MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. 18 

  Normativa immediatamente applicabile della legge 15 maggio 1997, n.
127.
(GU n.175 del 29-7-1997)
 
 Vigente al: 29-7-1997  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale  della  regione  autonoma
                                  Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  rappresentante  del Governo per
                                  la regione Sardegna
                                  All'assessore  regionale  per   gli
                                  enti locali della regione Siciliana
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
  L'art. 17, commi  da 67 a 86,  della legge 15 maggio  1997, n. 127,
reca la nuova disciplina in  materia di stato giuridico dei segretari
comunali e provinciali,  la cui entrata a regime  e' subordinata alla
emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 78.
  Tuttavia, alcune  disposizioni fra quelle citate  sono di immediata
applicazione -  commi 68, 85  e art. 6, comma  10 - e  riguardano, in
larga parte,  una rivisitazione delle funzioni  svolte dal segretario
comunale nell'ambito  dell'ente locale, risultando  potenziata quella
di garante dell'azione amministrativa dell'ente, globalmente intesa.
  Tale riforma tende a rappresentare  il segretario comunale - come i
dirigenti del comune - quale figura  legata al sindaco da un rapporto
fiduciario, con  la conseguenza  che la  relativa funzione  non sara'
piu'  di controllo  della legittimita'  dei singoli  atti, bensi'  di
collaborazione,   anche   propositiva,   nei   confronti   di   tutta
l'amministrazione comunale,  affinche' l'azione svolta  dall'ente sia
conforme  ai   principi  posti  dall'ordinamento  giuridico   per  il
raggiungimento degli scopi prefissati dagli amministratori.
  La    cennata    funzione    di   collaborazione    e    assistenza
giuridicoamministrativa  si  inserisce  in  un  discorso  piu'  ampio
sull'azione  amministrativa iniziato  dal  legislatore  con l'art.  1
della legge 7  agosto 1990, n. 241, laddove, nel  delineare una nuova
concezione di  "azione amministrativa", non piu'  legata all'adozione
di  singoli  atti,  ma  vista  nel suo  complesso  e  finalizzata  al
raggiungimento  degli obiettivi  di cura  del pubblico  interesse, ha
stabilito che  la stessa  deve essere  esercitata secondo  criteri di
economicita'  ed  efficacia,  in  attuazione del  principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione.
  Orbene, l'attivita' del segretario comunale, nel nuovo ordinamento,
e' diretta proprio  ad assicurare che la "cosa  pubblica" sia gestita
in conformita' a tali criteri, non piu' in un'ottica di controllo dei
singoli atti, bensi' di collaborazione  con gli organi dell'ente, nel
rispetto   delle   norme  -   sia   statali   che  locali   -   poste
dall'ordinamento giuridico.
  Tale funzione verra' svolta non soltanto nei confronti degli organi
politici  -  monocratici  e  collegiali   -  ma  anche  degli  organi
burocratici, quali i dirigenti dell'ente.
  Dal  punto di  vista contenutistico,  le funzioni  di assistenza  e
collaborazione comprendono qualsiasi tipo di attivita' idonea al fine
di  garantire   il  rispetto  dei  criteri   suddetti;  esse  saranno
esercitate non solo a richiesta  degli organi istituzionali, ma anche
su  iniziativa  del  segretario   e  potranno  essere  esternate  con
qualsiasi forma, pure quella scritta.
  In tale ottica,  il legislatore ha voluto  attribuire al segretario
una parte attiva in occasione delle riunioni degli organi collegiali,
durante le quali la funzione  di verbalizzazione viene ad assumere un
aspetto  secondario  rispetto a  quella  consultiva,  referente e  di
assistenza.  Il segretario,  pertanto, potra'  intervenire sia  nella
fase  procedimentale  di  formazione   degli  atti,  sia  nella  fase
decisionale,  a richiesta  o di  propria iniziativa,  a proposito  di
tutti gli aspetti giuridici legati ad un piu' efficace raggiungimento
del fine pubblico.
  L'intervenuta   abrogazione  delle   disposizioni  sul   parere  di
legittimita' non  preclude che il segretario  possa sempre esprimersi
in sede  consultiva, indicando, se  del caso, misure  alternative per
rendere legittima l'azione amministrativa.
  L'espressione del parere manterra' tuttavia la sua obbligatorieta',
qualora l'ente,  in sede  di autodeterminazione normativa,  ovvero il
sindaco, nell'esercizio del potere di direzione, lo richiedano.
  Accanto  alle  funzioni cui  si  e'  accennato, il  legislatore  ha
mantenuto al  segretario comunale quella di  vertice della burocrazia
comunale,  affidandogli   la  sovraintendenza  ed   il  coordinamento
dell'attivita' dei dirigenti.
