N. 227 SENTENZA 19 giugno - 4 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro  -  Regione  Puglia - Personale dirigenziale - Elevazione dei
 limiti di eta' per il collocamento a riposo - Possibilita' di  essere
 trattenuto  in  servizio  fino al settantesimo anno di eta' - Servizi
 utili   riscattabili   e   ricongiungibili   -    Riferimento    alla
 giurisprudenza  della  Corte  in materia (vedi sentenze nn. 162/1997,
 186/1990 e 238/1988 - Discrezionalita' del  legislatore  regionale  -
 Ragionevolezza   dei   limiti   precisi  in  modo  da  consentire  il
 raggiungimento del  limite  massimo  di  periodi  valutabili  per  la
 pensione  solo  a  chi  non ha altra possibilita' di raggiungere tale
 limite - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 117).
 
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,   prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 della regione Puglia  31  dicembre  1991,  n.  16  (Adeguamento  alle
 disposizioni  di cui al d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in
 legge 28 febbraio 1990, n. 37.  Elevazione  limiti  di  eta'  per  il
 collocamento  a  riposo dei dirigenti della regione Puglia), promosso
 con ordinanzaemessa il 12 dicembre 1995-7 febbraio 1996 dal tribunale
 amministrativo regionale della Puglia sui ricorsi riuniti proposti da
 Guido Licio contro la regione Puglia, iscritta al n. 464 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale dell'anno 1996;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  maggio  1997  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  In  data  6  marzo  1995, Licio Guido, dirigente in servizio
 presso la regione Puglia con qualifica di  coordinatore  dell'Ufficio
 del  Genio  civile  di  Bari,  presentava istanza di trattenimento in
 servizio fino al 70 anno di  eta',  assumendo  di  aver  maturato,  a
 quella  data,  un'anzianita' di servizio utile a pensione di anni 42,
 comprensivi, pero', di cinque anni  corrispondenti  al  corso  legale
 della  laurea  in Ingegneria, gia' ammessi a riscatto con decreto del
 Ministero dei lavori pubblici, dai cui ruoli egli  proveniva  essendo
 successivamente   transitato   in  quelli  della  Regione.  Pertanto,
 l'interessato revocava la propria istanza relativa all'ammissibilita'
 a riscatto del detto periodo di studi, sicche', non raggiungendo  con
 il  solo  servizio effettivo il tetto massimo di anni 40, riteneva di
 aver diritto a permanere in servizio fino al raggiungimento  di  tale
 tetto e, comunque, fino a 70 anni.
   Contro  il  provvedimento  del  responsabile  del settore personale
 della regione che rigettava tale domanda, disponendo il  collocamento
 a  riposo  dell'ing.  Guido  alla  data del 31 agosto 1995, lo stesso
 presentava  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale   della
 Puglia,  che  accoglieva  la  richiesta di sospensiva proposta in via
 incidentale dal Guido.
   Con successivo ricorso, veniva impugnata la delibera con  la  quale
 la   Giunta   regionale,   prendendo  a  sua  volta  in  esame,  dopo
 l'intervento dell'ordinanza suddetta, la domanda del Guido, la  aveva
 rigettata.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  della  Puglia  sospendeva
 l'efficacia anche del nuovo provvedimento.
   Nel corso dell'udienza di merito, l'adito tribunale  amministrativo
 regionale, con ordinanza del 12 dicembre 1995 (r.o. n. 464 del 1996),
 ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
 della legge della regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento
 alle  disposizioni  di  cui  al  d.-l.  27  dicembre  1989,  n.  413,
 convertito  in  legge  28  febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di
 eta' per collocamento a riposo dei dirigenti della  regione  Puglia),
 nella  parte  in  cui  essa  prevede  che  il  servizio  utile per il
 conseguimento  del  massimo  della  pensione  debba  ricomprendere  i
 "servizi riscattabili e ricongiungibili" e non gia' quelli riscattati
 e ricongiunti con atto formale.
   Tale  disciplina,  ad  avviso  del  giudice  a  quo, precludendo la
 facolta' di revoca della istanza di riscatto dei servizi, si porrebbe
 in contrasto con la normativa statale di cui  al  d.-l.  27  dicembre
 1989,  n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
 1990, n. 37, secondo  l'interpretazione  fornitane  dalla  Corte  dei
 conti,  che  ha  ritenuto che la circostanza che il dipendente si sia
 avvalso del beneficio del riscatto non  esclude  che  egli  possa  in
 seguito  rinunciarvi,  fino  al momento in cui il riscatto non si sia
 attualizzato nel provvedimento di liquidazione della pensione.
   Sarebbe, in  tal  modo,  violato  l'art.  117  della  Costituzione.
