N. 471 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1997

                                N. 471
   Ordinanza  emessa  il  9    aprile  1997  dal  pretore di Roma sez.
 distaccata di Tivoli nel procedimento  penale  a  carico  di  Ferrara
 Gianluca
 Processo   penale   -  Giudizio  direttissimo  -  Fase  di  convalida
    dell'arresto  -  Relazione  dell'ufficiale  o   agente   di   p.g.
    procedente  e  dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione con le
    forme dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento  dei
    rispettivi  atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il
    dibattimento -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio  di
    parita'  di  trattamento con gli altri imputati - Compressione del
    diritto di difesa - Violazione del  principio  di  indipendenza  e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P.  1988,  artt.  34,  431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271,
    art. 138).
 (Cost., artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo
 e 27, comma secondo).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente
 ordinanza.
   Il  7  aprile  1997  i  carabinieri di Guidonia traevano in arresto
 Ferrara Gianluca colto nella flagranza del reato di  cui  agli  artt.
 56    e  640 c.p. nel termine di legge era presentato, in tale stato,
 dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale  giudizio
 a norma dell'art. 566 c.p.p.
   Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 9 aprile 1997 e
 disponeva  l'obbligo  di  presentazione alla stazione dei Carabinieri
 del luogo di residenza alle 7 e alle 21 di ogni giorno.
   Instauratosi il giudizio, il pretore rileva che sussistono  profili
 di incostituzionalita' come di seguito evidenziati: sul merito com'e'
 noto  la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi
 la n. 149 e la n. 432)  ha  rivisto  i  limiti  dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare  pre-giudizio)  una  valutazione  di contenuto sulla probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E, con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti  al
 pretore,  ha  dichiarato  la  manifesta infondatezza della questione,
 radicandola sulla circostanza che in tale eventualita'  la  convalida
 dell'arresto  implica  una  valutazione sulla riferibilita' del reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del giudice competente per il merito direttamente investito,  cui  e'
 devoluta  la  convalida  e il contestuale giudizio al quale si accede
 ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi  che,  "il  giudice
 del  dibattimento,  al quale e' presentato l'imputato per il giudizio
 direttissimo,  si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la   convalida
 dell'arresto,  sulla  esistenza dei presupposti che gli consentono di
 procedere immediatamente al giudizio ed  e'  competente  ad  adottare
 incidentalmente  misure  cautelari,  attratte nella competenza per la
 cognizione del merito.
   Non   puo'    dunque    essere    configurata    una    menomazione
 dell'imparzialita'  del  giudice, che adotta decisioni preordinate al
 proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle superiori argomentazioni adottate dalla  Corte,  si  imponga  la
 rivalutazione  di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento
 di formazione della prova per la decisione  di  merito  ed  al  tema,
 dunque,   della   corretta  utilizzazione  degli  elementi  di  prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero, muovendo dalla  indicata  premessa  che  il  giudice  della
 convalida  e'  il  giudice  di merito solo incidentalmente chiamato a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del relativo processo e posto che,  tale  fase  si  snoda  attraverso
 l'acquisizione  di elementi di valutazione influenti sulla formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di  giudizio  in  modo
 che  ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'   (altrimenti   riposante   solo   sulla  generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella acquisizione e formazione  della  prova.  In  particolare  cio'
 concerne  i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione orale
 dell'ufficiale o agente di  p.g.  procedente  e  della  dichiarazione
 dell'arrestato  che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito" ai
 fini di convalida.
   Poiche' tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale  fase
 incidentale  e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale e
 l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilita'  con  i
 parametri  costituzionali  rappresentati  dall'art. 3 (sottospecie di
 parita'  di  trattamento  con  gli  altri  imputati)   dall'art.   24
 (sottospecie  di  garanzie  difensive),  dagli artt. 3, 24,   secondo
 comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra  i
 richiamati  profili  con  quello  della  indipendenza  del giudice di
 merito e, dunque, nella prospettiva funzionale  dell'esercizio  della
 giurisdizione   con   riferimento  al  momento  acquisitivo  di  dati
 contenutistici e di  merito  dell'imputazione,  influenti  come  tali
 sulla   formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)  a
 salvaguardare come detto,  la  loro  compatibilita'  con  i  suddetti
 parametri  di  costituzionalita'  si  impone  il rispetto delle forme
 previste per gli atti a  contenuto  congenere  nel  dibattimento,  in
 funzione  anticipatoria  (cosi'  come avviene per i casi di incidente
 probatorio) cosi' da risultare salvaguardato  anche  l'aspetto  della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In      conclusione     si     ritiene     pertanto     ravvisabile
 l'incostituzionalita' dell'art. 566  laddove  non  prescrive  che  la
 relazione   dell'ufficiale   o  agente  p.g.  procedente  nonche'  le
 dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con  rispetto  e  con  le
 forme  dettate  nella  fase dibattimentale per la testimonianza e per
 l'esame dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa  norma
 e dell'art. 138 disp.att. al c.p.p.  in relazione all'art. 431 c.p.p.
 laddove  non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire
 nelle  forme  come  dianzi   individuate   nel   fascicolo   per   il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale  conseguente
 alla   convalida   con   diretta   influenza,  dove  trovano  diretta
 applicazione le norme censurate.
                                P.Q.M.
   Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1  e  23
 legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva  di  ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 34, 431, 566 c.p.p. 138 disp. att. c.p.p. per  violazione
 degli  artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo  comma; 27,
 secondo comma della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il procedimento in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata  dal  cancelliere  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     In Tivoli, cosi' pronunciata il 9 aprile 1997.
                           Il pretore: Croce
 97C0803