Modifica alla legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 "Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici".(GU n.36 del 6-9-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 16 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo Unico 1. I commi sesto e settimo dell'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, come sostituiti con legge regionale 7 febbraio 1996, n. 10 e modificati con legge regionale 11 luglio 1996, n. 55, sono sostituiti dai seguenti: "6. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' dei campeggi e villaggi turistici esistenti alla data dell'11 luglio 1990 e regolarmente autorizzati fino al 31 dicembre 1996, ancorche' localizzati in difformita' con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o con le direttive per l'uso della fascia costiera di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 1990, n. 47 cosi' come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 1994, n. 35, puo' essere rilasciata l'autorizzazione annuale all'esercizio, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 15, a condizione che: a) la localizzazione dei suddetti campeggi e villaggi turistici sia stata recepita in variante urbanistica adottata entro il 3 febbraio 1996; b) sia stata sottoscritta tra il comune, il titolare e anche il gestore, ove si verta nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 15, una convenzione che disciplini modalita' e tempi per l'adeguamento del campeggio o villaggio turistico alle previsioni contenute nella variante adottata e che prevede l'obbligo di uniformarsi alle eventuali modifiche alla variante introdotte in sede di approvazione. 7. L'autorizzazione disciplinata al comma sesto e' rinnovabile per gli anni successivi a condizione che la variante adottata entro il 3 febbraio 1996 sia stata trasmessa alla regione". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 7 maggio 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R.15 giugno 1995 n. 221) (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 maggio 1997.