MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 giugno 1997 

  Adeguamento  delle sanzioni  amministrative  previste dall'art.  10
della  legge   n.  113/1985   che  disciplina  il   collocamento  dei
centralinisti telefonici non vedenti.
(GU n.175 del 29-7-1997)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 10,  ultimo comma, della legge 29 marzo  1985, n. 113,
il quale  stabilisce che: "gli importi  delle sanzioni amministrative
previste  dal presente  articolo  sono adeguati  ogni  tre anni,  con
decreto del Ministro  del lavoro e della previdenza  sociale, in base
alla   variazione  dell'indice   del  costo   della  vita   calcolato
dall'Istituto centrale di statistica";
  Vista la comunicazione dell'Istituto  centrale di statistica n. 941
del 10 giugno 1997 da cui risulta che la suddetta variazione e' stata
pari a +11,8% nel periodo maggio 1994-maggio 1997;
                              Decreta:
  1. Gli importi  stabiliti nel primo comma dell'art.  10 della legge
29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 160.460 a
L. 179.394 e da L. 3.209.240 a L. 3.587.930.
  2.  Gli   importi  stabiliti  nel  secondo   comma  sono  aumentati
rispettivamente  da L.  32.082  a L.  35.867  e da  L.  128.365 a  L.
143.512.
  3.  Il presente  decreto  entra in  vigore  il quindicesimo  giorno
successivo  a quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1997
                                                    Il Ministro: Treu