AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 luglio 1997 

  Verifica di  congruita' dei parametri di  determinazione dell'onere
termico per l'anno 1996. (Deliberazione n. 74/97).
(GU n.188 del 13-8-1997)

                            IL PRESIDENTE
  Nella sua riunione del 4 luglio 1997;
  Visti  i decreti  legislativi luogotenenziali  19 ottobre  1944, n.
377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;
  Visti i  decreti legislativi  del Capo  provvisorio dello  Stato 22
aprile  1947, n.  283,  e 15  settembre 1947,  n.  896, e  successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il decreto  legislativo 26  gennaio 1948,  n. 98,  che detta
norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;
  Visto,  il decreto  del  Ministro dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  del   4  agosto  1994  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale del  10 agosto 1994, n.  186 che, al capitolo  II, comma 2,
prevede  la verifica  a  consuntivo dei  parametri di  determinazione
dell'onere termico;
  Considerato che, ai sensi del  combinato disposto degli articoli 2,
comma 14, e 3, comma 1, della  legge 14 novembre 1995, n. 481, devono
intendersi trasferite all'Autorita' per  l'energia elettrica e il gas
le  "funzioni  in  materia  di energia  elettrica  e  gas  attribuite
dell'art. 5,  comma 2,  lettera b) del  decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994,  n. 373  al Ministero  dell'industria del
commercio e dell'artigianato";
  Considerati i  risultati delle  verifiche a  consuntivo sopracitate
relative all'anno 1996;
                              Delibera:
  In   relazione  a   quanto  previsto   dal  decreto   del  Ministro
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  del 28  settembre
1995  e del  19 luglio  1996,  che hanno  introdotto modifiche  nella
metodologia di  determinazione dell'onere  termico al fine  di tenere
conto della specificita' di ciascun combustibile utilizzato;
  Di  determinare l'ammontare  dell'onere termico,  a consuntivo  per
l'anno 1996 e a preventivo per l'anno 1997, nel seguente modo:
  a)  per l'energia  prodotta con  impiego  di metano  si assumono  i
seguenti parametri:
    un consumo specifico medio di 0,258 mc/kWh;
  un  prezzo  del metano  pari  a  1,16  delle quotazioni  medie  del
petrolio greggio  importato (P.G.I.)  rettificato nel rapporto  tra i
poteri calorifici del metano (8250  kcal/mc) e degli oli combustibili
(9800 kcal/kg medie);
  b) per  l'energia prodotta  con l'impiego dei  combustibili assunti
equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso metano:
  un consumo specifico medio di  0,222 kg/kWh; per l'energia prodotta
dall'Enel con i propri impianti,  detto consumo medio specifico viene
assunto pari a 0,217 kg/kWh prodotto;
  un prezzo  del combustibile equivalente  pari a 0,94 di  quello del
petrolio greggio  importato (P.G.I.) per  un consumo di oli  BTZ, STZ
non  inferiore al  78%  della quantita'  complessiva di  combustibili
utilizzati;
  per  valori  inferiori  al  suddetto  rapporto  di  0,78  la  Cassa
conguaglio per  il settore elettrico  procedera' a una  riduzione del
coefficiente  del P.G.I.,  calcolato mediante  interpolazione lineare
tra 0,80 e 0,94 per valori rispettivamente pari al 50% e al 78% delle
quantita' complessive di oli combustibili utilizzate;
  c)  per l'energia  prodotta con  l'impiego di  carbone, un  consumo
specifico medio pari a 0,359  kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta
da Enel S.p.a.  con i propri impianti, detto  consumo medio specifico
viene assunto  pari a  0,349 kg/kWh prodotto  ad eccezione  di quella
prodotta con il carbone del Sulcis  per la quale vale quanto previsto
al punto  6 del decreto  del Ministro dell'industria del  commercio e
dell'artigianato del 4 agosto 1994.
    Milano, 4 luglio 1997
                                                 Il presidente: Ranci