UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.188 del 13-8-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita'  degli studi  "La Sapienza"  di
Roma,  approvato  con regio  decreto  14  ottobre  1926, n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi "La  Sapienza" di  Roma,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue.
  L'art. 127 del  titolo IX relativo alla  scuola di specializzazione
in tecniche  urbanistiche per  le aree  metropolitane e'  soppresso e
sostituito dal seguente nuovo articolo:
  Art. 127  (Tecniche urbanistiche per  le aree metropolitane).  - 1.
Presso l'Universita' degli studi "La Spienza" di Roma e' istituita la
scuola  di  specializzazione in  tecniche  urbanistiche  per le  aree
metropolitane,  che  conferisce  il diploma  di  specializzazione  in
tecniche urbanistiche per le aree metropolitane.
  La  scuola ha  lo  scopo  di formare  specialisti  nel campo  della
pianificazione   delle   aree   ad  alta   densita'   insediativa   e
metropolitane attraverso  l'esame di situazioni concrete  e lo studio
degli  strumenti applicativi,  mettendo  in  particolare evidenza  le
possibilita' offerte  dalle tecnologie piu' avanzate  nei campi della
pianificazione, della progettazione e della gestione.
  Il conseguimento del diploma  di specializzazione consente nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.
  2. La scuola afferisce alla facolta' di ingegneria.
  3.  Il  corso  degli  studi  ha  la durata  di  2  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Il numero massimo degli iscritti e'  di venticinque per ogni anno e
complessivamente di cinquanta per l'intero corso.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  scuola i
laureati dei corsi di laurea  in ingegneria edile, ingegneria civile,
ingegneria  per  l'ambiente  e  il territorio  e  delle  facolta'  di
architettura;  sono, inoltre,  ammessi i  laureati delle  facolta' di
economia  e  commercio,  scienze   statistiche,  sociologia  i  quali
dimostrano  a giudizio  del consiglio  dei docenti  della scuola,  di
avere  svolto  un curriculum  di  studi  compatibile e  coerente  con
l'indirizzo della scuola stessa.
  Sono altresi' ammessi alla scuola  coloro che siano in possesso del
titolo  di studio,  conseguito presso  universita' straniere  che sia
equipollente, ai sensi dell'art. 337  del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano
in  possesso  del titolo  di  studio,  conseguito presso  universita'
straniere e che sia accettato dal consiglio dei docenti della scuola,
in quanto ritenuto equiparabile  a quelli richiesti, limitatamente ai
fini dell'iscrizione alla scuola.
  4. Il concorso  per l'ammissione alla scuola consiste  in una prova
scritta che potra'  svolgersi mediante domande a  risposte multiple o
mediante lo  sviluppo di  un tema  da scegliersi  fra tre  titoli. La
prova puo' essere eventualmente integrata da un colloquio.
  Per la valutazione della prova  la commissione avra' a disposizione
70 sui 100 punti del punteggio complessivo.
  Esso sara' integrato, nella misura massima  di 30 punti sui 100 del
punteggio complessivo, dalla valutazione dei seguenti titoli:
  a) tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione;
    b) voto di laurea;
  c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle
materie concernenti la specializzazione;
  d) si  intendono attinenti la specializzazione  le materie comprese
nel raggruppamento  H14A ed H14B,  di cui alla Gazzetta  Ufficiale n.
184 dell'8 agosto 1994;
    e) eventuall pubblicazioni di contenuto urbanistico.
  Il punteggio  dei predetti titoli  e' quello stabilito  dal decreto
ministeriale  del  16  settembre   1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 16 ottobre 1982.
  Sono  ammessi alla  scuola di  specializzazione i  candidati idonei
alla prova scritta che, in relazione al numero dei posti disponibili,
si  siano collocati  in posizione  utile nelle  graduatorie compilate
sulla base del punteggio complessivo riportato.
  5.  Il consiglio  della  scuola determina,  per  ogni biennio,  con
apposito  regolamento  in  conformita' al  regolamento  didattico  di
Ateneo   e    nel   rispetto   della   liberta'    di   insegnamento,
l'articolazione, del  corso di specializzazione ed  il relativo piano
di studi.
