N. 477 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1997

                                N. 477
   Ordinanza emessa il  26  marzo  1997  dal  pretore  di  Milano  nel
 procedimento penale a carico di Caprioglio Ottavio
 Circolazione  stradale - Guida sotto influenza di alcool - Previsione
    della facolta', e non dell'obbligo,  di  sottoporre  il  guidatore
    all'accertamento  tecnico-scientifico  dello  stato  di ebbrezza -
    Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (C.S.N., art. 186, comma quarto).
 (Cost., art. 25, comma secondo).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Nel procedimento penale carico di Caprioglio Ottavio  (R.G.P.D.  n.
 2625/1996), per il reato di cui all'art. 186 d.lvo 30 aprile 1992  n.
 285, osserva quanto segue:
   L'art.  186,  comma 1 del "Nuovo codice della strada" statuisce che
 e' vietato guidare in stato di ebbrezza in  conseguenza  dell'uso  di
 bevande   alcooliche,   prevedendo,   al   comma  2,  della  medesima
 disposizione,  una  sanzione  penale  -   oltre   ad   una   sanzione
 amministrativa   -  per  coloro  che  contravvengono  al  divieto  in
 questione.
   La norma di legge in argomento,  poi,  al  comma  4,  prevede  che,
 quando  si  abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
 trovi in stato di alterazione  psicofisica  derivante  dall'influenza
 dell'alcool,  gli  organi  di  polizia  stradale hanno la facolta' di
 effettuare l'accertamento con strumenti e procedure  determinati  dal
 regolamento,   aggiungendo,   al   comma   successivo,   che  qualora
 dall'accertamento  risulti  un  valore  corrispondente  ad  un  tasso
 alcoolemico  superiore  ai  limiti  stabiliti dal regolamento stesso,
 l'interessato  e'  considerato  in  stato   di   ebbrezza   ai   fini
 dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
   L'art.  379, comma 1 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione
 del Nuovo codice della strada" stabilisce  che  l'accertamento  dello
 stato  di  ebbrezza  ai  sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si
 effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in
 base al valore della concentrazione  di  alcool  nell'aria  alveolare
 espirata  la  concentrazione  alcoolemica  corrisponda  o  superi 0,8
 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in  stato  di  ebbrezza.
 Il  comma  successivo, inoltre, esige che la concentrazione di cui al
 comma 1 debba risultare  da  almeno  due  determinazioni  concordanti
 effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
   La  disposizione  in parola, poi, al comma 3, prevede anche che nel
 procedere ai predetti accertamenti,  ovvero  qualora  si  provveda  a
 documentare  il  rifiuto  opposto  dall'interessato,  resta  fermo il
 compito dei verbalizzanti di indicare  nella  notizia  di  reato,  ai
 sensi   dell'articolo   347   del  codice  di  procedura  penale,  le
 circostanze sintomatiche  dell'esistenza  dello  stato  di  ebbrezza,
 desumibili  in  particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta
 di guida.  Cosi' riassunto il quadro normativo allo stato  esistente,
 non   puo'  non  rilevarsi,  a  parere  dello  scrivente,  e  facendo
 riferimento  alla  pacifica  interpretazione  che  viene  data  dagli
 operatori del diritto al combinato disposto delle disposizioni di cui
 sopra  (va  rilevato  infatti  come  gli  organi titolari dell'azione
 penale  usualmente  si  determinino  all'esercizio  di  tale   azione
 ipotizzando  il reato di cui all'art. 186 del Codice della strada pur
 in assenza di accertamento attraverso etilometro),  quella  che  pare
 essere una consistente anomalia nella disciplina contemplata da detto
 quadro.
    L'interpretazione  che viene data, infatti, al termine "facolta'",
 di  cui  al  comma  4,  della  disposizione  teste'  menzionata,  non
 individua   in   questo   termine   il  significato  di  "potere"  di
 accertamento, in tal  modo  recependosi  una  supposta  volonta'  del
 legislatore  di  sottolineare  la  condizione  di "assoggettabilita'"
 (peraltro penalmente "assistita" dal comma 6 dell'art. 186 del Codice
 sopra menzionato) al controllo di colui che  si  ipotizza  essere  in
 stato  di  ebbrezza,  e  di  regolare quindi il rapporto tra pubblico
 ufficiale e cittadino (pubblico ufficiale comunque in questa  ipotesi
 interpretativa    obbligato    all'effettuazione    della    verifica
 tecnico-scientifica,  semmai  in  aggiunta  al  rilievo  di  elementi
 esteriori  indicativi  dello  stato  di  ebbrezza), ma vi legge bensi
 quello tout court, di mera  possibilita'  di  scelta,  da  parte  del
 pubblico    ufficiale   operante,   nell'esercizio   di   un   potere
 discrezionale     ed     insindacabile,     della     predisposizione
 dell'accertamento tecnico-scientifico in argomento.
   Se  questa  e'  la  situazione, non puo' non cogliersi, come detto,
 un'intima contraddizione nel dettato normativo.
