N. 213 SENTENZA 19 giugno - 3 luglio 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' - Accollo da parte delle regioni dell'obbligo di garanzia dei debiti delle UU.SS.LL. e delle Aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 1994 - Lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni e violazione dei principi di copertura finanziaria e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Irragionevolezza - Cessazione della materia del contendere per successiva modifica e soppressione delle norme impugnate nonche' sopravvenuta inefficacia ex tunc - Carenza d'interesse - Inammissibilita'. (D.-L. 30 giugno 1995, n. 261, art. 2; d.-l. 28 agosto 1995, n. 362, art. 2; d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448, art. 2). (Cost., artt. 117, 118, 119, 81 comma 4 e 97).(GU n.29 del 16-7-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita') e dell'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), promossi con ricorsi delle regioni Liguria e Toscana (n. 2 ricorsi) rispettivamente notificati il 26 luglio, il 29 settembre ed il 24 novembre 1995, depositati in cancelleria il 4 agosto, il 6 ottobre ed il 30 novembre 1995 ed iscritti ai nn. 43, 48 e 54 del registro ricorsi 1995. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 26 luglio 1995 e depositato il 4 agosto 1995 (r. ric. n. 43 del 1995), la regione Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La disposizione impugnata, nel confermare il principio, gia' contenuto nel precedente d.-l. 29 aprile 1995, n. 135, non convertito in legge, della separazione, a decorrere dal 1 gennaio 1995, della contabilita' delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, prevede altresi' che le contabilita' relative agli anni precedenti il 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le rispettive obbligazioni, e che con successivo decreto ministeriale vengono stabilite le modalita' e i criteri di finanziamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unita' sanitarie locali e degli ospedali. In tal modo, secondo la ricorrente, si accollerebbero interamente debiti alla regione senza la specifica previsione di una copertura finanziaria e senza indicare la partecipazione dello Stato all'onere per il ripianamento, in violazione del principio dell'autonomia finanziaria regionale; e si creerebbe, tra l'altro, una nuova e diversa legittimazione passiva delle regioni. Tanto piu' che sarebbe del tutto generica la previsione di un decreto ministeriale sui criteri e metodi di ripianamento dei debiti pregressi delle unita' sanitarie locali, priva anche della indicazione dei soggetti che sono tenuti a partecipare a detti oneri. La disciplina denunciata avrebbe un effetto immediato sui bilanci regionali, in quanto il meccanismo utilizzato per trasformare i debiti delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere compresi nelle gestioni stralcio (e cioe' al 31 dicembre 1994) in debiti propri delle regioni, renderebbe il patrimonio di queste direttamente aggredibile dai debitori delle unita' sanitarie locali. 2. - Con ricorso notificato il 29 settembre 1995 e depositato il 6 ottobre 1995 (r. ric. n. 48 del 1995), la regione Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362, che reitera quello gia' impugnato dalla regione Liguria. Le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di declaratoria d'illegittimita' costituzionale sono di contenuto analogo a quello gia' riferito con riguardo al ricorso r. ric. n. 43 del 1995, con l'aggiunta delle censure relative alla irragionevolezza della norma impugnata, che risulterebbe priva di una motivazione che legittimi l'assunzione integrale da parte delle regioni di tutte le obbligazioni sanitarie, tra l'altro disposta con decreto-legge. 3. - La stessa regione Toscana, con ricorso notificato il 24 novembre 1995 e depositato il 30 novembre 1995 (r. ric. n. 54 del 1995), ha impugnato, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con le medesime argomentazioni, l'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448, che ha reiterato il d.-l. 28 agosto 1995, n. 362, gia' censurato con il ricorso n. 48 del 1995, e decaduto per mancata conversione. 4. - In tutti i predetti giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza delle questioni, evidenziando la ragionevolezza della disciplina censurata. 5. - Nella imminenza della udienza, le ricorrenti hanno depositato memorie, osservando che le disposizioni rispettivamente censurate, reiterate in successivi decreti-legge decaduti, sono state, poi, modificate con il d.-l. 26 febbraio 1996, n. 89, ed, infine, soppresse con il d.-l. 26 aprile 1996, n. 224. Sicche' la regione Liguria ha concluso per la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta inefficacia ex tunc del decreto impugnato, e la regione Toscana per la inammissibilita' delle questioni per successive modifiche delle norme impugnate. Considerato in diritto 1. - I ricorsi sollevano questioni sostanzialmente identiche. I relativi giudizi, vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. 2. - La regione Liguria, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), nella parte in cui prevede che la contabilita' delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti il 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che assumono integralmente le rispettive obbligazioni, disponendo che con successivo decreto ministeriale vengano stabilite le modalita' ed i criteri di finanziamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unita' sanitarie locali e degli ospedali. La regione Toscana ha, a sua volta, sollevato in via principale questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), e dell' art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448, recante lo stesso titolo, che hanno successivamente reiterato, senza modificarne il contenuto precettivo, l'art. 2 del decreto-legge n. 261 del 1995, impugnato dalla regione Liguria, e decaduto per mancata conversione in legge nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione. 3. - A seguito della mancata conversione in legge dei decreti-legge n. 362 e n. 448 del 1995, la disposizione impugnata e' stata riprodotta nell'art. 23 del d.-l. 29 dicembre 1995, n. 553 e nell'art. 2 del d.-l. 26 febbraio 1996, n. 89 (che, peraltro, conteneva una significativa modifica, prevedendo l'assunzione da parte delle regioni delle obbligazioni relative alla contabilita' delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, quando le stesse non derivassero da scelte esclusive o determinanti dello Stato), poi entrambi decaduti. Il successivo decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, all'art. 2, ha modificato la disposizione impugnata, eliminando - come, del resto, gia' aveva fatto il d.-l. 2 aprile 1996, n. 186 (Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali), anch'esso decaduto - il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 dei precedenti decreti, che prevedeva la responsabilita' regionale per tutti i debiti assunti dalle unita' sanitarie locali negli anni precedenti il 1995. Peraltro, anche il decreto-legge da ultimo citato e' decaduto, ed e' stato solo parzialmente - ma non nella parte oggetto delle censure regionali - riprodotto dal d.-l. 16 luglio 1996, n. 377. Quest'ultimo, a sua volta decaduto, e' stato reiterato con il d.-l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4. Tale legge, all'art. 1, comma 2, fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, tra l'altro, dei decreti impugnati con i ricorsi in epigrafe. 4. - A causa della mancata riproduzione del punto in contestazione, le ricorrenti hanno, sia nell'imminenza dell'udienza, sia, poi, nella discussione orale in pubblica udienza, concluso rispettivamente per la cessazione della materia del contendere e per la sopravvenuta inammissibilita' delle questioni sollevate. Pertanto, i ricorsi all'odierno esame devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Dalle conclusioni e dalle dichiarazioni delle ricorrenti si ricava che sono venute meno le lesioni lamentate all'autonomia regionale e che non sussistono, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza delle regioni ricorrenti, situazioni alle quali sia applicabile la clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati (art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 1997, n. 4).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), e dell'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dalla regione Toscana con i ricorsi in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997. Il cancelliere: Fruscella 97C0779