REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 30 

Modifica  degli articoli 3, 12 e 40 della legge regionale 20 dicembre
1996 n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e  determinazione
del  canone  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale
pubblica"
(GU n.34 del 23-8-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19
                         del 5 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. All'art. 3,  comma  6,  e  all'art.  12,  comma  2  della  legge
regionale  n.  96/1996  l'espressione "1 settembre" e' sostituita con
"non oltre il 1 settembre".
  2. All'art. 40, comma  1,  della  legge  regionale  n.  96/1996  il
termine "27.04.1996" e' sostituito con il termine "1 gennaio 1997".
  3.  Nella  Tabella  A,  allegata  alla  legge  regionale n. 96/1996
l'espressione "legge n. 94/62" contenuta alla lett. f), e' sostituita
con "legge 25 marzo 1982, n. 94".
  4. Nella Tabella  B,  allegata  alla  legge  regionale  n.  96/1996
l'espressione   "assegno  sociale"  contenuta  alla  lett.  a-1),  e'
sostituita con "pensione sociale".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  Firenze, 24 aprile 1997
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 25
marzo 1997 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  19
aprile 1997.