UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 15 luglio 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.176 del 30-7-1997)

                             IL RETTORE
  Vista la legge  3 aprile 1979, n.  122, istitutiva dell'Universita'
statale della Tuscia;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  della  Tuscia,
approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 1 luglio 1980,
n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regiodecreto  30 settembre  1938, n.  1652, e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953,  n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordino della docenza universitaria  e relativa fascia di formazione
per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero   delll'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341, recante la  riforma agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto  del Ministro dell'universita' del  12 aprile 1994
"Individuazione    dei    settori    scientificodisciplinari    degli
insegnamenti  universitari,  ai sensi  dell'art.  14  della legge  19
novembre 1991 n. 341";
  Visto il  decreto del Ministro  dell'universita' del 6  maggio 1994
"Integrazione  all'allegato  2  del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientifico - disciplinari degli  insegnamenti universitari, ai sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1991, n. 341";
  Visto  il  decreto ministeriale  26  maggio  1995 -  "Modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  al corso  di
laurea in scienze biologiche";
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo  Ateneo e precisamente: dal consiglio
di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione
del  10 luglio  1996,  dal  senato accademico  nella  riunione del  3
ottobre 1996 e dal consiglio  di amministrazione nella riunione del 7
ottobre 1996, relative all'adeguamento dell'ordinamento didattico del
corso  di  laurea  in  scienze  biologiche  alla  nuova  tabella  XXV
dell'ordinamento didattico universitario;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 17 aprile 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi della  Tuscia, approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  L'art. 34 relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in
scienze  biologiche, e'  soppresso  e sostituito  dai seguenti  nuovi
articoli,  con il  conseguente  scorrimento  della numerazione  degli
articoli successivi:
                              Art. 34.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
  La durata degli studi del corso  di laurea in scienze biologiche e'
fissata  in  cinque  anni  articolati  in  un  triennio  a  carattere
formativo  di base  ed  in successivi  distinti  indirizzi di  durata
biennale che hanno lo scopo  di completare la preparazione dottrinale
e  metodologica degli  studenti  in settori  specifici delle  scienze
biologiche di cui al successivo art. 36.
  Il consiglio di corso di studio (consiglio di corso di laurea) puo'
articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici
(semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didattico  - formativa comportera' un  totale di almeno
480 ore per  anno nel triennio di  base e di almeno 280  ore per anno
nei  bienni  di  indirizzo  e  constera'  di  lezioni,  esercitazioni
teoriche  e numeriche,  seminari,  corsi monografici,  dimostrazioni,
attivita' guidate,  visite tecniche, prove parziali  di accertamento,
correzione e discussione di elaborati, ecc.
  Parte  dell'attivita' pratica  potra'  essere  svolta anche  presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso, previa stipula di  apposite convenzioni. L'attivita' didattica
formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite
da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e' costituito  da  un'annualita'  di
almeno 80 ore o unita' didattiche di 40 ore.
  Il  corso  di  insegnamento   integrato  e'  costituito  da  unita'
didattiche coordinate di 40 ore, per  un massimo di tre, impartite da
piu'  insegnanti  e  comunque  con   un  unico  esame  finale.  Della
commissione  di esame  fanno  parte tutti  gli  insegnanti del  corso
integrato.
  I  contenuti  didattico  -  formativi  del  corso  di  laurea  sono
articolati in  aree, gli obiettivi  sono indicati al  successivo art.
36.
  Durante il  primo triennio del  corso di laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
studio (consiglio di corso di laurea).
  Lo studente, durante  il biennio di base, dovra'  frequentare i due
laboratori di  biologia sperimentale, di  cui al successivo  art. 36,
per non meno di complessive 80  ore e sostenere con esito positivo le
relative prove.
  Per l'accertamento  finale di  profitto, il  consiglio di  corso di
studio  (consiglio di  corso di  laurea) potra'  accorpare due  corsi
dello  stesso settore  scientificodisciplinare  o  della stessa  area
didattica in  un unico esame.  Comunque, nello stabilire le  prove di
valutazione della  preparazione degli  studenti, si fara'  ricorso al
criterio di continuita',  di globalita' e di accorpamento  in modo da
limitare il numero degli esami convenzionali  ad un massimo di 26, di
cui non meno di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui
preparazione  comporta  la frequenza  di  almeno  un anno  presso  un
laboratorio sotto  la guida del  relatore designato dal  consiglio di
corso di studio (consiglio di corso di laurea).
