REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 8 

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1983,  n.  62  relativa  a:
"Disciplina  generale  ed  organica  in materia di trasporti pubblici
locali"
(GU n.38 del 20-9-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 18 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'art. 43  della  legge  regionale  9  settembre  1983,  n.  62  e'
sostituito dal seguente:
  "(Servizi da noleggi e da piazza)"
  Le  deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano
i  servizi  da  noleggio  e  da   piazza,   nonche'   numero,   tipo,
caratteristiche  degli  autoveicoli  da  adibire ai predetti servizi,
rese esecutive dai competenti  organi  di  controllo,  devono  essere
approvate   con   ordinanza   del   Dirigente  del  Servizio  Compiti
Istituzionali del Settore regionale Trasporti ed in conformita' con i
Piani di Bacino di cui all'art.  10 della presente legge.
  Fino all'approvazione dei Piani di bacino si provvede con ordinanza
dirigenziale, come al precedente  comma  ed  in  conformita'  con  lo
Schema   Tipo   per   l'attivita'  di  noleggio  di  autoveicoli  con
conducente, approvato dal Consiglio regionale.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione".
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 27 gennaio 1997
                              FALCONIO