N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1997

                                N. 509
  Ordinanza  emessa  il  5  giugno  1997  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Oristano nel procedimento penale a
 carico di Carcassi Patrizia ed altri
 Processo penale - Iscrizione nel registro delle notizie  di  reato  -
    Dedotta   indeterminatezza  del  termine  entro  cui  il  pubblico
    ministero deve procedere - Denunziata previsione della  decorrenza
    dei  termini  per le indagini preliminari dalla data di iscrizione
    anziche' dal momento in cui emergono indizi di reita' -  Lamentata
    mancata  previsione della inutilizzabilita' degli atti di indagine
    compiuti in  assenza  di  iscrizione  immediata  -  Disparita'  di
    trattamento  tra  persone  indagate,  con incidenza sul diritto di
    difesa - Contrasto con la legge di delega.
 (C.P.P. 1988, art. 335, comma 1, 405, comma 2 e 406, comma 8).
 (Cost., artt. 3, 24 e 76).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione  di  illegittimita'
 costituzionale  sollevata  nel  corso  dell'udienza  preliminare  dal
 difensore di Desotgiu Giovanni Battista,  cui  si  sono  associati  i
 difensori  degli  imputati Galisai e Carcassi ed il p.m., degli artt.
 335, comma 1, 405, comma 2 e 406, comma 8 c.p.p., in riferimento agli
 artt.  3, 24 e 112 Cost., rispettivamente l'art. 335 nella  parte  in
 cui  non  indica con determinatezza il termine entro il quale il p.m.
 deve iscrivere nell'apposito registro  il  nome  della  persona  alla
 quale e' attribuito il reato, l'art. 405, comma 2, nella parte in cui
 non  prevede  che i termini per le indagini preliminari decorrano dal
 momento in cui emergono indizi  di  reita'  a  carico  della  persona
 indagata  invece  che  dalla  data  della  iscrizione  del nome della
 persona nel registro e l'art. 406, comma 8, nella parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possano  essere  utilizzati  gli  atti di indagini
 compiuti in assenza di iscrizione immediata  della  persona  nei  cui
 confronti sono emersi indizi di reita'.
                             O s s e r v a
   La  questione  di legittimita' costituzionale sollevata dalle parti
 appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.
   Il codice di rito da un lato  ha  predeterminato  la  durata  delle
 indagini  preliminari,  stabilendo  all'art.  405,  comma  2, c.p.p.,
 censurato dal difensore, che entro  sei  mesi  il  p.m.  richiede  il
 rinvio a giudizio o l'archiviazione, dall'altro ha disposto che detto
 termine  semestrale  decorre  dalla data in cui il nome della persona
 alla quale e' attribuito il reato  e'  iscritto  nel  registro  delle
 notizie  di  reato,  data  che,  a  sensi  dell'art. 335, altra norma
 sospettata di incostituzionalita', risulta indeterminata.
   L'art. 335 c.p.p.,  infatti,  prescrive  che  il  p.m.  iscrive  la
 notizia  di  reato  nell'apposito  registro immediatamente ed il nome
 della persona a cui lo stesso e'  attribuito  contestualmente  o  dal
 momento in cui risulta.
   Invero  il  concetto di immediatezza non implica la rigidita' di un
 termine correlato ad ore o a giorni, talche' la disposizione  di  cui
 all'art.  335  in definitiva non prevede alcun termine entro il quale
 il p.m. deve procedere a detta iscrizione ed e' inoltre sprovvista di
 sanzione, onde la mancata  iscrizione  della  notizia  di  reato  non
 produce  la  nullita'  ne'  importa  l'inutilizzabilita'  degli  atti
 compiuti.
   Il sospetto di  incostituzionalita'  dell'art.  335  c.p.p.  appare
 ancor   piu'  penetrante  con  riferimento  all'iscrizione  del  nome
 dell'indagato, atteso che il p.m. viene a  fruire  di  un  ambito  di
 valutazione   discrezionale   nella   individuazione  degli  elementi
 indizianti  idonei  a  determinare  l'iscrizione,  la  cui  esclusiva
 titolarita' comporta l'insindacabilita' in ogni sede, e non comporta,
 in  particolare,  l'inutilizzabilita'  degli  atti  di  indagini  per
 inosservanza dei termini di durata massima delle indagini preliminari
 se non con riferimento alla data in  cui  il  nome  dell'indagato  e'
 stato effettivamente iscritto nel registro.
   La rilevanza dell'iscrizione del nome della persona cui il reato e'
 attribuito  nel  registro  produce conseguenze, come si e' accennato,
 sia sul termine per le indagini  preliminari,  che  decorre  da  tale
 iscrizione e non dalla data in cui emergono indizi di reita' a carico
 della  persona indagata, sia sul regime della inutilizzabilita' degli
 atti, atteso che l'art. 405, comma 2, c.p. non prevede che i  termini
 per  le  indagini  preliminari  decorrano dal momento in cui emergono
 indizi di reita' a carico della persona indagata, e sul regime  della
 utilizzabilita'  degli  atti, art. 406, comma 8, non essendo prevista
 alcuna inutilizzabilita' per quelli  compiuti  oltre  il  termine  di
 legge  riferito  alla  data  in cui nei confronti dell'indagato siano
 emersi indizi di reita' ma non si sia proceduto alla  sua  iscrizione
 nel registro.
