REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 34 

Modifica dell'art. 6 della L.R. 6 settembre 1993, n.  67:  "Norme  in
materia  di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio
da noleggio"
(GU n.38 del 20-9-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22
                         del 26 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre  1993,
n. 67 e' sostituito dal seguente:
  "4.   Il   decreto  di  nomina  attribuisce  altresi'  funzioni  di
segretario  e  di  segretario  supplente  della  commissione   a   un
dipendente  del  Dipartimento competente per materia, ritenuto idoneo
all'incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento".
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 15 maggio 1997
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
  (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio  regionale  l'8
aprile  1997  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 10
maggio 1997).