   Da un canto, con il prevedere una  mera  facolta'  per  i  pubblici
 ufficiali  di  procedere ad una precisa verifica tecnico-scientifica,
 sembra che il legislatore abbia accolto una nozione  per  cosi'  dire
 "elastica"  -  e pertanto connessa con le caratteristiche, peculiari,
 fisio-psichiche di  ciascun  soggetto  -  dello  stato  di  ebbrezza,
 concepito  quest'ultimo  come  realta'  fisio-psichica non ancorata a
 precisi riferimenti quantitativi, ma desumibile da tutta una serie di
 indici di fatto (anomalia nella condotta di  guida,  alitosi  vinosa,
 evidenti  problemi  di  equilibrio  in  posizione  eretta)  dai quali
 potersi inferire l'esistenza di uno stato di consistente  alterazione
 di  natura  psichica  caratterizzato  dalla  perdita  di  un'adeguata
 capacita' valutativa concernente  il  mondo  fenomenico  circostante.
 "Dall'altro,  sembra  invece che il legislatore si sia determinato ad
 accogliere una nozione normativa dello stato di ebbrezza vincolata ad
 un preciso dato quantitativo   -  e  quindi  di  natura  oggettiva  -
 consistente  nel raggiungimento della soglia rappresentata dal valore
 di 0.8 grammi/litro nel sangue, con un  mantenimento  del  valore  in
 questione  per  un  intervallo di tempo di 5 minuti: in questo senso,
 quindi, si potra' considerare l'interessato in stato di  ebbrezza  ed
 assoggettarlo   alle   risposte   sanzionatorie   di  legge  solo  ed
 esclusivamente  in  ipotesi  di  raggiungimento   della   soglia   in
 argomento,  indipendentemente  dalla presenza o meno di quei sintomi,
 di profilo, come visto, soggettivo, ritenuti idonei ad evidenziare il
 suddetto  stato  di  alterazione  qualora  non si sia fatto uso dell'
 etilometro.
   Pare, in buona sostanza, che  il  legislatore  abbia,  stando  alla
 predetta generalizzata linea ermeneutica allo stato esistente, con la
 disposizione  del  Codice  della  strada  ritenuto di privilegiare la
 soggettivita' del fenomeno "stato  di  ebbrezza",  smentendosi  pero'
 nella  disposizione regolamentare, di esecuzione concreta della norma
 del Codice (cui peraltro direttamente questa ultima  norma  rimanda),
 con  la  previsione  secondo la quale ai fini della legge penale puo'
 considerarsi in tale  stato  solo  chi  oltrepassi  la  soglia  sopra
 indicata.
   La  distonia qui rilevata tra dettato della disposizione del Codice
 e tenore della disposizione  regolamentare,  distonia  cui  non  pare
 possibile  porsi  rimedio  attraverso un'interpretazione abrogatrice,
 per incompatibilita' con la prima, della disposizione regolamentare -
 di grado inferiore -  in  quanto,  come  teste  visto,  dalla  stessa
 disposizione   del   Codice   direttamente  richiamata,  sembra  allo
 scrivente produrre l'effetto di  incidere  sulla  tassativita'  della
 fattispecie,  ed  in  particolare  sulla  stessa  nozione di stato di
 ebbrezza rilevante in sede penale.
    In concreto, poi, di fatto, la  scelta  tra  criterio  elastico  e
 soggettivo,  e  criterio  matematico-quantitativo ed oggettivo, viene
 fatta dipendere da  una  scelta  del  pubblico  ufficiale,  il  quale
 decidera', a suo insindacabile giudizio - non e' prevista tra l'altro
 la possibilita' per il cittadino di richiedere di essere assoggettato
 alla verifica scientifica - se effettuare quest'ultima.
   Ci  si  trova,  in buona sostanza, in una situazione nella quale il
 destinatario  del  divieto  di  porsi  alla  guida  di   un   veicolo
 allorquando  le  facolta'  valutativo-percettive siano compromesse da
 uno stato di ebbrezza non  sa  se  "l'evento"  da  evitare,  per  non
 incorrere  nella risposta, sanzionatoria, consista nel raggiungimento
 di una compromissione fisico-psichica tale da pregiudicare quella che
 con  linguaggio  generico  potremmo  definire  la  sua   "lucidita'",
 indipendentemente  dal  livello  quantitativo di alcool esistente nel
 sangue,  e  quindi  in  funzione,  proprio   in   virtu'   di   detta
 emancipazione  dal  dato quantitativo, delle sue peculiari, personali
 capacita'   di   "tenuta"   dell'alcool,    oppure    consista    nel
 raggiungimento,  al di la' ed a prescindere da qualunque specificita'
 delle concrete caratteristiche fisiche personali, della soglia di 0,8
 grammi di alcool per litro nel sangue.