   Il  sistema  delineato dalla normativa indicata appare in contrasto
 in primo luogo con l'art.  3  Cost.,  perche'  gli  ampi  margini  di
 discrezionalita'  riservati al p.m. nella iscrizione della notizia di
 reato nell'apposito registro, e, soprattutto, nella valutazione degli
 elementi idonei a ritenere attribuibile ad una persona il reato,  con
 conseguente  obbligo  di iscrizione del nome nel registro e con tutte
 le   ulteriori   conseguenze  in  ordine  ai  tempi  delle  indagini,
 determinano una situazione di disparita' di trattamento delle persone
 indagate,  le  quali  vedranno  definita  la  fase   delle   indagini
 preliminari  in  tempi  piu'  o  meno  lunghi a seconda delle diverse
 valutazioni in ordine alla sussistenza o meno degli indizi di  reita'
 a  loro  carico  compiuta  da  ciascun  rappresentante  del  pubblico
 ministero. Cosi' che puo'  verificarsi,  ad  esempio,  che  un  p.m.,
 ricevuta  una  denunzia nei confronti di persona nota, iscriva subito
 il nome del denunziato nel registro, che un altro p.m., invece, in un
 caso analogo  disponga  prima  accertamenti  sulla  fondatezza  della
 denunzia medesima; ed il caso non e' improbabile, se si consideri che
 numerose   denunzie,   sebbene   circostanziate,   possono   apparire
 meritevoli   di   un   accertamento   preventivo,   si   cita   cosi'
 esemplificativamente una denunzia cosi' formulata: Tizio ha cagionato
 un  incendio in localita' Y; ove si iscriva immediatamente il nome di
 Tizio  nell'apposito  registro,  il  termine  semestrale  decorre  in
 pratica  dall'acquisizione  della  notizia  di  reato; ma ove il p.m.
 ritenesse di disporre preliminari accertamenti al fine di verificare:
 se la localita' Y sia stata effettivamente incendiata; se trattasi di
 fatto attribuibile ad azione volontaria; se Tizio possa  avere  avuto
 qualche  collegamento  con l'evento denunziato, l'iscrizione del nome
 di Tizio nel registro degli  indagati  conseguirebbe  solo  all'esito
 positivo di queste investigazioni, e solo dal momento dell'iscrizione
 decorrerebbe il termine semestrale per la conclusione delle indagini,
 che  intanto  si  sarebbero  avvantaggiate  di tutti gli accertamenti
 compiuti.
   E' evidente la disparita' di  trattamento  destinata  a  colui  che
 venga sottoposto ad indagini da un p.m. che scelga la prima soluzione
 e  colui  che invece venga indagato da un p.m. che scelga la seconda,
 ambedue attualmente consentite dalla normativa vigente che appare  in
 contrasto  con  i principi e criteri dettati dall'art. 2, nn. 35 e 48
 legge delega 16 febbraio  1987,  n.  81,  concernenti  l'obbligo  del
 pubblico  ministero  di iscrivere immediatamente la notizia del reato
 ed il nominativo di ogni persona alla quale il reato e' attribuito  e
 di concludere le indagini entro sei mesi da quella data.
   In   particolare   si  osserva  che  nel  codice  sono  stati  solo
 apparentemente recepiti i principi ed i criteri stabiliti nella legge
 delega  perche'  proprio  l'utilizzo  di   quelle   stesse   formule,
 necessariamente  generiche,  contenute nelle direttive del delegante,
 nel codice di rito, in assenza di specifiche indicazioni  cogenti  in
 ordine ai tempi e modi di esercizio delle anzidette funzioni del p.m.
 nella  fase  delle  indagini preliminari, appaiono dimostrative della
 genericita' ed indeterminatezza delle norme oggetto  della  questione
 di   legittimita'   sollevata  dalle  parti  nel  corso  dell'udienza
 preliminare.
   Oltre che in relazione all'art. 3  Cost.,  le  norme  sopra  citate
 appaiono  sospette di incostituzionalita' anche in relazione all'art.
 24 Cost., perche' la evidenziata  disparita'  di  trattamento  tra  i
 cittadini nel caso di specie si risolve in una violazione del diritto
 di  difesa, che deve essere tutelata per ogni grado del procedimento,
 nella fase delle indagini preliminari.
   Tanto ritenuto in ordine  alla  non  manifesta  infondatezza  delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 335, comma 1,
 405, comma 2 e 406, comma 8  c.p.p.,  si  osserva  che  le  questioni
 risultano rilevanti nel procedimento nel corso delle quali sono state
 sollevate dalle parti, atteso che risultano essere state acquisite al
 procedimento, sin dal marzo 1995, dichiarazioni in ipotesi indizianti
 a carico degli indagati Galisai, Carcassi e Detsogiu, ma l'iscrizione
 dei nominativi dei predetti nell'apposito registro previsto dall'art.
 335  c.p.p. risulta essere stata eseguita dal p.m. per i primi due il
 9 ottobre 1995, per il terzo il  17  ottobre  1995,  e,  quanto  allo
 stesso   dichiarante,   incriminato   sulla   base   delle   medesime
 dichiarazioni, la sua iscrizione e'  stata  eseguita,  infine,  il  6
 dicembre 1996.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23
 della legge 11 marzo 1953;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2
 e 406, comma 8 c.p.p.,  nei  termini  di  cui  alla  motivazione  che
 precede e per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, e sia comunicata a cura della cancelleria ai
 Presidenti del  Senato  e  della  Camera  dei  deputati,  manda  alla
 cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
     Oristano, addi' 5 giugno 1997
            Il giudice per le indagini preliminari: Di Falco
 97C0873