N. 255 ORDINANZA 18 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  -  Medici dipendenti dalle U.S.L. e da altri enti
 pubblici   ospedalieri    -    Sospensione    della    corresponsione
 dell'indennita'  di  tempo  pieno  per  il  personale  dipendente che
 eserciti attivita' libero-professionale all'esterno  delle  strutture
 sanitarie  pubbliche  -  Ius superveniens: legge 23 dicembre 1996, n.
 662, art. 1, commi 7-15,  e  successiva  normativa  di  attuazione  -
 Esigenza  di  un nuovo esame da parte del giudice rimettente circa la
 rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, comma 3).
 
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,  prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  3,
 della  legge  23  dicembre  1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica), promossi con otto  ordinanze  emesse  il  29
 febbraio  1996  dal  T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce,
 rispettivamente iscritte ai nn. 849, 850, 851, 852, 853, 854,  855  e
 856 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1996.
   Visto l'atto di intervento della CIMO-ASMD - Coordinamento Italiano
 Medici Ospedalieri - Associazione Sindacale Medici Dirigenti, nonche'
 gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 maggio 1997 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per  la  Puglia,
 sezione  staccata  di  Lecce,  e' stato adito da medici dipendenti da
 unita' sanitarie  locali  ed  altri  enti  pubblici  ospedalieri  per
 l'accertamento del diritto a una retribuzione non decurtata a termini
 dell'art.  4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale
 stabilisce  che  la  corresponsione dell'indennita' di tempo pieno e'
 sospesa, limitatamente al 15  per  cento  del  suo  importo,  per  il
 personale  dipendente  che  esercita l'attivita' libero-professionale
 all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche;
     che, nella fase cautelare del giudizio, il Tribunale ha  dubitato
 della   legittimita'  costituzionale  della  norma  impositiva  della
 diminuzione patrimoniale e, riservandosi l'adozione del provvedimento
 interinale, ha ritenuto rilevante gia' a tal fine,  ancor  prima  che
 per la decisione di merito, la questione;
     che,   quindi,  con  otto  ordinanze  distinte  ma  di  contenuto
 sostanzialmente identico, emesse il 29 febbraio  1996,  ha  sollevato
 questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4,
 comma  3,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.   724   (Misure   di
 razionalizzazione  della finanza pubblica), in riferimento agli artt.
 3 e 36 della Costituzione;
     che, secondo il giudice a quo la norma denunciata viola l'art.  3
 della Costituzione, in quanto introduce una ingiustificata disparita'
 di trattamento all'interno degli stessi medici ospedalieri in  regime
 di tempo pieno, nonostante rimanga identica la prestazione lavorativa
 da  essi  resa  nei  confronti  della struttura pubblica e non incisa
 dallo svolgimento di attivita' libero-professionale fuori dell'orario
 di lavoro;
     che vulnerato sarebbe ancora il principio di cui all'art. 3 della
 Costituzione, essendo riservato un trattamento economico deteriore ai
 medici dipendenti a tempo pieno ma svolgenti extra moenia prestazioni
 libero-professionali, dato che si attribuisce rilievo  negativo  alla
 scelta   di   svolgere   queste   ultime  fuori  della  struttura  di
 appartenenza, anziche'  al  suo  interno,  anche  quando  indotta  da
 circostanze non risalenti alla volonta' del singolo, quali il mancato
 apprestamento   intra   moenia   degli  ambienti  e  delle  dotazioni
 necessari;
     che indebitamente leso dalla norma impugnata  risulterebbe  anche
 l'art.  36 della Costituzione, poiche' l'attribuzione dell'indennita'
 di tempo pieno decurtata  del  15  per  cento  darebbe  luogo  a  una
 retribuzione  non  piu'  proporzionata  alla quantita' e qualita' del
 lavoro prestato;
     che le parti principali  non  si  sono  costituite  nel  giudizio
 dinanzi a questa Corte;
     che  e'  intervenuto,  invece,  il  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  il  rigetto  della  questione sull'assunto che la prevista
 decurtazione  non  infrange  i  limiti  costituzionali  invocati  dal
 rimettente, bensi' al contrario ristabilisce tanto la proporzione fra
 prestazione  lavorativa  e  retribuzione,  quanto  una  condizione di
 eguaglianza   fra   il   personale   medico   praticante    attivita'
 libero-professionale  extra  moenia  e il personale medico che questa
 ulteriore  attivita'  non  svolge  affatto   o   svolge   all'interno
 dell'istituto di appartenenza;
   Considerato  che i diversi giudizi prospettano la risoluzione della
 stessa questione e, pertanto, possono essere riuniti;
     che,  successivamente  alla  proposizione  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  e'  entrata  in  vigore  la  legge  23
 dicembre 1996, n.   662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica),  la  quale  all'art. 1, commi 7-15, contiene una rinnovata
 disciplina giuridica ed economica della libera professione  praticata
 dai  medici  del  Servizio  sanitario nazionale, ed e' stato altresi'
 emanato il d.-l. 20 giugno  1997,  n.  175  che  detta  "Disposizioni
 urgenti  in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza
 del Servizio sanitario nazionale";
     che  sono stati pure emanati i decreti del Ministro della sanita'
 28 febbraio 1997 (in Gazzetta Ufficiale, serie generale, dell'8 marzo
 1997,   n.   56)   recante    "Attivita'    libero-professionale    e
 incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del Servizio
 sanitario nazionale" - peraltro sospeso in sede cautelare dal giudice
 amministrativo  -  e  11  giugno  1997  (in Gazzetta Ufficiale, serie
 generale, del 18 giugno 1997, n. 140)  in  tema  di  "Fissazione  dei
 termini   per   l'attivazione   dell'attivita'   libero-professionale
 intramuraria", atti, questi, privi di forza di legge ma rilevanti per
 l'adozione del presente provvedimento (cfr. ordinanza 22 giugno 1994,
 n. 273);
     che,  ancora  nelle  more  del  presente   giudizio,   e'   stato
 sottoscritto,  in  data  5  dicembre  1996,  il  contratto collettivo
 nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica  e  veterinaria
 del  comparto  "sanita'",  relativo al quadriennio di parte normativa
 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994-1995 (in  Supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale, serie generale, del 30 dicembre
 1996, n. 304);
     che i suddetti atti legislativi, amministrativi e negoziali  sono
 suscettibili  di  alterare il precedente assetto della materia de qua
 e, quindi, il quadro complessivo nel quale si  inscrivono  i  profili
 delle  questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal giudice
 di merito;
     che il mutamento del contesto normativo di riferimento impone  un
 nuovo  esame,  da  parte  del  medesimo rimettente, dei termini della
 deferita questione di legittimita' costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti  al  Tribunale
 amministrativo regionale per la Puglia, sezione  staccata di Lecce.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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