MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 21 luglio 1997, n. 3816 

  Direttive per  l'individuazione dei comuni che  possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei  veicoli a motore, all'interno delle
zone a traffico  limitato, al pagamento di una somma,  nonche' per le
modalita' di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli
a motore esentati.
(GU n.213 del 12-9-1997)
 
 Vigente al: 12-9-1997  
 

 Premessa.
  Il comma  9 dell'art. 7 del  decreto legislativo 30 aprile  n. 285,
come modificato  dal decreto  legislativo 10  settembre 1993,  n. 360
(NCS),  da' facolta'  ai comuni  di subordinare  al pagamento  di una
somma l'ingresso o  la circolazione dei veicoli  a motore all'interno
delle zone a traffico limitato.
  Lo stesso comma  demanda ad una direttiva di  questo Ispettorato la
definizione delle tipologie  di comuni che possono  avvalersi di tale
facolta',  delle  modalita'  di   riscossione  del  pagamento,  delle
categorie dei veicoli a motore da esentare.
  La  tariffazione degli  accessi alle  zone a  traffico limitato  si
inserisce  nelle strategie  generali d'intervento  per migliorare  la
mobilita' urbana previste dalle  direttive per la redazione, adozione
ed  attuazione  dei Piani  urbani  del  traffico, emanate  da  questo
Ministero  il 24  giugno 1995,  e piu'  precisamente rappresenta  una
forma mediata di disincentivazione dell'uso  dei veicoli a motore per
il  trasporto  individuale   privato  attraverso  l'intervento  sulla
domanda di mobilita'.
  Considerato che tale domanda non puo' in alcun modo essere limitata
ma unicamente  orientata verso modalita' alternative  di trasporto, a
carattere  o  spaziale  o  temporale  o  modale,  ne  deriva  che  la
tariffazione degli accessi  non puo' essere considerata  una misura a
se  stante  ma deve  essere  studiata  ed attuata  nell'ambito  delle
strategie generali d'intervento del Piano urbano del traffico.
  Cio' premesso si forniscono di seguito indicazioni relativamente ai
tre punti  previsti dal  gia' citato comma  9: tipologia  dei comuni;
modalita' di riscossione; categorie esentate.
                        Tipologia dei comuni
  I  comuni, per  poter subordinare  l'accesso alle  zone a  traffico
limitato al pagamento di una somma, devono:
  aver  istituito  una  ZTL  (zona  a  traffico  limitato)  ai  sensi
dell'art. 7, comma 9 del NCS;
  aver adottato  il Piano urbano  del traffico ai sensi  dell'art. 36
del NCS;
  aver introdotto la tariffazione  degli accessi alla ZTL all'interno
del   Piano  urbano   del  traffico,   avendo  verificato   che  tale
provvedimento  (che costituisce  una  ulteriore  misura di  selezione
rispetto  alla  limitazione  dell'accesso  ad ore  prestabilite  o  a
particolari  categorie di  utenti e  di  veicoli a  motore) si  rende
effettivamente necessario  per il raggiungimento degli  obiettivi del
Piano  urbano  del  traffico.  Di  tale  verifica  deve  essere  data
documentazione in uno specifico paragrafo della relazione tecnica che
accompagna il suddetto Piano.
  E' ammessa l'adozione della tariffazione degli accessi per i comuni
che  non  hanno  ancora  adottato   il  Piano  urbano  del  traffico,
unicamente in via  sperimentale e per un periodo non  superiore ad un
anno,   a  condizione   che  nella   relazione  tecnica   che  dovra'
accompagnare  il   progetto  di  tariffazione  siano   precisati  gli
obiettivi ed i relativi criteri di verifica.
         Tariffazione di accesso e modalita' di riscossione
  In merito  alla tariffazione  di accesso  si ritiene  opportuno far
riferimento generalmente a tariffe annuali, da pagare contestualmente
al ritiro, o al rinnovo,  del contrassegno di circolazione nella ZTL,
salvo   i  miglioramenti   tecnologici  dei   sistemi  in   corso  di
sperimentazione, che potranno consentire l'uso di tessere prepagate a
scalare   ad  ogni   passaggio  o   a  pagamento   differito  tramite
fatturazione,  in corrispondenza  dei varchi  elettronici di  accesso
nella ZTL.
  La  dimostrazione del  pagamento della  tariffa va  ovviamente resa
chiaramente visibile (per le operazioni di controllo al cordone della
zona da parte della polizia municipale) attraverso la distribuzione e
l'esposizione di idonei specifici contrassegni.
  Oltre agli abbonamenti annuali  anzidetti puo' farsi riferimento ad
abbonamenti mensili  o plurimensili  nel caso  in cui  l'inizio della
autorizzazione  di  accesso  non  coincida  con  l'inizio  dell'anno,
tenendo comunque presente  - al fine di evitare possibili  abusi - la
necessita' di  sussistenza dei requisiti  di visibilita' e  di rapida
comprensibilita' dei contrassegni.
  Anche per le autorizzazioni temporanee, che possono essere trattate
con  tariffe  giornaliere,  deve risultare  chiaramente  evidente  la
relativa data di scadenza.
  Pur trattandosi di tariffe denominate "di accesso" e' opportuno che
esse vengano  articolate e differenziate,  se relative ad  utenti che
sostano su spazi  pubblici stradali non soggetti a  tariffa di sosta,
ovvero  che  sostano su  altri  spazi  pubblici stradali  soggetti  a
tariffa o su spazi privati (in  quanto di proprieta', in affitto o ad
uso gratuito, autorimesse  e altri parcheggi a  pagamento fuori delle
sedi stradali.
