N. 477 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1997
N. 477 Ordinanza emessa il 26 marzo 1997 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Caprioglio Ottavio Circolazione stradale - Guida sotto influenza di alcool - Previsione della facolta', e non dell'obbligo, di sottoporre il guidatore all'accertamento tecnico-scientifico dello stato di ebbrezza - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (C.S.N., art. 186, comma quarto). (Cost., art. 25, comma secondo).(GU n.30 del 23-7-1997 )
IL PRETORE Nel procedimento penale carico di Caprioglio Ottavio (R.G.P.D. n. 2625/1996), per il reato di cui all'art. 186 d.lvo 30 aprile 1992 n. 285, osserva quanto segue: L'art. 186, comma 1 del "Nuovo codice della strada" statuisce che e' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, prevedendo, al comma 2, della medesima disposizione, una sanzione penale - oltre ad una sanzione amministrativa - per coloro che contravvengono al divieto in questione. La norma di legge in argomento, poi, al comma 4, prevede che, quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, aggiungendo, al comma successivo, che qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento stesso, l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. L'art. 379, comma 1 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada" stabilisce che l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. Il comma successivo, inoltre, esige che la concentrazione di cui al comma 1 debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. La disposizione in parola, poi, al comma 3, prevede anche che nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. Cosi' riassunto il quadro normativo allo stato esistente, non puo' non rilevarsi, a parere dello scrivente, e facendo riferimento alla pacifica interpretazione che viene data dagli operatori del diritto al combinato disposto delle disposizioni di cui sopra (va rilevato infatti come gli organi titolari dell'azione penale usualmente si determinino all'esercizio di tale azione ipotizzando il reato di cui all'art. 186 del Codice della strada pur in assenza di accertamento attraverso etilometro), quella che pare essere una consistente anomalia nella disciplina contemplata da detto quadro. L'interpretazione che viene data, infatti, al termine "facolta'", di cui al comma 4, della disposizione teste' menzionata, non individua in questo termine il significato di "potere" di accertamento, in tal modo recependosi una supposta volonta' del legislatore di sottolineare la condizione di "assoggettabilita'" (peraltro penalmente "assistita" dal comma 6 dell'art. 186 del Codice sopra menzionato) al controllo di colui che si ipotizza essere in stato di ebbrezza, e di regolare quindi il rapporto tra pubblico ufficiale e cittadino (pubblico ufficiale comunque in questa ipotesi interpretativa obbligato all'effettuazione della verifica tecnico-scientifica, semmai in aggiunta al rilievo di elementi esteriori indicativi dello stato di ebbrezza), ma vi legge bensi quello tout court, di mera possibilita' di scelta, da parte del pubblico ufficiale operante, nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, della predisposizione dell'accertamento tecnico-scientifico in argomento. Se questa e' la situazione, non puo' non cogliersi, come detto, un'intima contraddizione nel dettato normativo. Da un canto, con il prevedere una mera facolta' per i pubblici ufficiali di procedere ad una precisa verifica tecnico-scientifica, sembra che il legislatore abbia accolto una nozione per cosi' dire "elastica" - e pertanto connessa con le caratteristiche, peculiari, fisio-psichiche di ciascun soggetto - dello stato di ebbrezza, concepito quest'ultimo come realta' fisio-psichica non ancorata a precisi riferimenti quantitativi, ma desumibile da tutta una serie di indici di fatto (anomalia nella condotta di guida, alitosi vinosa, evidenti problemi di equilibrio in posizione eretta) dai quali potersi inferire l'esistenza di uno stato di consistente alterazione di natura psichica caratterizzato dalla perdita di un'adeguata capacita' valutativa concernente il mondo fenomenico circostante. "Dall'altro, sembra invece che il legislatore si sia determinato ad accogliere una nozione normativa dello stato di ebbrezza vincolata ad un preciso dato quantitativo - e quindi di natura oggettiva - consistente nel raggiungimento della soglia rappresentata dal valore di 0.8 grammi/litro nel sangue, con un mantenimento del valore in questione per un intervallo di tempo di 5 minuti: in questo senso, quindi, si potra' considerare l'interessato in stato di ebbrezza ed assoggettarlo alle risposte sanzionatorie di legge solo ed esclusivamente in ipotesi di raggiungimento della soglia in argomento, indipendentemente dalla presenza o meno di quei sintomi, di profilo, come visto, soggettivo, ritenuti idonei ad evidenziare il suddetto stato di alterazione qualora non si sia fatto uso dell' etilometro. Pare, in buona sostanza, che il legislatore abbia, stando alla predetta generalizzata linea ermeneutica allo stato esistente, con la disposizione del Codice della strada ritenuto di privilegiare la soggettivita' del fenomeno "stato di ebbrezza", smentendosi pero' nella disposizione regolamentare, di esecuzione concreta della norma del Codice (cui peraltro direttamente questa ultima norma rimanda), con la previsione secondo la quale ai fini della legge penale puo' considerarsi in tale stato solo chi oltrepassi la soglia sopra indicata. La distonia qui rilevata tra dettato della disposizione del Codice e tenore della disposizione regolamentare, distonia cui non pare possibile porsi rimedio attraverso un'interpretazione abrogatrice, per incompatibilita' con la prima, della disposizione regolamentare - di grado inferiore - in quanto, come teste visto, dalla stessa disposizione del Codice direttamente richiamata, sembra allo scrivente produrre l'effetto di incidere sulla tassativita' della fattispecie, ed in particolare sulla stessa