MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.188 del 13-8-1997)

  Con  decreto  ministeriale  n.  23072  del 7  luglio  1997  per  le
motivazioni riportate, e' approvato  il programma per crisi aziendale
relativamente  al periodo  dal 19  novembre 1996  al 18  maggio 1997,
della ditta S.r.l.  Eurocabel, con sede in Caivano  (Napoli) e unita'
di Caivano (Napoli).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti della  S.r.l. Eurocabel,  con sede  in Caivano  (Napoli) e
unita' di Caivano (Napoli) per il  periodo dal 19 novembre 1996 al 18
maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1996 con decorrenza 19
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23073  del 7  luglio  1997  per  le
motivazioni riportate, e' approvato  il programma per crisi aziendale
relativamente al periodo dall'8 luglio 1996 all'11 maggio 1997, della
ditta S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti della S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unita' di Napoli
per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  13 agosto  1996 con  decorrenza 8
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23074 del 7 luglio 1997  in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Filippo Fochi Impianti Industriali
-  Gruppo Fochi,  con sede  in Bologna  e unita'  di Bologna,  per un
massimo  di  18  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dall'11 aprile
1997 al 10 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23075 del 7 luglio 1997  in favore dei
lavoratori  dipendenti della  S.p.a.  Filippo  Fochi (gruppo  Filippo
Fochi), con  sede in Bologna e  unita' di Bologna, per  un massimo di
118 dipendenti e Roma, per un massimo di 7 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23076 del 7 luglio 1997  in favore dei
lavoratori dipendenti della S.r.l. Fochi Sud (Gruppo Fochi), con sede
in Priolo (Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per un
massimo di 22 dipendenti, di Priolo (Siracusa), per un massimo di 222
dipendenti  e di  Termini  Imerese  (Palermo), per  un  massimo di  4
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  18 febbraio 1997  al 17
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 18 agosto 1997 al 17 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23077 del 7 luglio 1997  in favore dei
lavoratori  dipendenti  della   S.r.l.  Filippo  Fochi  petrolchimica
(gruppo  Fochi), con  sede in  Bologna e  unita' di  Bologna, per  un
massimo  di 101  dipendenti,  Montalto di  Castro  (Viterbo), per  un
massimo  di  13  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dall'11 aprile
1997 al 10 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23078 del 7 luglio 1997  in favore dei
lavoratori  dipendenti  della S.r.l.  Fochi  Buini  e Grandi  (Gruppo
Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 12
dipendenti,  di Calderara  di Reno  (Bologna),  per un  massimo di  9
dipendenti e  di Montalto di Castro  (Viterbo), per un massimo  di 51
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dall'11  aprile 1997  al 10
ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23079 del 7 luglio 1997  in favore dei
lavoratori  dipendenti della  S.r.l.  Filippo  Fochi energia  (gruppo
Fochi), con  sede in Bologna e  unita' di Bologna, per  un massimo di
142 dipendenti,  Brindisi, per un  massimo di 29  dipendenti, Genova,
per un massimo di 5 dipendenti,  Montalto di Castro (Viterbo), per un
massimo di 159  dipendenti e Roma, per un massimo  di 2 dipendenti e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23080 del 7 luglio 1997 e' approvato il
programma per ristrutturazione aziendale limitatamente al periodo dal
18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Saiag industria,
con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti della  S.p.a. Saiag industria, con
sede in Cirie'  (Torino) e unita' di Frosinone per  il periodo dal 18
aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 28  aprile 1994 con  decorrenza 18
aprile 1994.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 4 novembre 1994  con decorrenza 18
ottobre 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23097 del 7 luglio  1997, e' accertata
la condizione di  cui all'art. 35, terzo comma, legge  n. 416 / 1981,
relativamente al periodo  dal 1 luglio 1994 al 30  giugno 1996, della
ditta S.a.s. Eurocomp, con sede in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  della
S.a.s. Eurocomp, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal
1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
  La   corresponsione  del   trattamento  come   sopra  disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
  La   corresponsione  del   trattamento  come   sopra  disposta   e'
ulteriormente prorgata dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23098 del 9 luglio  1997 riportate, e'
approvato il programma  per crisi aziendale, relativo  al periodo dal
14 aprile 1997  al 13 ottobre 1997, della ditta  S.r.l. Nuova Tielle,
con sede in Pavia e unita' di Segrate-Redecesio (Milano).
  Art. 3-bis, legge n. 135 / 1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 16  maggio 1997 con effetto dal 14  ottobre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  della ditta  S.r.l.
Nuova  Tielle,  con  sede  in Pavia  e  unita'  di  Segrate-Redecesio
(Milano) per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 21  maggio 1997 con  decorrenza 14
aprile 1997
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.