Modalita' di accesso agli specifici corsi di laurea.(GU n.188 del 13-8-1997)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 116 e 119; Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera c) e 5, comma 4; Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalita' di accesso ai corsi di laurea che, dalla loro attivazione non hanno ancora completato il primo ciclo di durata legale previsto dal relativo ordinamento didattico; Decreta: Per l'anno accademico 1997-98, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea citati in premessa avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalita' definiti dalle universita' e pubblicizzati nei relativi bandi. La prova selettiva qualora non diversamente disposto dai regolamenti didattici di ateneo, consiste in una serie di domande a scelta multipla, predisposte da apposita commissione. Il presente decreto sara' pubbhcato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 luglio 1997 Il Ministro: Berlinguer