 Inoltre,   si   determinerebbe   una   ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra i dipendenti statali e quelli della  regione  Puglia,
 cui  non  e'  consentito  di rinunciare alla domanda di riscatto gia'
 presentata al fine di avvalersi del beneficio  del  trattenimento  in
 servizio.
   Tale disparita' sarebbe, tra l'altro, operata in un momento in cui,
 per  l'allungamento  della vita media dei pensionati e per l'esigenza
 di   arginare   la   rilevantissima   spesa   pubblica   in   materia
 previdenziale,  comunque a carico dello Stato, si tende a scoraggiare
 il pensionamento anticipato e a favorire, invece, il mantenimento  in
 servizio dei dipendenti pubblici.
   2.  -  Nel  giudizio  non  ha spiegato intervento il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                        Considerato in diritto
   1.  -    La  questione  di  legittimita'  costituzionale sottoposta
 all'esame della Corte riguarda l'art. 1  della  legge  della  regione
 Puglia  31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento alle disposizioni di cui
 al d.l.  27 dicembre 1989, n. 413, convertito in  legge  28  febbraio
 1990, n.  37. Elevazione limiti di eta' per collocamento a riposo dei
 dirigenti  della  regione Puglia), nella parte in cui, nel consentire
 al personale dirigenziale che debba essere  collocato  a  riposo  per
 raggiunti  limiti  di  eta'  e  che  non  abbia  maturato gli anni di
 servizio attualmente richiesti per  il  massimo  della  pensione,  di
 essere trattenuto in servizio fino al 70 anno di eta', prevede che il
 servizio  utile per il conseguimento del massimo della pensione debba
 ricomprendere i servizi "riscattabili  e  ricongiungibili",  anziche'
 riscattati e ricongiunti con atto formale secondo la disciplina della
 normativa  statale  di  cui  al d.l. n. 413 del 1989, convertito, con
 modificazioni, nella legge n. 37 del 1990. Sarebbero  violati  l'art.
 117  della  Costituzione per il contrasto con i principi fondamentali
 della normativa statale in materia, e l'art. 3 della Costituzione per
 la ingiustificata disparita' di trattamento che si determinerebbe tra
 i dirigenti statali e quelli regionali.
   La differente formulazione  della  norma  impugnata  rispetto  alla
 legge   statale   escluderebbe,  infatti,  ad  avviso  del  tribunale
 amministrativo  regionale  della  Puglia,  la  facolta'  di  revocare
 l'istanza,  eventualmente  gia'  presentata,  di riscatto dei servizi
 utili a fini pensionistici, a differenza di quanto accadrebbe  per  i
 dirigenti  statali, che potrebbero invece rinunciarvi fino al momento
 in cui il riscatto non  si  sia  attualizzato  nel  provvedimento  di
 liquidazione della pensione.
   2.  -  La  portata  della  norma censurata e l'esame della relativa
 questione sotto i profili denunciati non comportano in questa sede la
 soluzione del  problema  interpretativo  relativo  alla  possibilita'
 della   revoca   della  domanda  di  riscatto  dei  periodi  utili  e
 computabili ai fini del trattamento pensionistico, possibilita' sulla
 quale vi e' un indirizzo interpretativo del giudice amministrativo  e
 pensionistico  tutt'altro  che  univoco.  Infatti,  la  stessa  norma
 denunciata affronta il  problema  del  trattenimento  in  servizio  a
 domanda,  oltre  i  limiti  di eta' fino al raggiungimento del limite
 massimo di anni per il calcolo della pensione, e comunque  non  oltre
 il  70  anno  di  eta',  ponendo  come  presupposto soggettivo che il
 dipendente con qualifica dirigenziale  non abbia maturato gli anni di
 servizio richiesti per il massimo  della  pensione,  ivi  compresi  i
 servizi riscattabili e ricongiungibili.
   Tale disposizione testuale, accompagnata, sia pure in modo anomalo,
 da una osservazione in calce alla legge pubblicata quale che ne possa
 essere  la  rilevanza  ha  la  evidente  finalita'  di una migliore e
 precisa determinazione  dei  presupposti  del  beneficio  con  minore
 rischio   di  contenzioso  (e  percio'  stesso  non  irrazionale  ne'
 contraria al buon andamento dell'amministrazione).