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore in scienze biologiche.
                              Art. 35.
  La  facolta',   nel  recepire   nel  regolamento  d'Ateneo   e  nel
regolamento  didattico l'ordinamento  didattico nazionale  indichera'
per  ciascuna   area  gli  insegnamenti,  attingendoli   dai  settori
scientifico - disciplinari indicati nel successivo art. 36.
  Il manifesto  annuale degli studi verra'  predisposto dal consiglio
di facolta' in base a quanto  previsto dal secondo comma dell'art. 11
della legge n. 341/1990.
  Il consiglio  di facolta',  su proposta del  consiglio di  corso di
studio (consiglio di corso di laurea):
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)  che   costituiscono   le   singole  annualita'.   Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori   scientificodisciplinari   con   l'aggiunta   di   eventuali
qualificazioni atte ad identificare il  livello ed il contenuto degli
insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline  rispettando le  indicazioni  di cui  al
successivo art. 36;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teorico - pratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita' di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita;
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h) fissa le modalita' di  organizzazione dei laboratori di Biologia
sperimentale  e le  attivita' teoricopratiche  da svolgersi  nel loro
ambito;
  i) indica le annualita' e/o  le unita' didattiche comuni ai diplomi
affini.
                              Art. 36.
 1) Laboratori di biologia sperimentale.
  Durante  il triennio  gli studenti  sono tenuti  a frequentare  due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi  laboratori, nei quali dovra'  essere preminente la
partecipazione   attiva   degli   studenti   agli   esperimenti,   e'
l'acquisizione  delle conoscenze  e delle  abilita' pratiche  di base
nelle    discipline   a    contenuto   biologico,    necessarie   per
l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.
  I  laboratori, che  dispongono di  almeno 80  ore complessive,  non
danno  luogo a  titolarita' e  sono caratterizzati  da una  didattica
interdisciplinare.
  I  docenti  del  corso  di  laurea  e  i  ricercatori  allo  stesso
afferenti, nell'ambito  dei rispettivi carichi didattici  orari, sono
tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La  facolta',  su  proposta  del   consiglio  di  corso  di  studio
(consiglio  di corso  di laurea)  ed in  base al  proprio regolamento
didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i
contenuti,  i metodi  ed i  compiti  dei docenti,  in particolare  il
compito di coordinamento.
  L'accertamento   del  profitto   ha  luogo,   per  ogni   corso  di
laboratorio, con  le modalita'  fissate nel regolamento  didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
 2) Aree didattiche obbligatorie comuni.
  Il monte  orario di attivita'  didattiche assomma, nel  triennio, a
non meno  di 1440 ore, oltre  i due corsi di  laboratorio di biologia
sperimentale per un totale di 1520 ore.
 Area matematica, due annualita'.
  Lo   studente  deve   acquisire   nozioni  di   base  del   calcolo
differenziale  ed integrale,  della geometria  analitica, dei  metodi
numerici per la risoluzioni di  problemi di calcolo, dei linguaggi di
programmazione, dell'analisi  statistica, dei modelli  matematici con
particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.
  Settori:   A0lB   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A  Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
K05B Informatica, S0lB Statistica per le scienze sperimentali.
   Area fisica, due annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente deve acquisire le  conoscenze di base, finalizzate alle
applicazioni  nel  campo  della  biologia, della  fisica  classica  e
moderna,  delle proprieta'  fisiche dei  liquidi e  dei gas;  saranno
necessarie  conoscenze di  termodinamica, elettromagnetismo,  ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle misure e al trattamento  dei dati sperimentali, nonche' tecniche
di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.
                        Settore: B01B Fisica
  Area chimica, tre annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente  deve acquisire  i concetti fondamentali  della chimica
generale,  della  chimica inorganica,  della  chimica  organica ed  i
fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli
argomenti devono essere  affrontati tenuto conto che  i corsi debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.
  Settori: C02X Chimica fisica,  C03X Chimica generale ed inorganica,
C05X Chimica  organica (C0lA Chimica analitica  o C03X o C05X  per il
Laboratorio).
 Area biologica, II annualita'.
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli
cellulare  ed  organistico   dell'organizzazione  biologica,  nonche'
dell'evoluzione,  filogenesi,  sviluppo,   ecologia  e  distribuzione
geografica dei viventi. Deve, inoltre,  apprendere le nozioni di base
dei   fenomeni  biologici:   in   particolare   deve  affrontare   le
problematiche di  biochimica, di  fisiologia cellulare dei  tessuti e
degli  organismi, con  riferimento ai  corretti meccanismi  chimico -
fisici  ed  ai  rapporti  struttura  -  funzione.  Deve  conoscere  i
meccanismi molecolari  di regolazione  delle attivita'  vitali, dalla
trasmissione  dell'informazione genica  ai  fenomeni evolutivi.  Deve
avere conoscenze  di base dell'interazione  di fattori esterni  con i
fenomeni  vitali  ed  dei  meccanismi  di  difesa.  Delle  22  unita'
didattiche  previste  per  l'area  biologica,  11  saranno  ripartite
uniformemente  in modo  da comprendere  discipline dei  settori: E01A
Botanica,  E01E Fisiologia  vegetale,  E02A  Zoologia, E02B  Anatomia
comparata, E03A  Ecologia, E04A  Fisiologia generale ,  E04B Biologia
molecolare.  E05A  Biochimica.   E11X  genetica,  E12X  Microbiologia
generale.
  Le restanti  11 unita' didattiche, a  concorrenza delle complessive
36  del triennio  (oltre  a  quelle destinate  ai  due laboratori  di
biologia  sperimentale)   saranno  utilizzate  per   discipline,  ivi
comprese  quelle indicate  nel primo  gruppo, scelte  all'interno dei
settori  scientificodisciplinari  di  area   biologica  e  di  quelli
previsti per il biennio di indirizzo.
  Due unita' didattiche  dell'area matematica e /  o dell'area fisica
possono  essere  impartite  nel  biennio di  indirizzo  anziche'  nel
triennio di base.
 Biennio di indirizzo.
  La  facolta',  su  proposta  del   consiglio  di  corso  di  studio
(consiglio di  corso di laurea), determina  nel regolamento didattico
uno o  piu' indirizzi di laurea  (di norma non oltre  cinque) tenendo
conto  dell'effettiva  disponibilita'  di docenti  in  rapporto  agli
insegnamenti da  impartire, nonche'  delle attrezzature e  del numero
degli studenti iscritti al corso di laurea.
  Il biennio di indirizzo comprende  non meno di sette annualita' per
complessive   560  ore   di   cui   tre  annualita'   caratterizzanti
l'indirizzo,  prelevate  da  tre  differenti  settori  scientifico  -
disciplinari.
  L'accesso al  biennio di  indirizzo e' condizionato  al superamento
delle condizioni e propedeuticita'  fissate nel manifesto degli studi
(guida dello studente). Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto
dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso
di laurea.
  Sono indicati a titolo esemplificativo i seguenti indirizzi:
 Indirizzo bioecologico.
  Settori: E01A  Botanica, E02A Zoologia, E03A  Ecologia, F22A Igiene
generale ed applicata.
 Indirizzo biomolecolare.
  Settori: E04B Biologia molecolare,  E05A Biochimica, E11X Genetica,
E12X Microbiologia generale.
 Indirizzo biotecnologico.
  Settori:  C10X Chimica  e biotecnologia  delle fermentazioni,  E05A
Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia
applicata.
 Indirizzo biologia integrata.
  Settori:  E01A  Botanica  E02A Zoologia,  E03B  Antropologia,  E04A
Fisiologia generale.
       Indirizzo Conservazione e gestione delle popolazioni naturali.
  Settori: E03A  Ecologia, E04B  Biologia molecolare,  E11X Genetica,
E13X Biologia applicata. E02A Zoologia applicata.
  Gli  insegnamenti  opzionali  a  completamento del  monte  ore  del
biennio saranno indicati dalla Facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun indirizzo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Viterbo, 15 luglio 1997
                                                           Il rettore