MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 23 luglio 1997, n. 2433 

  Legge n.  137/97, sanatoria  dei decretilegge recanti  modifiche al
decreto del Presidente  della Repubblica n. 175 del 17  maggio 1988 -
Informazione  alla  popolazione in  materia  di  rischi di  incidenti
rilevanti.
(GU n.241 del 15-10-1997)
 
 Vigente al: 15-10-1997  
 

                                        A tutti i sindaci interessati
                                              Ai prefetti interessati
                                                         Alle regioni
                           Alle province autonome di Trento e Bolzano
                                      Ai comitati tecnici regionali o
                                   interregionali del Corpo nazionale
                                                 dei vigili del fuoco
                            Alle aziende sanitarie locali interessate
  La legge 19 maggio 1997, n. 137, al comma 9 e seguenti dell'art. 1,
ha innovato significativamente le  disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 175/88 e successive modifiche, che
subordinavano  alla conclusione  delle apposite  istruttorie ed  alla
successiva predisposizione  dei piani  di emergenza esterna  da parte
dei  prefetti l'informazione  alla popolazione  sui possibili  rischi
conseguenti alla presenza sul  territorio delle attivita' industriali
soggette a  "notifica", sulle  misure di sicurezza  e sulle  norme di
comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti.
  1. Tale legge dispone, infatti, che, in sede di prima applicazione,
i fabbricanti inviino un'apposita scheda di informazione al Ministero
dell'ambiente,  alla   regione,  al  comitato   tecnicoregionale,  al
prefetto, all'azienda  sanitaria locale  ed al  sindaco per  le nuove
attivita' contestualmente alla "notifica" e alla "dichiarazione", per
quelle in esercizio soggette a notifica  entro il 9 agosto 1997 e per
quelle soggette a dichiarazione entro il 10 giugno 1998;
  2. Il  sindaco, dopo  aver completato  tale scheda  la distribuisca
immediatamente alla  popolazione che  potrebbe subire  conseguenze in
caso di incidente rilevante.
  Con tali  disposizioni, che  si aggiungono ad  una serie  di misure
volte ad accelerare le conclusioni delle istruttorie e la conseguente
predisposizione  dei piani  di  emergenza, il  legislatore ha  inteso
rendere effettivo il diritto della popolazione:
  a)  di  essere  preventivamente   informata  sulle  conseguenze  di
eventuali incidenti rilevanti (attraverso  le notizie riportate nelle
sezioni da 3 a 6 della scheda);
  b)  di   conoscere  contestualmente   gli  organi   della  pubblica
amministrazione   preposti   a    fornire   a   richiesta   ulteriori
informazioni,  quelli   responsabili  dei  primi   interventi,  della
gestione dei  piani di  emergenza esterna e  di dare  indicazioni sui
comportamenti da seguire e sui mezzi  di allertamento ed i presidi di
soccorso previsti  ove si  dovesse verificare un  incidente rilevante
(attraverso le notizie riportate nella sezione 2 e nel secondo, terzo
e quarto campo della sezione 7 della scheda).
  La  scheda  sara' compilata  dal  fabbricante,  ad eccezione  della
sezione 2 che fa capo alla pubblica amministrazione, in special modo,
al sindaco  nel cui comune  insistono aziende a rischio  di incidente
rilevante,  o anche  al  sindaco del  comune eventualmente  coinvolto
dagli scenari incidentali ipotizzati.
  Per quanto riguarda la sezione 7 si possono intravedere le seguenti
distinte situazioni:
  nel caso  in cui i  prefetti abbiano  gia' predisposto il  piano di
emergenza esterno, sulla base delle procedure previste dalla legge 24
febbraio  1992,  n. 225,  il  fabbricante  riportera' nella  medesima
sezione  7 le  informazioni  contenute  in tali  piani  in base  alle
disposizioni a  lui impartite  dall'autorita' preposta.  Dagli stessi
piani,  inoltre, il  sindaco desumera'  la popolazione  interessata a
ricevere la scheda;
  nel caso in cui i prefetti  non abbiano ancora predisposto il piano
di  emergenza  esterna   di  cui  al  comma   precedente,  i  sindaci
solleciteranno gli  stessi prefetti a provvedere  alla definizione di
un  piano di  emergenza  esterna provvisorio,  utilizzando le  "linee
guida  per  la  pianificazione  di  emergenza  esterna  per  impianti
industriali  a   rischio  di   incidente  rilevante",   diramate  dal
Dipartimento di protezione civile nel gennaio 1994.
  Tali linee guida, tra l'altro, consentiranno di determinare, con un
metodo  speditivo, la  zona di  sicuro impatto  e la  zona esterna  a
questa  nella quale  potrebbero  prodursi danni  anche  di una  certa
entita',  le   misure  da   adottare  e  conseguentemente   anche  di
individuare la popolazione interessata a ricevere la scheda. Le dette
linee    guida   potranno    inoltre   consentire    l'individuazione
dell'eventuale  ulteriore area  in cui  l'informazione potra'  essere
diffusa  mediante  altri mezzi  di  comunicazione,  quali ad  esempio
affissione di  manifesti, pubblicazione  su bollettini  locali, etc.,
fermo  restando che  la scheda  va  consegnata a  chiunque ne  faccia
richiesta.
  Il  piano  di  emergenza  esterna provvisorio  e  le  misure  cosi'
adottate dovranno essere portate  a conoscenza del fabbricante, anche
per la compilazione della sezione 7 della scheda di informazione.
  In assenza  di piano  di emergenza esterno  definitivo ed  anche di
quello  provvisorio,  il  fabbricante  compilera' il  campo  1  della
sezione  7 della  scheda  riportando i  collegamenti predisposti  per
allertare  le  autorita' competenti  per  gli  incidenti di  cui  nel
rapporto di sicurezza abbiano previsto la possibilita' di conseguenze
all'esterno dello stabilimento.
  In tale  ipotesi la  popolazione interessata  a ricevere  la scheda
sara' quella  residente nella zona di  sicuro impatto e in  quella di
danno,  esterne allo  stabilimento, individuate  dal fabbricante  nel
proprio rapporto  di sicurezza, elaborato sulla  base della normativa
vigente.
  Il fabbricante, nel trasmettere la scheda, potra' indicare anche la
zona esterna  di coinvolgimento  e quindi la  popolazione interessata
all'informazione.
  In  tal caso,  inoltre, il  fabbricante fornira'  delle indicazioni
provvisorie  sui  comportamenti  da  seguire  in  caso  di  incidente
rilevante  richiamando quanto  previsto negli  allegati 1  e 3  delle
linee  guida per  la  informazione alla  popolazione elaborate  dalla
protezione civile, per la parte di pertinenza alla propria attivita'.
  Le informazioni  di cui  ai campi  3 e 4  della sezione  7 dovranno
essere integrate dalle autorita' di cui alla sezione 2.
  Nel richiamare  l'import anza che riveste  la corretta informazione
alla popolazione al fine di porre in essere corretti comportamenti in
caso di incidente rilevante si  ritiene che la pronta predisposizione
dei  piani di  emergenza  esterna unitamente  alla puntuale  chiusura
delle istruttorie  ancora in  corso, consentiranno di  perseguire con
efficacia l'obiettivo della norma.
  Il Ministero  dell'ambiente ed il sistema  delle agenzie regionali,
con  il  coordinamento  dell'agenzia   nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente, sono disponibili a  fornire alle autorita' locali ogni
supporto di ordine tecnico che si rendesse necessario.
                                            p. Il Ministro: Calzolaio