REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 33 

Modifica  alla  legge  regionale 29 ottobre 1981, n. 79 "Disciplina e
classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici".
(GU n.36 del 6-9-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21
                         del 16 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo Unico
 
  1. I commi sesto e settimo dell'art. 25 della  legge  regionale  29
ottobre  1981,  n. 79, come sostituiti con legge regionale 7 febbraio
1996, n. 10 e modificati con legge regionale 11 luglio 1996,  n.  55,
sono sostituiti dai seguenti:
  "6. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' dei campeggi
e  villaggi  turistici  esistenti  alla  data  dell'11  luglio 1990 e
regolarmente  autorizzati  fino  al  31  dicembre   1996,   ancorche'
localizzati   in   difformita'  con  le  previsioni  degli  strumenti
urbanistici vigenti  o  con  le  direttive  per  l'uso  della  fascia
costiera di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio
1990,  n.  47 cosi' come modificata dalla deliberazione del Consiglio
regionale  8  febbraio  1994,   n.   35,   puo'   essere   rilasciata
l'autorizzazione  annuale  all'esercizio, in deroga a quanto previsto
al secondo comma dell'art. 15, a condizione che:
   a) la localizzazione dei suddetti campeggi  e  villaggi  turistici
sia  stata  recepita  in  variante  urbanistica  adottata  entro il 3
febbraio 1996;
   b) sia stata sottoscritta tra il comune, il titolare  e  anche  il
gestore,  ove  si  verta  nella  fattispecie  di  cui  al terzo comma
dell'art.  15, una convenzione che disciplini modalita' e  tempi  per
l'adeguamento  del  campeggio  o  villaggio turistico alle previsioni
contenute  nella  variante  adottata  e  che  prevede  l'obbligo   di
uniformarsi alle eventuali modifiche alla variante introdotte in sede
di approvazione.
  7.  L'autorizzazione disciplinata al comma sesto e' rinnovabile per
gli anni successivi a condizione che la variante adottata entro il  3
febbraio 1996 sia stata trasmessa alla regione".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 7 maggio 1997
                              MARCUCCI
           (incaricata con D.P.G.R.15 giugno 1995 n. 221)
  (La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale l'8
aprile 1997 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  3
maggio 1997.