Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.188 del 13-8-1997)
Con decreto ministeriale n. 23072 del 7 luglio 1997 per le motivazioni riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997, della ditta S.r.l. Eurocabel, con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Eurocabel, con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli) per il periodo dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 19 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23073 del 7 luglio 1997 per le motivazioni riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dall'8 luglio 1996 all'11 maggio 1997, della ditta S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1996 con decorrenza 8 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23074 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filippo Fochi Impianti Industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23075 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filippo Fochi (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 118 dipendenti e Roma, per un massimo di 7 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23076 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Fochi Sud (Gruppo Fochi), con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 22 dipendenti, di Priolo (Siracusa), per un massimo di 222 dipendenti e di Termini Imerese (Palermo), per un massimo di 4 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1997 al 17 agosto 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 18 agosto 1997 al 17 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23077 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica (gruppo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 101 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 13 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23078 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Fochi Buini e Grandi (Gruppo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 12 dipendenti, di Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 9 dipendenti e di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 51 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23079 del 7 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Filippo Fochi energia (gruppo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 142 dipendenti, Brindisi, per un massimo di 29 dipendenti, Genova, per un massimo di 5 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 159 dipendenti e Roma, per un massimo di 2 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23080 del 7 luglio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale limitatamente al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Saiag industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Saiag industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23097 del 7 luglio 1997, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416 / 1981, relativamente al periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1996, della ditta S.a.s. Eurocomp, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.a.s. Eurocomp, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorgata dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23098 del 9 luglio 1997 riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Nuova Tielle, con sede in Pavia e unita' di Segrate-Redecesio (Milano). Art. 3-bis, legge n. 135 / 1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 14 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Nuova Tielle, con sede in Pavia e unita' di Segrate-Redecesio (Milano) per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997 L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.