Criteri disciplinanti la chiamata diretta, da parte di facolta' universitarie, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama.(GU n.181 del 5-8-1997)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 11 maggio 1997, n. 127; Rilevato che ai sensi del comma 112 dell'art. 117 della citata legge n. 127/1997 si deve provvedere alla definizione di criteri che disciplinano la chiamata diretta, da parte della facolta', di studiosi italiani o stranieri di chiara fama; Decreta: Articolo unico 1. Le universita', accertata la disponibilita' di posti di ruolo di prima fascia e delle relative risorse finanziarie, su proposta dei consigli di facolta', possono provvedere alla loro copertura mediante chiamata diretta di eminenti studiosi, italiani o stranieri, in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in universita' straniere; siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali. 2. La proposta di chiamata deve essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facolta' e contenere una motivata relazione che illustri la qualita' e la personalita' scientifica dello studioso. 3. La suddetta delibera, unitamente alla documentazione attestante il possesso di uno dei sopra individuati requisiti, e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che, sentito il Consiglio universitario nazionale in ordine alla qualificazione dell'istituzione straniera ed alla posizione rivestita dall'nteressato con riferimento anche al settore scientificodisciplinare di inquadramento, autorizza la chiamata. 4. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina a professore ordinario determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di posizione e di ogni altro elemento di valutazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1997 Il Ministro: Berlinguer