MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 22 luglio 1997, n. 8 

  Trasferimento  alle regioni  del  nullaosta  per l'importazione  di
materiale sementiero proveniente da Paesi terzi. Decreto ministeriale
4 giugno 1997, n. 34091.
(GU n.240 del 14-10-1997)
 
 Vigente al: 14-10-1997  
 

 Agli assessorati agricoltura delle regioni e delle province autonome
                Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
               Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
                             Alla Confederazione italiana agricoltori
                              Alla Confederazione prodottori agricoli
                              Alla Confedrazione cooperative italiane
                        Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
                       All'Associazione generale cooperative agricole
                                              All'Ente nazionale risi
                                    All'Ente nazionale sementi elette
             All'Unione nazionale delle ACLI consorzio coop. agricole
                     All'Assoseme - Associazione italiana costitutori
                  All'AS.SE.ME.- Associazione sementieri mediterranei
  All'A.I.S. - Associazione nazionale  produttori e operatori sementi
e costitutori razze veget.
               Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane
                                    Ai Servizi fitosanitari regionali
         Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali
                           All'Ispettorato centrale repressione frodi
 1. Norme generali.
  a) Le  disposizioni di cui al  decreto ministeriale n. 34091  del 4
giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 151 del 1 luglio
1997, concernente il trasferimento alle  regioni del nulla - osta per
l'importazione  di  materiale sementiero,  riguardano  esclusivamente
l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi terzi nel
rispetto degli articoli  16 e 40 della legge  n. 1096/1971, dell'art.
30  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica n.  1065/1973,  e
dell'art. 2 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 373/1978,
e loro successive modifiche ed integrazioni.
  b) I materiali sementieri provenienti da Paesi terzi possono essere
importati esclusivamente  dall'importatore che per  l'esercizio della
sua attivita' sia  in possesso dell'autorizzazione di  cui all'art. 1
della  legge 18  giugno 1931,  n. 987,  attualmente rilasciata  dalle
competenti  autorita' regionali  nelle  regioni  a statuto  ordinario
(artticoli  1 e  16 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616)  e  dal prefetto,  nelle  regioni  a  statuto
speciale.
  Le ditte  in possesso della licenza  per l'esercizio dell'attivita'
sementiera (art.  2 della  legge 1096 /  1971 possono  importare solo
sementi  in  confezioni originali  sigillate  rispondenti  a tutti  i
requisiti stabiliti per la  libera commercializzazione nel territorio
nazionale  attraverso tutti  i punti  esterni indicati  nell'allegato
VIII, punto 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
  c) L'importatore in possesso della licenza  di cui al comma b) puo'
importare sementi:
  che  necessitano di  particolari trattamenti  o lavorazionie  della
definitiva certificazione prima della loro immissione in commercio in
Italia    (sementi   non    definitivamente   certificate,    sementi
riconoscibili unicamente per la specie);
  sementi importate in via  temporanea, che devono essere selezionate
e confezionate per la loro riesportazione nei Paesi terzi.
  d) L'importatore  all'atto della domanda di  rilascio del nullaosta
deve  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.   2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 4 giugno  1997 n. 34091, utilizzando  un modulo conforme
all'allegato 3,  che le  sementi delle  specie che  intende importare
rispondano ai requisiti previsti dalle  norme in vigore ai fini della
loro commercializzazione.
  e) L'ufficio  regionale competente ai  sensi dell'art. 1,  comma 1,
prima di rilasciare i nulla osta puo' accertare che:
  l'importatore sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme in
vigore per l'esercizio della sua attivita';
  i prodotti sementieri di cui  si chiede il nullaosta d'importazione
appartengano a varieta' iscritte nei registri di varieta' nazionali o
nel catalogo comune europeo.
  f)  Ai sensi  dell'art. 4  del decreto  ministeriale 4  giugno 1997
sopracitato  l'amministrazione  regionale competente  per  territorio
convalida  i nulla  osta,  ai fini  della  presentazione alla  dogana
competente,  previa verifica  della conformita'  dei cartellini,  nel