   La norma, prendendo in considerazione  i  servizi  suscettibili  di
 riscatto  o  di  ricongiunzione,  tende  a  rendere  irrilevante ogni
 problema della attualita' del riscatto di periodi  e  della  relativa
 mutazione  a  seguito  di  revoca da parte dell'interessato: la legge
 regionale ha mantenuto la ratio comune alle varie  norme  statali  in
 materia  - caratterizzate sempre da interventi episodici e settoriali
 -, di dare la possibilita' di raggiungere il tetto massimo di anni 40
 valutabili  (v.  ordinanza  n.  209  del  1991),  ma  ha  limitato il
 beneficio a coloro che non avevano  la  possibilita'  di  raggiungere
 tale  limite  massimo,  lasciando  fuori coloro che tale possibilita'
 avevano gia' acquisito o erano nelle condizioni di acquisire in  base
 alla  preesistente  legislazione in materia di periodi riscattabili o
 ricongiungibili.
   3. - I principi, desumibili dalla legislazione statale in materia e
 chiariti da questa Corte, sono  che  il  trattenimento  in  servizio,
 oltre  i  limiti  di  eta'  stabiliti in via generale per determinati
 settori o per particolari categorie di dipendenti, puo' avvenire solo
 su   domanda   dell'interessato,   e   non   d'ufficio    da    parte
 dell'amministrazione  (sentenza n. 162 del 1997 e nei soli casi e per
 i periodi  previsti  dal  legislatore,  che  non  e'  tenuto  ad  una
 estensione  generalizzata;  inoltre,  che  il bene costituzionalmente
 protetto  e'  rappresentato  dal  conseguimento  della  pensione   al
 "minimo",  mentre non gode di eguale protezione il raggiungimento del
 trattamento pensionistico massimo; che in particolare  la  disciplina
 legislativa  sul  trattenimento  in servizio, al di la' del limite di
 eta' fissato per  il  collocamento  a  riposo,  rientra  nella  sfera
 discrezionale del legislatore statale o regionale, sempre che non sia
 violato il canone di ragionevolezza (sentenze n. 422 del 1994; n. 475
 del  1993;  nn.  374  e  90  del  1992;  nn. 491, 490 e 440 del 1991;
 ordinanza n. 380 del 1994);
   Come sottolineato nella citata sentenza n. 162 del 1997, in materia
 di limiti di eta'  e  di  trattenimento  in  servizio  di  dipendenti
 regionali,  il  legislatore  regionale  non  e'  tenuto a conformarsi
 pedissequamente  alle  singole  disposizioni  statali   relative   al
 pubblico  impiego,  ma  e'  vincolato dai principi fondamentali della
 legislazione  statale,  che  "possono  consistere  in  un   complesso
 articolato  di  criteri  direttivi  risultanti  dalla regola generale
 vigente nel settore ed integrata dalle  possibili  deroghe  stabilite
 dalla  medesima  legislazione.  Pertanto lo stesso legislatore dovra'
 attenersi alla regola generale e potra' distaccarsene soltanto con la
 previsione di discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalle
 leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima ratio (...). La
 regola consiste nel divieto per il legislatore regionale di stabilire
 in via generale una disciplina che preveda  per  il  personale  della
 Regione  un'eta'  massima  per  il  collocamento a riposo superiore a
 quella fissata dalle leggi statali per  la  corrispondente  categoria
 dei  dipendenti"  (sentenze n. 162 del 1997; n. 186 del 1990 e n. 238
 del 1988).
   Infine, il limite massimo  dell'eta'  lavorativa,  legislativamente
 fissato   a  seconda  delle  categorie,  puo'  essere,  dallo  stesso
 legislatore, anche da quello regionale, derogato a fini  assicurativi
 e previdenziali (sentenza n. 238 del 1988): il legislatore regionale,
 come  e' libero, in una scelta non irragionevole, di accordare in via
 generale o per determinate categorie  il  trattenimento  in  servizio
 tenuto  conto della situazione del personale del settore, cosi' ha la
 facolta' di circoscrivere la possibilita' di usufruire  della  deroga
 soltanto  al  periodo  strettamente  necessario  per raggiungere tale
 scopo (sentenza n. 238 del 1988).
   Le  scelte  del  legislatore  regionale  della  Puglia  sono  state
 tutt'altro   che   manifestamente   arbitrarie   o   irragionevoli  o
 discriminatorie, come sopra rilevato, essendo  stati  fissati  limiti
 precisi   e   esattamente  corrispondenti  alla  ratio,    di  pregio
 costituzionale, di consentire il raggiungimento del limite massimo di
 periodi   valutabili  per  la  pensione  solo  a  chi  non  ha  altra
 possibilita' di raggiungere tale limite.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  della  legge della regione Puglia  31 dicembre 1991, n.
 16 (Adeguamento alle disposizioni di cui al d.-l. 27  dicembre  1989,
 n.  413,  convertito  in  legge  28  febbraio 1990, n. 37. Elevazione
 limiti di eta' per collocamento a riposo dei dirigenti della  Regione
 Puglia),   sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  117  e  3  della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Chieppa
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
                        Il cancelliere: Malvica
 97C0793