  Determina pertanto:
  a)  gli insegnamenti  fondamentali obbligatori  e quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici scelti per le aree riportate in allegato;
  b) la tipologia  delle forme didattiche, ivi  comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche e di  tirocinio, anche in collaborazione con
gli enti pubblici;
  c) la suddivisione nei  successivi periodi temporali dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
    d) le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
  6. Il ciclo  biennale prevede almeno seicento  ore di insegnamento,
di  cui  duecentosessanta di  lezioni  e  le restanti  per  attivita'
pratiche guidate e di laboratorio.
  La frequenza minima alle attivita' didattiche e pratiche necessaria
per sostenere  gli esami annuali  e finali e'  del 70%. Alla  fine di
ogni anno accademico l'allievo deve sostenere un esame teoricopratico
vertente  sulle  discipline  dell'anno  in  corso  per  il  passaggio
all'anno di  corso successivo,  da sostenersi nel  mese di  ottobre e
novembre.  Coloro  che non  superano  detto  esame potranno  ripetere
l'anno di corso una sola volta.
  Il corso  di studio si  conclude con  la dissertazione di  una tesi
sperimentale su una o piu' materie del corso.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
speializzazione,  l'attivita'   sperimentale  di  laboratorio   e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola.
  Nell'ambito  delle   attivita'  della  scuola  e   con  particolare
riferimento  alle attivita'  pratiche da  sviluppare, possono  essere
previsti periodi  di studio  e di formazione  presso enti  pubblici e
privati, per specifiche finalita'.
  7. Il consiglio e' composto  dai docenti universitari di ruolo, dai
ricercatori  confermati   e  dai  professori  a   contratto  previsti
dall'art.  4 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 10  marzo
1982,  n. 162,  ai  quali sono  affidate  attivita' didattiche  nella
scuola, nonche'  da una  rappresentanza di tre  specializzandi eletti
secondo le  modalita' di cui  all'art. 99 del decreto  del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Il consiglio  esercita le competenze spettanti,  ai sensi dell'art.
94 del decreto del Presidente  della Repubblica, n. 382, al consiglio
di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
  La  direzione della  scuola e'  affidata a  professore ordinario  o
straordinario  che insegni  anche  nella scuola  stessa.  In caso  di
motivato  impedimento  la  direzione   della  scuola  e'  affidata  a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
  Area 1  - Storia, teoria  e strumenti dell'urbanistica per  le aree
metropolitane.
  Settori scientifici:
   H10A - Composizione architettonica e urbana;
   H12X - Storia dell'architettura;
   H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;
   H14B - Urbanistica.
  Area 2 - Difesa dell'ambiente e pianificazione delle risorse.
  Settori scientifici:
   D02A - Geografia fisica e geomorfologica;
   D02B - Geologia applicata;
   E03A - Ecologia;
   F22A - Igiene generale ed applicata;
   H01A - Idraulica;
   H01B - Costruzioni idrauliche;
   H02X - Ingegneria sanitaria - ambientale;
   H06X - Geotecnica;
   H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;
 Area 3 - Infrastrutture.
  Settori scientifici:
   H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti;
   H04X - Trasporti;
 Area 4 - Metodi e tecniche di rappresentazione.
  Settori scientifici:
   H05X - Topografia e cartografia;
   H11X - Disegno;
 Area 5 - Discipline giuridiconormative ed estimative.
  Settori scientifici:
   H15X - Estimo;
   N10X - Diritto amministrativo;
  Area  6  -  Economia,   societa',  organizzazione  istituzionale  e
processi decisionali.
  Settori scientifici:
   M06A - Geografia;
   M06B - Geografia economico - politica;
   P0lA - Economia politica;
   P01B - Politica economica;
   P01C - Scienza delle finanze;
   F01E - Econometria;
   P01J - Economia regionale;
   P01H - Economia dello sviluppo
   P01I - Economia dei settori produttivi;
   Q05A - Sociologia generale;
   Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 1997
                                                    Il rettore: Tecce