MINISTERO DELL'AMBIENTE

COMUNICATO

  Intesa di programma per l'area critica ad elevata concentrazione di
attivita' industriali di Livorno e di Piombino
(GU n.175 del 29-7-1997)

  L'anno millenovecentonovantasette,  addi' 5  del mese di  giugno in
Roma presso la sede del  Ministero dell'ambiente, piazza Venezia, 11,
sono presenti per il Ministero dell'ambiente, il Ministro Edo Ronchi;
per la  regione Toscana, l'assessore all'ambiente  Claudio Del Lungo,
giusta delega della giunta regionale n. 627 del 2 giugno 1997;
  Vista la legge  28 agosto 1989, n. 305, e  in particolare l'art. 4,
che  prevede che  per  l'attuazione del  programma  triennale per  la
tutela ambientale il Ministro  dell'ambiente promuova apposite intese
programmatiche   per   l'impiego   coordinato  delle   risorse,   con
finanziamento  a carico  dello Stato,  delle regioni  e dei  soggetti
partecipanti all'intesa;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 105 del 22 settembre
1995 concernente  l'assegnazione e ripartizione delle  risorse per le
aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriale, che
assegna alla  regione Toscana,  per le  aree industriali  portuali di
Livorno e di Piombino, la somma di lire 20 miliardi;
  Vista la legge  19 maggio 1997, n. 137  "Sanatoria dei decretilegge
recanti  modifiche  al decreto  del  Presidente  della Repubblica  17
maggio  1988,  n. 175,  relativo  ai  rischi di  incidenti  rilevanti
connessi con determinate attivita' industriali";
  Visto  il capo  IV,  punto, 4.2  ed  il capo  V,  punto, 5.2  della
delibera CIPE  del 21 dicembre  1993, che individua le  procedure per
l'attuazione  delle  azioni  di   diretta  competenza  del  Ministero
dell'ambiente;
  Vista la deliberazione della giunta  regionale della Toscana n. 627
del 2  giugno 1997,  con la  quale si approva  il presente  schema di
intesa  di   programma  e  si   conferisce  delega  per   la  stipula
all'assessore Claudio Del Lungo;
  Tutto cio'  premesso e  ritenuto le amministrazioni  pubbliche come
sopra  costituite  e  rappresentate addivengono  alla  stipula  della
presente intesa;
                               Art.1.
                               Premesse
  Le  premesse  che  precedono  fanno  parte  integrante,  formale  e
sostanziale del presente atto.
                               Art. 2.
                         Oggetto dell'intesa
  Il Ministero  dell'ambiente, in seguito denominato  Ministero, e la
regione Toscana, in seguito denominata regione, convengono che:
  ai fini della  predisposizione dei piani di  risanamento delle aree
industriali e portuali di Livorno  e Piombino, saranno utilizzati gli
elementi di  valutazione derivati dagli  studi dei rischi  d'area, di
cui l'Agenzia  regionale per  la protezione ambientale  della Toscana
curera' la redazione;
  gli interventi  urgenti, di cui  al successivo art. 8,  che saranno
individuati con  le modalita'  stabilite dalla presente  intesa, sono
approvati quali stralci dei medesimi piani di risanamento;
  concorreranno alla realizzazione degli  interventi le risorse a tal
fine  utilizzabili provenienti  dalla  programmazione  delle aree  in
declino  industriale  (obiettivo  2)  per il  triennio  1997  -  1999
limitatamente ai territori a tal fine eleggibili.
                               Art. 3.
