PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 1997 

  Revoca  della  somma  di  L. 88.564.955  di  cui  all'ordinanza  n.
1933/FPC  del 4  giugno  1990 concernente  "Disposizioni urgenti  per
fronteggiare l'emergenza  idrica nella regione  Piemonte". (Ordinanza
n. 2656).
(GU n.228 del 30-9-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno, in data 5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il  quale il Sottosegretario  di Stato, prof. Franco  Barberi, e'
delegato  all'adozione   dei  provvedimenti  di  revoca   di  cui  al
sopracitato art. 8 del  decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle
assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento
della  protezione civile  di data  antecedente all'entrata  in vigore
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione  civile prevista  dal  comma 2  dell'art.  8 del  medesimo
decreto:
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 1933/FPC  del 4  giugno 1990,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  137 del  14 giugno
1990, con  la quale e'  stata assegnata,  la somma complessiva  di L.
10.078.000.000 a vari enti sul  territorio della regione Piemonte per
la  realizzazione  di  interventi volti  a  fronteggiare  l'emergenza
idrica;
  Considerato   che  alla   data  odierna   risultano  ultimati   gli
interventi, sui quali e'  stata realizzata un'economia complessiva di
L. 88.564.955  e che l'ultima  erogazione risale al mese  di novembre
1992;
  Considerato, altresi', che sul capitolo  7582 della rubrica 6 dello
stato  di  previsione della  Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri
risulta disponibile la predetta somma di L. 88.564.955;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L. 88.564.955 a valere sull'ordinanza  n. 1933/FPC del 4 giugno 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 137
del 14 giugno 1990.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 settembre 1997
                                              p. Il Ministro: Barberi