   In una situazione quale quella sin qui descritta, ove si mantenesse
 invariata la realta'  normativa,  potrebbero  verificarsi  situazioni
 nelle quali un soggetto verrebbe raggiunto da dichiarazione di penale
 responsabilita'  per  guida  in  stato  di ebbrezza - evidenziando il
 medesimo  a  parere  del  pubblico  ufficiale  sintomi   univocamente
 indicativi  di  tale  stato  e reputandosi da quest'ultimo inutile la
 verifica tecnico-scientifica -, quand'anche la soglia quantitativa di
 cui  si  e'  detto  non  fosse  stata  raggiunta,  laddove  in  altre
 circostanze   di  fatto,  persone  obbiettivamente  lucide  e  quindi
 "soggettivamente" in grado di  guidare,  verrebbero  condannate  solo
 perche' la soglia in argomento sarebbe raggiunta:  in buona sostanza,
 per taluni la "nozione-referente" di stato di ebbrezza sarebbe quella
 "soggettivo-sintomatica",  mentre  per  altri  sarebbe  operativa  la
 nozione "quantitativo-oggettiva" di stato di ebbrezza.
   Ne'  pare  ragionevole  sostenere  -  che  si  proceda  o meno alla
 verifica tecnico-scientifica in questione - ogniqualvolta un soggetto
 dovesse venire  colto  in  condizioni  fisico-psichiche  univocamente
 indicative  di  uno  stato  di  ebbrezza,  sicuramente  quella soglia
 sarebbe raggiunta, poiche' se  cosi'  fosse,  se  tutte  le  persone,
 cioe',   in   particolari   condizioni,   fossero   inderogabilinente
 caratterizzate  dal  raggiungimento  della  soglia  gia   piu   volte
 menzionata,  non  si  vedrebbe  il motivo di un loro seppur eventuale
 assoggettamento  ad  un  controllo  etilometrico:    o  una   persona
 apparentemente   in   stato  di  ebbrezza,  stando  alle  conoscenze,
 tecnico-scientifiche, puo' non raggiungere, in concreto, la soglia in
 parola, ed allora ha un senso la prova etilometrica, ma a quel  punto
 rendendola  obbligatoria,  o  inderogabilinente  qualunque persona in
 stato di evidente ebbrezza sicuramente raggiunge la detta soglia,  ed
 allora sarebbero superflue prove quantitative.
   In  definitiva,  il  complesso di considerazioni sin qui esposte si
 ritiene evidenzi un  profilo  di  violazione  del  dettato  normativo
 costituzionale  con  riferimento  al  principio di tassativita' della
 fattispecie  penale  di  cui  all'art.  25,  comma  2,  della   Carta
 Fondamentale,  per mancanza di una sufficiente nitidezza dei contorni
 della nozione, penalmente rilevante, di stato  di  ebbrezza,  nozione
 che, per il teste' rammentato principio di tassativita', non puo' che
 essere  unica.  La disposizione del Codice della strada, ad avviso di
 chi scrive, onde evitare  contestazioni,  processualmente  ricorrenti
 nelle  fattispecie  di  ritenuta guida in stato di ebbrezza, relative
 alla  reale  significativita'  probatoria  delle  condizioni  fisiche
 dell'asserito  responsabile,  quali descritte dai pubblici ufficiali,
 dovrebbe essere, come teste' accennato,  dichiarata  incostituzionale
 nella  parte  in  cui,  anziche'  prevedere l'obbligo di una verifica
 tecnico-scientifica - che sicuramente  il  legislatore  ha  concepito
 sulla  scorta  delle  indicazioni  della  scienza  e  della  verifica
 sperimentale reiterata dalla stessa operata tra stato di  ebbrezza  e
 raggiungimento  della  soglia  sopra indicata -, ne prevede invece la
 mera facolta'.   In  tal  modo  il  concetto  di  stato  di  ebbrezza
 rilevante  penalmente  verrebbe  corredato  dai necessari elementi di
 certezza,   risultando   conseguentemente    contraddistinta    dagli
 auspicabili  coefficienti  di  certezza  la  norma penale che a detto
 stato fa  riferimento.    La  questione  qui  sollevata,  infine,  e'
 certamente  rilevante  ai  fini  del  decidere,  poiche', nel caso la
 Consulta dovesse determinarsi ad ancorare  la  nozione  di  stato  di
 ebbrezza  rilevante in sede penale al dato quantitativo etilometrico,
 il procedimento penale di cui qui si tratta non potrebbe che sfociare
 in  una  pronuncia  assolutoria,  visto  che  non  si  e'   ritenuto,
 all'epoca,  dell'asserito  accertamento della contravvenzione per cui
 e' causa, di procedere all'esame  etilometrico  ed  assente  pertanto
 risultando la prova dell'illecito; al contrario, qualora si ritenesse
 di  accettare,  da  parte  della  Corte,  una  nozione  per cosi dire
 "soggettivizzata"  dello  stato  di  ebbrezza,  ci  si  dovrebbe  qui
 misurare   con   i   dati  probatori  finora  raccolti,  evidenzianti
 condizioni psico-fisiche del giudicando  precarie  all'atto  del  suo
 "fermo"   da   parte   della   Polizia  stradale,  con  le  intuibili
 conseguenze;
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23,  terzo  comma 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la
 rilevanza della qui proposta questione ai fini della decisione;
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 previa,  a  cura della Cancelleria, notifica della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche'  comunicazione  del
 provvedimento  medesimo ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
 Senato della Repubblica.
     Milano, addi' 26 marzo 1997
                        Il pretore: Montingelli
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