caso che  i prodotti sementieri appartengano  alle categorie "sementi
di base" (eventualmente di pre -  base e sementi "certificate" e come
tali ufficialmente certificate.
  g)  Per  le  specie  Hedysarum coronarium  L.  (Sulla),  Onobrychis
vicivifolia Scop. (Lupinella e Trigonella  foenum - graecum L. (Fieno
greco)   e'    ammessa   anche    l'importazione   ai    fini   della
commercializzazione   delle   relative  sementi   appartenenti   alla
categoria "sementi commerciali" e certificate come tali.
  h)  I  prodotti sementieri  devono  provenire  da Paesi  che  siano
riconosciuti equivalenti con le  norme dell'Unione europea per quanto
attiene le ispezioni in campo  delle colture di sementi effettuate in
Paesi terzi e  all'equivalenza delle sementi prodotte  in Paesi terzi
ai sensi della decisione del Consiglio  del 29 novembre 1995, n. 95 /
514 / CE, modificata  dalla decisione del Consiglio n. 96  / 217 / CE
del 8 marzo 1996.
  In questo  caso le confezioni  devono essere contrassegnate  con il
cartellino ufficiale di cui all'allegato V del decreto del Presidente
della Repubblica 8  ottobre 1973, n. 1065. In  tale cartellino devono
essere riportate  fra l'altro  le informazioni  riguardanti eventuali
trattamenti chimici (nonche' il principio attivo) ai quali sono state
eventualmente sottoposte le sementi.
  i)  I nulla  osta possono  essere presentati  in uno  qualunque dei
punti di entrata  elencati al punto 1 dell'allegato  VIII del decreto
ministeriale  31  gennaio  1996,  ad   eccezione  di  quelli  che  si
riferiscono  a specie  elencate nell'allegato  V, parte  B, di  detto
decreto, nel  quale caso devono  essere presenati nel primo  punto di
entrata.
 2. Sementi ortive.
  Per  quanto riguarda  le  sementi ortive,  allo  stato attuale,  il
Consiglio dell'Unione europea non ha ancora adottato alcuna decisione
in merito  all'equivalenza dei sistemi di  controllo e certificazione
delle sementi raccolte e condizionate nei Paesi terzi.
  Pertanto le  sementi ortive  prodotte in detti  Paesi, anche  se si
presentano  imballate  e  contrassegnate in  conformita'  al  sistema
O.C.S.E.  per il  controllo  delle sementi  di  ortaggi destinate  al
commercio  internazionale  non  possono  essere  commercializzate  in
Italia negli imballaggi e con i cartellini originali.
  Per quanto  sopra le  sementi provenienti  da Paesi  terzi potranno
essere  introdotte in  Italia,  al fine  del  loro condizionamento  e
qualificazione nella categoria "sementi standard" soltanto da imprese
titolari della  licenza per l'esercizio dell'attivita'  sementiera di
cui all'art. 2 della legge 1096 / 1971.
  La confezionatura,  cartellinatura e commercializzazione  in Italia
delle sementi  ortive, sono  effettuate sotto la  responsabilita' del
produttore italiano il quale  risponde interamente della qualita' del
prodotto.
  Tali sementi  sono considerate,  pertanto, di  produzione nazionale
per cui  il produttore  e' tenuto all'osservanza  delle norme  di cui
all'art. 15  della legge n. 195  / 1976 e al  decreto ministeriale 19
marzo 1993.
 3. Importazione temporanea.
  I prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti per la
loro  importazione  ai  fini  della  commercializzazione  in  Italia,
possono  essere   ammessi  all'importazione  temporanea   per  essere
selezionati, depurati  dalle scorie, condizionati e  confezionati per
la loro riesportazione nei Paesi terzi.
  Le  sementi  delle  specie  elencate nell'allegato  1  del  decreto
ministeriale 4 giugno 1997 sopracitato, che:
  appartengano a varieta'  non iscritte nel registro  nazionale o nel
catalogo europeo;
   non siano ufficialmente certificate;
   provengano da Paesi terzi non equivalenti;
possono essere ammesse all'importazione temporanea.
  Detta  importazione  temporanea  non  e'  tuttavia  ammessa  per  i
prodotti   sementieri   che   sono   sprovvisti   di   certificazione
fitosanitaria di cui vige l'obbligo ai sensi del decreto ministeriale
31 gennaio 1996.
 4. Disposizioni fitosanitarie.
  In  ordine ai  requisiti  fitosanitari dei  prodotti importati,  si
applicano   le   norme   fitosanitarie   relative   all'importazione,
esportazione e  transito dei  vegetali e prodotti  vegetali contenute
nel  decreto ministeriale  31gennaio  1996,  e successive  modifiche,
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'ntroduzione  e  la
diffusione nel  territorio della Repubblica italiana  degli organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
  Si pregano  le associazioni e  gli uffici  in indirizzo di  dare la
massima  divulgazione  alla  presente circolare,  raccomandando  agli
interessati il rispetto dele disposizioni in essa contenute.
  I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 238