Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.(GU n.175 del 29-7-1997)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica"; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 941 del 10 giugno 1997 da cui risulta che la suddetta variazione e' stata pari a +11,8% nel periodo maggio 1994-maggio 1997; Decreta: 1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 160.460 a L. 179.394 e da L. 3.209.240 a L. 3.587.930. 2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 32.082 a L. 35.867 e da L. 128.365 a L. 143.512. 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1997 Il Ministro: Treu