                         Piano di risanamento
  Il  Piano di  risanamento  di  cui al  precedente  art.  2 e'  cosi
articolato:
  1)   premessa  generale,   contenente  inquadramento   normativo  e
programmatico regionale ed obiettivi del piano di risanamento;
  2)  descrizione  complessiva  dell'area con  cartografia  in  scala
appropriata;
  3) censimento riguardante le sorgenti di rischio;
  4) descrizione dell'area di impatto con relativa cartografia;
  5)  metodologia di  valutazione  previsionale  dei rischi  presenti
nell'area;
  6)  elementi  di  valutazione degli  equilibri  ambientali  indotti
nell'area dalla presenza delle sorgenti di rischio;
  7)   risultati   delle    valutazioni   previsionali   quantitative
riguardanti  i  principali  fattori di  rischio  presenti  nell'area:
attivita' industriali,  trasporti di prodotti  industriali pericolosi
su strada, ferrovia, nave, pipe - line, con relativa cartografia;
  8) risultati delle valutazioni  quantitative dei principali fattori
di squilibrio ambientali riguardanti l'acqua, l'aria ed il suolo;
  9) strategie di intervento atte a ridurre ed eliminare i fattori di
rischio;
  10) programma  degli interventi complementari a  quelli prioritari,
con elaborazione delle schede per ogni singolo intervento;
  11) valutazione dei risultati attesi, in relazione alla riduzione e
eliminazione dei  fattori di  rischio attraverso la  realizzazione di
dispositivi di  sicurezza, l'adozione di procedure  di gestione degli
impianti e delle infrastrutture,  la vigilanza sulla attuazione degli
interventi e sullo stato dell'ambiente;
  12)   piano  economico   finanziario,  comprendente   i  fabbisogni
finanziari   degli   interventi,   gli   strumenti   finanziari,   le
ripartizioni  e le  quote di  cofinanziamento a  carico dei  soggetti
attuatori degli interventi;
  13)  schema   operativo  di  attuazione  del   Piano,  comprendente
attivita' di  coordinamento dell'attuazione  del Piano,  modalita' di
attuazione, piano di lavoro  e tempistica degli interventi, procedure
di controllo tecnico amministrativo;
  14)  redazione del  rapporto  finale e  della relativa  cartografia
tematica.
                               Art. 4.
                         Impegno delle parti
  In attuazione della presente intesa le parti si impegnano a:
  gestire  unitariamente  e  collegialmente  tutte  le  problematiche
ambientali relative all'area;
  adeguarsi  agli  indirizzi  del   piano,  nonche'  a  quelli  degli
aggiornamenti del  piano approvati  dal comitato di  coordinamento di
cui all'art. 6;
  fornire  tempestivamente  al  comitato  di  coordinamento,  di  cui
all'art.  6,  e  specificatamente  alla segreteria  tecnica  di  tale
comitato,  tutte  le  informazioni  inerenti  e  rilevanti  circa  la
situazione ambientale nell'area e sull'attuazione del Piano;
  acquisire   preliminarmente   la   valutazione  del   comitato   di
coordinamento, di  cui all'art. 6,  per l'adozione di  ogni decisione
relativa a  problematiche ambientali  o comunque con  implicazioni di
carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione del piano;
  indirizzare tutte  le societa', aziende  ed enti, che  rientrino in
tutto o in parte sotto il  controllo di ciascuna delle parti, secondo
le linee della presente intesa;
  provvedere a  tutto quanto  di propria competenza  per l'attuazione
del piano, con la massima celerita' e senza ritardi.
  Le parti si impegnano altresi' ad attenersi a tutto quanto previsto
nella presente intesa.
                               Art. 5.
               Predisposizione del piano di risanamento
   Le parti convengono:
  a) che la regione provveda ad affidare all'A.R.P.A.T. l'incarico di
predisporre il piano medesimo sulla base dell'articolazione di cui al
precedente art. 3;
  b) che per la predisposizione del piano l'A.R.P.A.T. utilizzi quota
parte delle risorse cui all'allegato A - 1 al decreto ministeriale 22
settembre 1995, nella misura di lire 500 milioni;
  c) che, nel caso l'A.R.P.A.T. debba avvalersi di consulenze tecnico
- scientifiche  dell'universita' e  di istituti specializzati  per la
redazione del piano e della progettazione conseguente, sia utilizzata
quota parte  ulteriore delle  risorse di  cui all'allegato  A -  1 al
decreto ministeriale 22 settembre  1995 fino alla concorrenza massima
di lire 750 milioni.
                               Art. 6.
                      Comitato di coordinamento
  Allo  scopo  di  assicurare   il  necessario  coordinamento  tra  i
Ministeri  interessati, la  regione,  gli enti  locali coinvolti,  si
conviene  di istituire,  presso la  regione Toscana,  un comitato  di
coordinamento istituzionale di  seguito denominato comitato, composto
dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni:
    Ministero dell'ambiente;
    Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    Ministero degli interni;
    Regione Toscana;
    Provincia di Livorno;
    Comune di Livorno;
    Comune di Piombino;
    Comune di Collesalvetti.