  La  norma subordina,  tuttavia, l'esercizio  di tale  funzione alla
mancata nomina, da parte del  sindaco, del direttore generale, figura
istituita  dal  comma 10  dell'art.  6  della  legge n.  127/1997  in
argomento (che ha introdotto l'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990,
n. 142)  per i comuni  con popolazione superiore ai  15.000 abitanti,
ovvero per quelli con popolazione inferiore che stipulino convenzioni
all'uopo.
  Al  direttore generale  vengono  affidate, in  tali ipotesi,  quali
funzioni  tipiche,  l'attuazione  degli   obiettivi  dell'ente  e  la
sovraintendenza  alla gestione  dell'ente  stesso  con direzione  dei
dirigenti.
  In tale evenienza il sindaco dovra', a mente del comma 68 dell'art.
17 della legge n. 127/1997, disciplinare i rapporti tra il segretario
e il  direttore generale,  considerato il  primo quale  garante della
legittimita', economicita' ed  efficacia dell'azione amministrativa e
il  secondo  responsabile  dell'attivita'  gestionale  in  ordine  al
raggiungimento degli obiettivi dell'ente.
  Il sindaco peraltro -  indipendentemente dalle dimensioni dell'ente
- puo' avvalersi della facolta' prevista dal comma 4 dell'art. 51-bis
della legge  n. 142/1990 e  attribuisce al segretario le  funzioni di
direttore  generale,  nel qual  caso  anche  le attivita'  gestionali
faranno  capo   al  segretario,  con  connessa   responsabilita'  per
l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 72
dell'art. 17 della legge n. 127/1997.
  E' evidente che, laddove non  venga nominato il direttore generale,
ovvero non ne vengano affidate le funzioni al segretario comunale, le
relative attivita' verranno ripartite tra segretario (coordinamento e
sovraintendenza dell'attivita'  dei dirigenti) e  dirigenti dell'ente
(attuazione  degli obiettivi  e dei  programmi) a  mente del  comma 2
dell'art. 51 della legge n. 142/1990, cosi' come introdotto dall'art.
6, comma 2, della legge n. 127/1997.
  Il  legislatore   ha  inteso,   inoltre,  lasciare   alla  autonoma
determinazione dell'ente,  espressa nello statuto, nei  regolamenti o
attraverso  le  ulteriori  direttive  del  sindaco,  la  facolta'  di
attribuire  al  segretario  tutte  le  funzioni  ritenute  opportune:
lettera c) del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997.
  Sono  da  considerare confermate,  peraltro,  le  attivita' che  il
segretario  gia'  svolge  in  virtu'  di  norme  particolari  emanate
anteriormente alla legge n. 127/1997.
  Elementi  di novita'  concernono  anche  l'attivita' rogatoria  del
segretario comunale;  il contenuto  della relativa potesta'  e' stato
aggiornato dalla lettera b) del comma  68 dell'art. 17 della legge n.
127/1997, che  ha, quale effetto,  l'abrogazione degli artt. 87  e 89
del  testo unico  delle leggi  comunali e  provinciali approvato  con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e l'ampliamento della funzione di
cui trattasi.
  La  potesta'  rogatoria,  in  passato riferita  alle  sole  ipotesi
previste  dall'art.  87  del  testo  unico  delle  leggi  comunali  e
provinciali e  subordinata alla  richiesta dell'ente  locale espressa
con atto collegiale, incontra ora  soltanto due limiti: che si tratti
di  fattispecie  contrattuale  riconducibile   alla  nozione  di  cui
all'art. 1321  del codice civile  e che  l'ente locale sia  una delle
parti contraenti.
  Ne restano esclusi tutti gli  altri atti unilaterali (ad esempio la
donazione) ovvero  le scritture  private, per  i quali  il segretario
puo'  procedere  soltanto  alla autenticazione  delle  sottoscrizioni
quando  gli  atti  medesimi  siano resi  o  stipulati  nell'interesse
dell'ente stesso.
  Si evidenzia, a tale riguardo, che, non essendo stata modificata la
tabella D allegata alla  legge 8 giugno 1962, n. 604 -  che, al n. 4,
consente  la  riscossione  dei  c.d.  "diritti  di  rogito"  solo  se
collegati all'attivita' rogatoria del  segretario e in presenza delle
condizioni  previste  dalla  tabella medesima,  cioe'  il  preventivo
espletamento  di  gara  pubblica   e  la  ricorrenza  di  fattispecie
contrattuali  tassativamente previste  -,  occorrera'  caso per  caso
verificare se,  a fronte della prestazione  rogatoria del segretario,
sussista il diritto dell'ente alla esazione dei "diritti di rogito".
  In ordine, infine,  alla interpretazione del comma  86 dell'art. 17
della  legge n.  127/1997, recante  l'abrogazione dell'art.  52 della
legge n. 142/1990,  si rinvia alla circolare n.  15/1997 inviata alle
SS.LL. in data 19 giugno 1997.
                                              Il Ministro: Napolitano