nozione di stato di ebbrezza rilevante in sede penale. In concreto, poi, di fatto, la scelta tra criterio elastico e soggettivo, e criterio matematico-quantitativo ed oggettivo, viene fatta dipendere da una scelta del pubblico ufficiale, il quale decidera', a suo insindacabile giudizio - non e' prevista tra l'altro la possibilita' per il cittadino di richiedere di essere assoggettato alla verifica scientifica - se effettuare quest'ultima. Ci si trova, in buona sostanza, in una situazione nella quale il destinatario del divieto di porsi alla guida di un veicolo allorquando le facolta' valutativo-percettive siano compromesse da uno stato di ebbrezza non sa se "l'evento" da evitare, per non incorrere nella risposta, sanzionatoria, consista nel raggiungimento di una compromissione fisico-psichica tale da pregiudicare quella che con linguaggio generico potremmo definire la sua "lucidita'", indipendentemente dal livello quantitativo di alcool esistente nel sangue, e quindi in funzione, proprio in virtu' di detta emancipazione dal dato quantitativo, delle sue peculiari, personali capacita' di "tenuta" dell'alcool, oppure consista nel raggiungimento, al di la' ed a prescindere da qualunque specificita' delle concrete caratteristiche fisiche personali, della soglia di 0,8 grammi di alcool per litro nel sangue. In una situazione quale quella sin qui descritta, ove si mantenesse invariata la realta' normativa, potrebbero verificarsi situazioni nelle quali un soggetto verrebbe raggiunto da dichiarazione di penale responsabilita' per guida in stato di ebbrezza - evidenziando il medesimo a parere del pubblico ufficiale sintomi univocamente indicativi di tale stato e reputandosi da quest'ultimo inutile la verifica tecnico-scientifica -, quand'anche la soglia quantitativa di cui si e' detto non fosse stata raggiunta, laddove in altre circostanze di fatto, persone obbiettivamente lucide e quindi "soggettivamente" in grado di guidare, verrebbero condannate solo perche' la soglia in argomento sarebbe raggiunta: in buona sostanza, per taluni la "nozione-referente" di stato di ebbrezza sarebbe quella "soggettivo-sintomatica", mentre per altri sarebbe operativa la nozione "quantitativo-oggettiva" di stato di ebbrezza. Ne' pare ragionevole sostenere - che si proceda o meno alla verifica tecnico-scientifica in questione - ogniqualvolta un soggetto dovesse venire colto in condizioni fisico-psichiche univocamente indicative di uno stato di ebbrezza, sicuramente quella soglia sarebbe raggiunta, poiche' se cosi' fosse, se tutte le persone, cioe', in particolari condizioni, fossero inderogabilinente caratterizzate dal raggiungimento della soglia gia piu volte menzionata, non si vedrebbe il motivo di un loro seppur eventuale assoggettamento ad un controllo etilometrico: o una persona apparentemente in stato di ebbrezza, stando alle conoscenze, tecnico-scientifiche, puo' non raggiungere, in concreto, la soglia in parola, ed allora ha un senso la prova etilometrica, ma a quel punto rendendola obbligatoria, o inderogabilinente qualunque persona in stato di evidente ebbrezza sicuramente raggiunge la detta soglia, ed allora sarebbero superflue prove quantitative. In definitiva, il complesso di considerazioni sin qui esposte si ritiene evidenzi un profilo di violazione del dettato normativo costituzionale con riferimento al principio di tassativita' della fattispecie penale di cui all'art. 25, comma 2, della Carta Fondamentale, per mancanza di una sufficiente nitidezza dei contorni della nozione, penalmente rilevante, di stato di ebbrezza, nozione che, per il teste' rammentato principio di tassativita', non puo' che essere unica. La disposizione del Codice della strada, ad avviso di chi scrive, onde evitare contestazioni, processualmente ricorrenti nelle fattispecie di ritenuta guida in stato di ebbrezza, relative alla reale significativita' probatoria delle condizioni fisiche dell'asserito responsabile, quali descritte dai pubblici ufficiali, dovrebbe essere, come teste' accennato, dichiarata incostituzionale nella parte in cui, anziche' prevedere l'obbligo di una verifica tecnico-scientifica - che sicuramente il legislatore ha concepito sulla scorta delle indicazioni della scienza e della verifica sperimentale reiterata dalla stessa operata tra stato di ebbrezza e raggiungimento della soglia sopra indicata -, ne prevede invece la mera facolta'. In tal modo il concetto di stato di ebbrezza rilevante penalmente verrebbe corredato dai necessari elementi di certezza, risultando conseguentemente contraddistinta dagli auspicabili coefficienti di certezza la norma penale che a detto stato fa riferimento. La questione qui sollevata, infine, e' certamente rilevante ai fini del decidere, poiche', nel caso la Consulta dovesse determinarsi ad ancorare la nozione di stato di ebbrezza rilevante in sede penale al dato quantitativo etilometrico, il procedimento penale di cui qui si tratta non potrebbe che sfociare in una pronuncia assolutoria, visto che non si e' ritenuto, all'epoca, dell'asserito accertamento della contravvenzione per cui e' causa, di procedere all'esame etilometrico ed assente pertanto risultando la prova dell'illecito; al contrario, qualora si ritenesse di accettare, da parte della Corte, una nozione per cosi dire "soggettivizzata" dello stato di ebbrezza, ci si dovrebbe qui misurare con i dati probatori finora raccolti, evidenzianti condizioni psico-fisiche del giudicando precarie all'atto del suo "fermo" da parte della Polizia stradale, con le intuibili conseguenze;
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo comma 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la rilevanza della qui proposta questione ai fini della decisione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa, a cura della Cancelleria, notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicazione del provvedimento medesimo ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 26 marzo 1997 Il pretore: Montingelli 97C0809