  Si ritiene  in merito che  l'entita' della tariffa di  accesso deve
risultare nettamente  inferiore per  i permessi di  semplice transito
rispetto a quella relativa ai  permessi che consentono anche la sosta
su spazi pubblici stradali.
  Per quanto attiene poi alle  modalita' di riscossione delle tariffe
si  e' gia'  detto in  precedenza: uso  di abbonamenti  da pagare  al
momento  del   rilascio  del   contrassegno  e/o  dei   suoi  rinnovi
(contrassegno inteso anche come solo documento dimostrativo - in modo
rapidamente evidente  dell'avvenuto pagamento  della tariffa  fino ad
una certa data), salvo l'utilizzo di sistemi tecnologici che potranno
consentire l'uso di tessere prepagate o a pagamento differito tramite
fatturazione, in corrispondenza dei varchi di accesso alla ZTL.
  Detti sistemi dovranno essere progettati ed inseriti nell'ambito di
un sistema telematico di gestione della mobilita' urbana.
                   Categorie esentate ed agevolate
  Particolare disciplina  deve essere  prevista per due  categorie di
utenti:  quelli totalmente  esentati  dal pagamento  della tariffa  e
quelli per i quali e' stabilita una tariffa agevolata.
  Per tali situazioni  occorre partire dal NCS che  gia' riconosce la
possibilita' di  disporre di  posti di  sosta riservati,  quindi gia'
legittima  uno  specifico  privilegio nella  circolazione  urbana,  a
particolari  categorie di  veicoli a  motore autorizzati  ad accedere
nella  ZTL, o  a muoversi  nei  giorni di  blocco della  circolazione
veicolare.
  Si tratta  dei veicoli di  polizia stradale, dei vigili  del fuoco,
dei servizi  di soccorso,  nonche' di quelli  adibiti al  servizio di
persone  con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria  (muniti  del
contrassegno  speciale),  ovvero  adibiti  a servizi  di  linea,  dei
veicoli a motore dei residenti nelle  ZTL, dei taxi e dei veicoli per
il trasporto delle merci.
  Alle  dette  categorie  di  veicoli  a motore  e  di  utenti,  gia'
individuati  dal  NCS,  va  pero' aggiunta  quella  dei  ciclomotori,
specialmente per  il loro  ridotto "consumo"  di spazio  stradale, ed
anche quella dei motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc.
  A tutte queste categorie di veicoli a motore e di utenti puo' anche
riconoscersi in  via generale  l'esenzione dalla  tariffazione, salvo
alcune  eccezioni   per  le  quali   si  puo'  soltanto   parlare  di
agevolazioni, e che quindi determinano  le categorie degli utenti con
permesso di accesso a tariffa agevolata. E sono:
  i  veicoli  per  il  trasporto   delle  merci,  vincolati  pero'  a
determinati orari  e percorsi  (in rapporto alle  maggiori dimensioni
dei veicoli medesimi rispetto a quelle delle autovetture);
  i  ciclomotori, in  relazione  alla minore  occupazione di  spazio,
dinamico e statico, rispetto alle autovetture;
   i residenti e per analogia i domiciliati.
  In merito  a questa  ultima categoria occorre  considerare -  da un
lato  - che  le soste  prolungate dei  residenti sono  determinate da
motivi "abitativi" e  che, peraltro, i posti di  sosta riservati sono
gia' previsti  dal NCS. Pero'  una ragionevole mediazione  tecnica di
quest'ultima  cosi  ampia  posizione   giuridica  del  NCS  induce  a
distinguere la posizione del residente o del domiciliante che dispone
di un proprio posto auto, per il quale si puo' prevedere la gratuita'
dell'accesso,  distinto dal  residente  o domiciliante  che sosta  su
strada  per  il  quale  si   puo'  prevedere  la  leggera  onerosita'
dell'accesso.
  Agevolazioni   tariffarie  possono   essere  concesse   anche  agli
automobilisti in  possesso di un  abbonamento annuale al  servizio di
trasporto pubblico urbano, ai quali - a fronte di un uso ordinario di
quest'ultimo  servizio -  puo'  essere  consentito l'uso  eccezionale
dell'autovettura  per   proprie  particolari  esigenze   a  carattere
occasionale.
  Si ritiene opportuno demandare ai  comuni la facolta' di applicare,
nei  confronti dei  veicoli  a  motore e  delle  categorie di  utenti
autorizzati  ad accedere  entro la  ZTL e  tenendo conto  dei criteri
sinora  espressi, le  esenzioni  e le  agevolazioni che  risulteranno
compatibili con le esigenze di orientamento della mobilita', esigenze
che costituiscono  la motivazione  fondamentale del  provvedimento di
tariffazione.
  Infine per quanto  attiene alle esigenze di  mobilita' degli organi
di  vertice politico  ed amministrativo,  dovranno essere  esentati i
veicoli adibiti  al servizio  di polizia ai  sensi dell'art.  177 del
NCS, privi delle scritte e dei contrassegni di identificazione.
  Analogamente  dovranno  essere  rilasciati un  numero  limitato  di
permessi di  accesso alle ZTL,  in considerazione del  precipuo ruolo
istituzionale svolto - comunque da  concordare con i singoli soggetti
in ragione  delle esigenze  di servizio  - a:  organi costituzionali,
organi  a rilevanza  costituzionale,  amministrazioni centrali  dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni organi consultivi a
rilevanza generale dello  Stato, enti pubblici non  economici di alto
rilievo ed autorita' indipendenti.
                                                  Il Ministro: C osta
Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 168