della  norma impugnata, che risulterebbe priva di una motivazione che
 legittimi l'assunzione integrale da parte delle regioni di  tutte  le
 obbligazioni sanitarie, tra l'altro disposta con decreto-legge.
   3.  -  La  stessa  regione  Toscana,  con  ricorso notificato il 24
 novembre 1995 e depositato il 30 novembre 1995 (r.  ric.  n.  54  del
 1995),   ha   impugnato,   con   riferimento  ai  medesimi  parametri
 costituzionali e con le medesime argomentazioni, l'art. 2  del  d.-l.
 30 ottobre 1995, n. 448, che ha reiterato il d.-l. 28 agosto 1995, n.
 362,  gia'  censurato  con  il ricorso n. 48 del 1995, e decaduto per
 mancata conversione.
   4. - In tutti i predetti giudizi si e' costituito il Presidente del
 Consiglio dei Ministri con  il  patrocinio  dell'Avvocatura  generale
 dello  Stato,  che  ha  concluso per la infondatezza delle questioni,
 evidenziando la ragionevolezza della disciplina censurata.
   5. - Nella imminenza della udienza, le ricorrenti hanno  depositato
 memorie,  osservando  che  le disposizioni rispettivamente censurate,
 reiterate in successivi  decreti-legge  decaduti,  sono  state,  poi,
 modificate  con  il  d.-l.  26  febbraio  1996,  n.  89,  ed, infine,
 soppresse con il d.-l. 26 aprile 1996, n.  224.  Sicche'  la  regione
 Liguria  ha  concluso  per la cessazione della materia del contendere
 per la sopravvenuta inefficacia ex tunc del decreto impugnato,  e  la
 regione   Toscana   per   la  inammissibilita'  delle  questioni  per
 successive modifiche delle norme impugnate.
                        Considerato in diritto
   1. -  I ricorsi sollevano questioni sostanzialmente identiche.    I
 relativi  giudizi,  vanno,  pertanto,  riuniti  per essere decisi con
 un'unica sentenza.
   2. - La regione Liguria, con il ricorso in epigrafe, ha  impugnato,
 in  riferimento  agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l'art.
 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti  in  materia
 di  assistenza farmaceutica e di sanita'), nella parte in cui prevede
 che la contabilita' delle unita' sanitarie  locali  e  delle  aziende
 ospedaliere  relative  agli  anni  precedenti  il 1995 sono garantite
 direttamente dalle regioni, che assumono integralmente le  rispettive
 obbligazioni,  disponendo  che  con  successivo  decreto ministeriale
 vengano stabilite le modalita' ed  i  criteri  di  finanziamento  del
 debito  eventualmente  accertato  fino  alla  data di costituzione in
 azienda delle unita' sanitarie locali e degli ospedali.
   La regione Toscana ha, a sua volta,  sollevato  in  via  principale
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 2  del
 d.-l.  28  agosto  1995,  n.  362 (Disposizioni urgenti in materia di
 assistenza farmaceutica e di sanita'), e dell' art. 2 del d.-l.    30
 ottobre   1995,   n.   448,  recante  lo  stesso  titolo,  che  hanno
 successivamente reiterato, senza modificarne il contenuto precettivo,
 l'art. 2 del decreto-legge n. 261 del 1995, impugnato  dalla  regione
 Liguria,  e  decaduto per mancata conversione in legge nel termine di
 sessanta  giorni  previsto   dall'art.   77,   terzo   comma,   della
 Costituzione.
   3. - A seguito della mancata conversione in legge dei decreti-legge
 n.  362  e  n.  448  del  1995,  la  disposizione  impugnata e' stata
 riprodotta nell'art.  23  del  d.-l.  29  dicembre  1995,  n.  553  e
 nell'art.  2  del  d.-l.  26  febbraio  1996,  n.  89 (che, peraltro,
 conteneva una  significativa  modifica,  prevedendo  l'assunzione  da
 parte  delle  regioni  delle  obbligazioni relative alla contabilita'
 delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, quando  le
 stesse  non  derivassero  da  scelte  esclusive  o determinanti dello
 Stato), poi entrambi decaduti.
   Il successivo decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, all'art. 2,  ha
 modificato  la  disposizione impugnata, eliminando - come, del resto,
 gia' aveva fatto il d.-l.  2  aprile  1996,  n.  186  (Proroga  della
 gestione delle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e
 norme  in  materia  di  contabilita'  delle unita' sanitarie locali),
 anch'esso decaduto - il secondo periodo del comma 1 dell'art.  2  dei
 precedenti  decreti,  che  prevedeva la responsabilita' regionale per
 tutti i debiti assunti  dalle  unita'  sanitarie  locali  negli  anni
 precedenti il 1995.
   Peraltro,  anche  il decreto-legge da ultimo citato e' decaduto, ed
 e' stato solo parzialmente - ma non nella parte oggetto delle censure
 regionali  -  riprodotto  dal  d.-l.  16   luglio   1996,   n.   377.
 Quest'ultimo,  a  sua volta decaduto, e' stato reiterato con il d.-l.
 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, nella  legge
 17  gennaio 1997, n. 4. Tale legge, all'art. 1, comma 2, fa salvi gli
 effetti  prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici sorti sulla base, tra
 l'altro, dei decreti impugnati con i ricorsi in epigrafe.
   4. - A causa della mancata riproduzione del punto in contestazione,
 le ricorrenti hanno, sia nell'imminenza dell'udienza, sia, poi, nella
 discussione orale in pubblica udienza, concluso  rispettivamente  per
 la  cessazione  della  materia  del  contendere e per la sopravvenuta
 inammissibilita' delle questioni sollevate.
   Pertanto, i ricorsi  all'odierno  esame  devono  essere  dichiarati
 inammissibili   per   sopravvenuta   carenza   di   interesse.  Dalle
 conclusioni e dalle dichiarazioni delle ricorrenti si ricava che sono
 venute meno le lesioni lamentate all'autonomia regionale  e  che  non
 sussistono,  negli ambiti territoriali di rispettiva competenza delle
 regioni ricorrenti, situazioni alle quali sia applicabile la clausola
 di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati (art. 1,  comma
 2, della legge 17 gennaio 1997, n. 4).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  inammissibile  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995,  n.
 261  (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di
 sanita'), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e  119  della
 Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe;
   Dichiara  inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in
 materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), e dell'art.  2  del
 d.-l.  30  ottobre  1995,  n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di
 assistenza farmaceutica e di sanita'), sollevate, in riferimento agli
 artt. 117, 119, 81, quarto comma,  e  97  della  Costituzione,  dalla
 regione Toscana con i ricorsi in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0779