IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822 / 1987 del
16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche
in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri
interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823 / 1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le
condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di
cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati
possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva,
del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332 / 1992 del
13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo'
autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo
abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate alla
elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1
del regolamento CEE n. 822 / 1987;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in
particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni
devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e
che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varieta' di viti a
maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere
l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche
prima di tale data;
Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Puglia, pervenuto in data 21 luglio 1997 con il quale la
regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate,
per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha
chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di
arricchimento per le varieta' di viti a maturazione precoce destinate
a dare vino da tavola, vini a denominazione di origine controllata e
vini a base spumante;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 1997 / 1998 e' consentito aumentare
il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in
premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione
Puglia.
2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 6 agosto 1997
Il Ministro: Pinto