Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.175 del 29-7-1997)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 contenente la nuova tabella XXI relativa al corso di laurea in fisica; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 aprile 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' deli studi di Messina, approvato e modificato come indicato nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'attuale art. 176 dello statuto relativo al corso di laurea in fisica e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Corso di laurea in fisica Art. 176 (Disposizioni generali). - 1. (Accesso, durata ed organizzazione del corso). L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di laurea in fisica e' affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali. La durata degli studi del corso di laurea in fisica e' fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalita' prevalentemente applicative. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo. L'attivita' didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore / anno. Essa e' comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed all'analisi dei dati, nonche' eventuali altre forme di didattica. Parte della attivita' didattica pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. I contenuti didattico - formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati al successivo punto 4. Una annualita' rappresenta un insegnamento annuale monodisciplinare costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo e' equivalente alla meta' di una annualita'. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno 120 ore di attivita' didattiche, comprensive della elaborazione dei dati. E' consentita l'organizzazione di una annualita' in due moduli differenziati. Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito diciotto annualita', oppure diciassette annualita' e due moduli, oppure sedici annualita' e quattro moduli, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti. Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea. 2. ( Regolamento di Ateneo). La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nel recepire l'ordinamento didattico nazionale nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, indichera' per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori scientifico - disciplinari indicati al punto 4. 3. (Manifesto degli studi). All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce, nel rispetto del disposto di cui al successivo punto 4, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientificodisciplinari; stabilisce, inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita'; c) indica le annualita' e / o i moduli comuni a corsi affini. Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facolta', i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di una annualita' puo' essere considerata equivalente ad un modulo. 4. (Articolazione del corso di laurea). Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1.500 ore utilizzate come riportato al punto 1), prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto B. A - Formazione di base. Area formativa 1 - Matematica. Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 nei settoriA0lC Geometria; A02A Analisi matematica; A03X Fisica matematica. Area formativa 2 - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica. Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi. Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonche' di elementi di astrofisica e cosmologia. Sono obbligatorie le seguenti 9 annualita': n. 2 in B01A - Fisica generale; n. 3 di sperimentazioni da scegliersi tra i settori: B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia; B04X Fisica nucleare e subnucleare; B05X Astronomia ed astrofisica; n. 2 in B02A Fisica teorica; B02B Metodi matematici della fisica; n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare; n. 1 in B03X Struttura della materia. Area formativa 3 - Chimica. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica. E' obbligatoria la seguente annualita': n. 1 nel settore C03X - Chimica generale ed inorganica, che puo' essere accompagnata da esercitazioni numeriche e / o di laboratorio. I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante. Per consentire ai consigli di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potra', all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto. Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi. B - Formazione scientifica e professionale. Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra quelli che seguono e scegliere le materie dai settori scientifico - disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate: indirizzo teorico - generale (A, B); indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B); indirizzo di fisica della materia (B, C); indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B); indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M); indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E); indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, C, D); indirizzo elettronico - cibernetico (B, K); indirizzo di fisica applicata (B, K). Ciascuno di questi indirizzi potra' essere articolato o in quattro annualita' o in tre annualita' e due moduli oppure in due annualita' e quattro moduli. Complessivamente almeno due annualita' dovranno essere strettamente caratterizzanti ed almeno una annualita' dovra' corrispondere ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico - generale per il quale sara' sufficiente un modulo a carattere fenomenologico o di laboratorio. Uno dei due insegnamenti obbligatori dei settori B03X (Struttura della materia) e B04X (Fisica nucleare e subnucleare) dell'area fisica potra' essere seguito al IV anno. In tal caso lo studente potra' seguire al III anno un insegnamento di indirizzo. I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, all'attivita' di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale. Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attivita' in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo: a) conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni; b) conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche; c) conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano - elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata; d) approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari. Il consiglio di corso di laurea avra' cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalita' degli indirizzi. Sulla base di effettive esigenze e competenze locali, la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' istituire indirizzi anche diversi dai precedenti. Questi dovranno comunque mantenere la formazione di base riportata in A (Formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratorio caratterizzante. 5. (Esame di laurea). Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalita' di svolgimento, dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente, oppure su altro argomento purche' autorizzato dal consiglio di corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea. Dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente tabella, questo ordinamento sara' rivisto dalle autorita' competenti. Art. 17-bis (Norme transitorie). - Fino all'approvazione del regolamento di Ateneo e del regolamento didattico, ai fini di quanto previsto all'art. 176, si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientifico - disciplinari richiamati nel predetto articolo. Le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nell'art. 176. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 23 giugno 1997 Il rettore