N. 218 ORDINANZA 19 giugno - 3 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sanzione
 amministrativa   -   Giudizio  di  opposizione  avverso  la  cartella
 esattoriale di pagamento  -  Previsione  dell'applicabilita'  di  una
 sanzione  amministrativa  nella  misura  pari  alla meta' del massimo
 edittale, in assenza di un provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria
 che  valuti  la  sussistenza  del  fatto  e  che gradui la sanzione -
 Compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203, ultimo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,   prof. Guido NEPPI  MODONA,    prof.
 Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 203, ultimo
 comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice
 della  strada),  promosso  con ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal
 pretore di Bologna nel  procedimento  civile  vertente  tra  Belletti
 Guenzi  Magda e il comune di Bologna, iscritta al n. 725 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 maggio 1997 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla  cartella
 esattoriale  con  la  quale  si  intimava il pagamento di una somma a
 titolo di sanzione amministrativa  per  violazione  delle  norme  sul
 codice  stradale  proposto da Belletti Guenzi Magda nei confronti del
 comune di Bologna, il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il  24
 aprile  1996,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 203,  ultimo  comma,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
 (Nuovo  codice  della  strada),   nella   parte   in   cui   consente
 l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  nella misura della
 meta'  del  massimo  edittale,  in  assenza   di   un   provvedimento
 dell'Autorita'  giudiziaria che valuti la sussistenza del fatto e che
 gradui  la  sanzione  in  conformita'  ai  criteri  fissati,  in  via
 generale, dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
     che, a parere del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto   le   esigenze   di
 semplificazione  che  hanno  indotto  il legislatore ad accelerare il
 procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in mancanza
 di contestazioni da parte del trasgressore, non possono spingersi  al
 punto  di trascurare quegli elementi che vengono, di regola, presi in
 considerazione al fine di determinare l'entita' della  sanzione;  con
 l'art.  24  della  Costituzione poiche' si impedisce al ricorrente di
 contestare, in sede giudiziaria, la congruita' della pena, posto  che
 la  misura  della  stessa  e' il frutto di una rigida predisposizione
 normativa che necessariamente prescinde da qualsivoglia motivazione;
     che,  nel  giudizio  davanti   alla   Corte   costituzionale   e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  che  ha concluso per
 l'inammissibilita' o per l'infondatezza della questione.
   Considerato che questa Corte ha di recente (v. ordinanza n. 268 del
 1996)  avuto  modo  di  precisare  che  il  giudice,  nel  respingere
 l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia, non e' vincolato
 ad  alcun  limite  per la determinazione della sanzione, che ben puo'
 essere,  quindi,  fissata  nella  misura  corrispondente   a   quella
 "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;
     che,  a  diverse  conclusioni  non puo' condurre il fatto che nel
 caso di specie l'opposizione e' stata presentata avverso la  cartella
 esattoriale  e  non  avverso  l'ordinanza ingiunzione prefettizia, in
 quanto, come gia' affermato (sentenza n. 437 del 1995 e ordinanza  n.
 315  del 1995), in sede di opposizione alla cartella esattoriale deve
 intendersi garantita la tutela giurisdizionale piena allo stesso modo
 di quella che si otterrebbe se fosse stato  previamente  esperito  il
 ricorso amministrativo al prefetto nei termini previsti;
     che,  sostanzialmente  l'ordinanza  di  rimessione  non prospetta
 ulteriori e nuovi profili, con la conseguenza che la  questione  deve
 essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  innanzi
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, del  decreto  legislativo
 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della strada) sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 24  della  Costituzione,  dal  pretore  di
 Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0784