MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 1997 

  Autorizzazione  dell'aumento  del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei  prodotti della  vendemmia per la  campagna 1997  per le
regioni  Veneto,  Friuli  - Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Lazio,
Calabria e la provincia autonoma di Trento.
(GU n.203 del 1-9-1997)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822 / 1987 del
16 marzo 1987,  il quale prevede che quando  le condizioni climatiche
in  talune  zone viticole  lo  rendano  necessario gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823  / 1987  del 16  marzo  1987, il  quale prevede  che, qualora  le
condizioni climatiche  lo richiedano, in  una delle zone  viticole di
cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati
possono  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale (effettivo  o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva,
del  mosto d'uva  parzialmente fermentato,  del vino  atto a  dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332 / 1992 del
13  luglio  1992  il  quale   prevede  che  ogni  Stato  membro  puo'
autorizzare, quando  le condizioni  climatiche nel suo  territorio lo
abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate alla
elaborazione dei vini  spumanti definiti al punto  15 dell'allegato l
del regolamento CEE n. 822 / 1987;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura delle
regioni   Veneto,  Friuli-Venezia   Giulia,  Emilia-Romagna,   Lazio,
Calabria e della provincia autonoma di Trento, con i quali gli organi
medesimi  hanno   certificato  che  nei  propri   territori  si  sono
verificate, per la vendemmia  1997, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  hanno chiesto  l'emanazione  del provvedimento  che autorizza  le
operazioni di arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella  campagna vitivinicola 1997-98 e'  consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole delle regioni
Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna, Lazio,  Calabria  e
della provincia autonoma di Trento.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Salerno, 21 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Pinto