PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 luglio 1997 

  Modificazioni all'ordinanza  n. 2621 del 1  luglio 1997 concernente
interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del
suolo  connessi a  dissesti idrogeologici  e alla  salvaguardia delle
coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise. (Ordinanza n. 2630).
(GU n.175 del 29-7-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    Delegato per il Coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministero dell'interno;
  Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto  il decreto-legge  26 luglio  1996, n.  393, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
  Vista  l'ordinanza n.  2621  del 1  luglio  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  159 del  10 luglio
1997;
  Considerato che si rende  necessario provvedere a specificazioni ed
integrazioni ai contenuti della citata ordinanza n. 2621 del 1 luglio
1997;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. L'art. 4, comma 1, viene cosi' modificato: "Per la redazione dei
progetti gli enti attuatori e  i commissari delegati possono affidare
anche  a  liberi  professionisti  singoli,  associati  o  raggruppati
temporaneamente ovvero  a societa' di ingegneria  specifici incarichi
di progettazione e consulenze previa  gara informale fra un numero di
soggetti  non  inferiore  a  cinque,  aventi  documentata  esperienza
professionale,  in  relazione  alle  caratteristiche  tecniche  della
progettazione da redigere,  utilizzando allo scopo le  deroghe di cui
al successivo art. 7".
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano