MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 luglio 1997 

  Criteri  disciplinanti la  chiamata diretta,  da parte  di facolta'
universitarie, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama.
(GU n.181 del 5-8-1997)

  IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA   SCIENTIFICA  E
TECNOLOGICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 11 maggio 1997, n. 127;
  Rilevato  che ai  sensi del  comma 112  dell'art. 117  della citata
legge n. 127/1997 si deve  provvedere alla definizione di criteri che
disciplinano  la  chiamata  diretta,  da  parte  della  facolta',  di
studiosi italiani o stranieri di chiara fama;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Le universita', accertata la disponibilita' di posti di ruolo di
prima fascia  e delle relative  risorse finanziarie, su  proposta dei
consigli di facolta', possono provvedere alla loro copertura mediante
chiamata  diretta  di eminenti  studiosi,  italiani  o stranieri,  in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
  occupino, da  almeno un triennio, analoga  posizione in universita'
straniere;
  siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale;
  abbiano  ricoperto per  almeno un  triennio incarichi  direttivi in
qualificati istituti di ricerca internazionali.
  2.  La  proposta   di  chiamata  deve  essere   deliberata  con  la
maggioranza dei  due terzi dei  professori ordinari del  consiglio di
facolta' e contenere una motivata  relazione che illustri la qualita'
e la personalita' scientifica dello studioso.
  3. La suddetta delibera,  unitamente alla documentazione attestante
il possesso di  uno dei sopra individuati requisiti,  e' trasmessa al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
che,  sentito il  Consiglio  universitario nazionale  in ordine  alla
qualificazione dell'istituzione straniera ed alla posizione rivestita
dall'nteressato     con     riferimento      anche     al     settore
scientificodisciplinare di inquadramento, autorizza la chiamata.
  4. Il rettore, con proprio  decreto, dispone la nomina a professore
ordinario  determinando la  relativa classe  di stipendio  sulla base
della eventuale anzianita'  di posizione e di ogni  altro elemento di
valutazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1997
                                              Il Ministro: Berlinguer