Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.188 del 13-8-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue. L'art. 127 del titolo IX relativo alla scuola di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: Art. 127 (Tecniche urbanistiche per le aree metropolitane). - 1. Presso l'Universita' degli studi "La Spienza" di Roma e' istituita la scuola di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane, che conferisce il diploma di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel campo della pianificazione delle aree ad alta densita' insediativa e metropolitane attraverso l'esame di situazioni concrete e lo studio degli strumenti applicativi, mettendo in particolare evidenza le possibilita' offerte dalle tecnologie piu' avanzate nei campi della pianificazione, della progettazione e della gestione. Il conseguimento del diploma di specializzazione consente nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. 2. La scuola afferisce alla facolta' di ingegneria. 3. Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. La frequenza e' obbligatoria. Il numero massimo degli iscritti e' di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il territorio e delle facolta' di architettura; sono, inoltre, ammessi i laureati delle facolta' di economia e commercio, scienze statistiche, sociologia i quali dimostrano a giudizio del consiglio dei docenti della scuola, di avere svolto un curriculum di studi compatibile e coerente con l'indirizzo della scuola stessa. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia accettato dal consiglio dei docenti della scuola, in quanto ritenuto equiparabile a quelli richiesti, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola. 4. Il concorso per l'ammissione alla scuola consiste in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple o mediante lo sviluppo di un tema da scegliersi fra tre titoli. La prova puo' essere eventualmente integrata da un colloquio. Per la valutazione della prova la commissione avra' a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo. Esso sara' integrato, nella misura massima di 30 punti sui 100 del punteggio complessivo, dalla valutazione dei seguenti titoli: a) tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione; b) voto di laurea; c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) si intendono attinenti la specializzazione le materie comprese nel raggruppamento H14A ed H14B, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994; e) eventuall pubblicazioni di contenuto urbanistico. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i candidati idonei alla prova scritta che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. 5. Il consiglio della scuola determina, per ogni biennio, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione, del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Determina pertanto: a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici scelti per le aree riportate in allegato; b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio, anche in collaborazione con gli enti pubblici; c) la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti; d) le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta. 6. Il ciclo biennale prevede almeno seicento ore di insegnamento, di cui duecentosessanta di lezioni e le restanti per attivita' pratiche guidate e di laboratorio. La frequenza minima alle attivita' didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali e' del 70%. Alla fine di ogni anno accademico l'allievo deve sostenere un esame teoricopratico vertente sulle discipline dell'anno in corso per il passaggio all'anno di corso successivo, da sostenersi nel mese di ottobre e novembre. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Il corso di studio si conclude con la dissertazione di una tesi sperimentale su una o piu' materie del corso. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della speializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Nell'ambito delle attivita' della scuola e con particolare riferimento alle attivita' pratiche da sviluppare, possono essere previsti periodi di studio e di formazione presso enti pubblici e privati, per specifiche finalita'. 7. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo, dai ricercatori confermati e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Area 1 - Storia, teoria e strumenti dell'urbanistica per le aree metropolitane. Settori scientifici: H10A - Composizione architettonica e urbana; H12X - Storia dell'architettura; H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica; H14B - Urbanistica. Area 2 - Difesa dell'ambiente e pianificazione delle risorse. Settori scientifici: D02A - Geografia fisica e geomorfologica; D02B - Geologia applicata; E03A - Ecologia; F22A - Igiene generale ed applicata; H01A - Idraulica; H01B - Costruzioni idrauliche; H02X - Ingegneria sanitaria - ambientale; H06X - Geotecnica; H10B - Architettura del paesaggio e del territorio; Area 3 - Infrastrutture. Settori scientifici: H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti; H04X - Trasporti; Area 4 - Metodi e tecniche di rappresentazione. Settori scientifici: H05X - Topografia e cartografia; H11X - Disegno; Area 5 - Discipline giuridiconormative ed estimative. Settori scientifici: H15X - Estimo; N10X - Diritto amministrativo; Area 6 - Economia, societa', organizzazione istituzionale e processi decisionali. Settori scientifici: M06A - Geografia; M06B - Geografia economico - politica; P0lA - Economia politica; P01B - Politica economica; P01C - Scienza delle finanze; F01E - Econometria; P01J - Economia regionale; P01H - Economia dello sviluppo P01I - Economia dei settori produttivi; Q05A - Sociologia generale; Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 1997 Il rettore: Tecce