  I   membri  del   comitato   sono  designati   con  lettera   delle
amministrazioni  sopra indicate  entro  trenta giorni  dalla data  di
stipula della presente intesa. Ciascuna  parte puo' nominare anche un
membro supplente.
  Con la medesima procedura sono effettuate le eventuali sostituzioni
dei componenti del comitato.
  Il comitato di coordinamento, presieduto dal direttore generale del
servizio I.A.R. del Ministero ambiente, e' costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente.
  Il comitato di coordinamento,  per l'espletamento delle funzioni di
cui all'art.  7, e' supportato  da una segreteria tecnica.  I compiti
della segreteria tecnica sono svolti dall'A.R.P.A.T.
                               Art. 7.
                   Compiti e funzioni del comitato
   Il comitato ha le seguenti funzioni:
  e' la sede dell'informazione tra le parti su tutte le problematiche
ambientali dell'area e sull'attuazione del piano;
  esprime parere  preliminare all'adozione di qualsiasi  decisione di
competenza  di   ciascuna  delle   parti  relativa   a  problematiche
ambientali   o   comunque   con  implicazioni   ambientali   inerenti
l'attuazione del piano nell'area;
  valuta  gli interventi  di  cui  e', di  volta  in volta,  prevista
l'attuazione in  relazione sia  alla definizione delle  priorita' sia
alle  modalita'  tecniche ed  economiche,  sulla  base delle  risorse
finanziarie disponibili;
  opera come conferenza di servizi nei casi e secondo le modalita' di
cui all'art. 10 della presente intesa.
  Il  comitato  si  riunira'   quando  convocato  dal  presidente  e,
comunque, almeno  una volta  ogni tre  mesi ed in  ogni caso  entro i
quindici giorni dalla richiesta  scritta di convocazione formulata da
qualsiasi membro al presidente.
  Le  convocazioni   del  comitato  saranno  fatte   tramite  lettera
raccomandata, telegramma, telex o  telefax, al domicilio legale della
parte almeno sette giorni prima della data della riunione.
   Delle riunioni del comitato verra' tenuto verbale.
                               Art. 8.
                        Interventi prioritari
  Il Ministero e la regione  come sopra costituite ritengono di dover
dare  immediata  attuazione  agli   interventi  urgenti  che  saranno
individuati dal comitato di coordinamento di cui all'art. 6.
                               Art. 9.
                        Trasferimento risorse
  Fermo restando quanto previsto dagli  articoli 4 e 5 della presente
intesa, il Ministero dell'ambiente  trasferira' alla regione Toscana,
l'80% delle  risorse previste  dal decreto ministeriale  22 settembre
1995,  n. 105,  per le  aree  critiche ad  elevata concentrazione  di
attivita' industriali e portuali di Livorno e Piombino, entro novanta
giorni  dalla  pubblicazione  della presente  intesa  nella  Gazzetta
Ufficiale.   La  rimanente   quota  verra'   erogata  dal   Ministero
dell'ambiente,  su richiesta  della  regione Toscana  successivamente
all'adozione del piano, previo parere del comitato.
                              Art. 10.
                        Conferenza dei servizi
  Qualora qualsiasi decisione relativa  a problematiche ambientali, o
comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti le aree o
l'attuazione  del  piano  e rientrante  nell'oggetto  della  presente
intesa richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati  di piu'  di una delle  parti votanti  che devono
emettere gli  atti aministrativi  previsti, il comitato  puo' operare
come conferenza di servizi ai sensi  e per gli effetti degli articoli
14 e 15 della legge 7 agosto1990, n. 241.
  In tali casi  le modalita' di convocazione  e deliberazione saranno
quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 11.
                             R i n v i o
  Per  tutto quanto  non  espressamente previsto  e disciplinato  dal
presente atto, varranno i principi  e le disposizioni contenuti nella
legge 28 agosto  1989, n. 305, e nella delibera  CIPE del 21 dicembre
1993 e successive modificazioni.
                              Art. 12.
                        Validita' dell'intesa
  La  presente  intesa   e'  valida  per  le  parti   dalla  data  di
sottoscrizione  e  per i  terzi  dalla  data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 1997
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                     Ronchi
p. La regione Toscana
 l'assessore delegato
      Del Lungo
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 185