N. 687 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio - 19 settembre 1997
N. 687 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 settembre 1997) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Rinaldi Sergio e contro l'Universita' degli studi di Bologna ed altro. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Incarichi di supplenza a titolo gratuito - Affidamento ai tecnici laureati che hanno svolto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per almeno tre anni attivita' didattica e scientifica - Esclusione dei tecnici laureati che hanno maturato detto requisito successivamente a tale data - Irragionevole disparita' di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 19 settembre 1990, n. 341, (recte: 19 novembre 1990)). (Cost., artt. 3, 36 e 97).(GU n.42 del 15-10-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1928/1991 proposto a Sergio Rinaldi rappresentato e difeso dal dott. proc. Patrizio Trifoni presso il cui studio in Bologna piazza Malpighi n. 4/3 e' elettivamente domiciliato; contro l'Universita' degli studi di Bologna in persona del rettore pro-tempore: il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna nei cui uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4 sono domiciliati per legge, per l'annullamento del provvedimento datato 2 luglio 1991, protocollo 19593, con cui il rettore dell'Universita' degli studi di Bologna ha rigettato l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere, conseguentemente all'entrata in vigore delle norme di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, l'annotazione sullo stato di servizio del nuovo status giuridico ed il migliore trattamento economico dei ricercatori confermati di pari anzianita'; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il consigliere Silvio Ignazio Silvestri; Udito, alla pubblica udienza dell'11 febbraio 1997, l'avv. P. Trifoni per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente espone di essere dipendente della Universita' degli studi di Bologna con la qualifica di tecnico laureato a far tempo dal 1966. In tale veste, in forza del disposto dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, partecipo' alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, con esito negativo. In data 28 marzo 1991, in forza del disposto degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha presentato istanza al rettore dell'Universita' degli studi di Bologna per ottenere: l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1990; l'annotazione del nuovo status conseguente alle norme citate sullo stato di servizio; la corresponsione del trattamento economico dei ricercatori confermati di pari anzianita. A tale istanza l'amministrazione ha risposto adducendo che, per quanto riguarda la certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, la competenza incombe al preside della facolta' e, per quanto riguarda le altre richieste, le disposizioni citate non intendono affatto attribuire ai tecnici laureati lo status giuridico ed economico di ricercatore. A parere dell'amministrazione infatti l'equiparazione disposta dalla legge opererebbe solo ai fini dell'attivita' di docenza di cui all'art. 12 della legge n. 341/1990. Avverso tale provvedimento il sig. Rinaldi ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi. 1. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990; eccesso di potere per illogicita' e disparita' di trattamento. Rileva il ricorrente che, con la legge n. 341/1990, il legislatore avrebbe ridisegnando complessivamente l'intera struttura degli ordinamenti didattici universitari e cosi', accanto a norme destinate ad introdurre nuovi curriculum e nuove funzioni all'interno dell'universita', avrebbe previsto alcune norme destinate a ridefinire i compiti didattici del personale universitario. In particolare, con l'art. 12, si precisano i compiti didattici dei ricercatori universitari in modo tale che risulterebbe affermata in modo pieno la loro partecipazione alla funzione docente fino al punto di consentire la possibilita' di tenere corsi per supplenza. Rileva al riguardo il ricorrente che tale definizione di compiti didattici per espressa disposizione dell'art. 12 integrerebbe i compiti di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 382/1980. A fronte di tali norme, l'art. 16, primo comma, della legge n. 341/1990 recita testualmente: "nella presente legge, nelle dizioni ricercatori e ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1990 alla data di entrata in vigore del predetto decreto". Comparando tale equiparazione con il disposto del citato art. 12, ne conseguirebbe la volonta' del legislatore di affidare ai tecnici laureati i medesimi compiti dei ricercatori. Rileva inoltre il ricorrente che l'art. 12 impone agli organi responsabili della programmazione di assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori, configurando pertanto tale attivita' di docenza come un nuovo ed importante compito anche per le categorie equiparate sopra ricordate. Alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe evidente la volonta' del legislatore di equiparare sotto ogni aspetto i tecnici laureati ai ricercatori. 2. - Violazione di legge per illegittimita' costituzionale in parte qua degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. L'eccezione di legittimita' costituzionale viene proposta dal ricorrente in via subordinata ed incidentale rispetto al motivo sopra esposto. Come si e' evidenzato nel precedente motivo di ricorso, con le ricordate norme della legge n. 341/1990, il legislatore avrebbe affidato ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 gli stessi compiti dei ricercatori confermati. A fronte di tale equiparazione sul piano dei doveri non vi sarebbe un corrispondente riconoscimento dei diritti ed in particolare del diritto ad una retribuzione commisurata ai nuovi doveri imposti dalle norme citate. Al riguardo il ricorrente ricorda che il legislatore ha espressamente imposto all'amministrazione universitaria di "assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico" (art. 12, terzo comma legge n. 341/1990). Tale previsione fugherebbe ogni dubbio sul fatto che i compiti assegnati sono da considerarsi a tutti gli effetti rientranti negli impegni previsti dalle norme dello status giuridico dei tecnici laureati di cui sopra e che tali compiti non sono facoltativi bensi' obbligatori, ove richiesti. Rileva altresi' il ricorrente che la portata del piu' volte citato art. 12 non sarebbe limitata all'attribuzione ai ricercatori della possibilita' di tenere per supplenza dei corsi di insegnamento ma estenderebbe la propria portata a tutti i compiti di questa figura, rappresentandone percio' una integrale ridefinizione. Sarebbe pertanto evidente la illegittimita' costituzionale sollevata in relazione alla posizione dei tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 perche' ad essi sarebbero affidati cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 perche' ad essi sarebbero affidati i medesimi compiti dei ricercatori, ma non il medesimo status giuridico ne' tantomeno la medesima retribuzione. In ogni caso, rileva ancora il ricorrente che, quand'anche non si volesse accedere alla tesi esposta, ulteriore profilo di illegittimita' si appaleserebbe considerando la posizione di tali dipendenti dell'amministrazione universitaria con quella degli altri tecnici laureati che, non avendo i requisiti richiesti, non avrebbero i compiti sopra descritti ma conserverebbero eguale status e trattamento economico. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio controdeducendo alle argomentazioni del ricorrente e chiedendo una pronuncia di reiezione. All'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997, presente il patrocinatore del ricorrente, il ricorso e' stato spedito in decisione. D i r i t t o Il ricorrente, dipendente dell'Universita' degli studi di Bologna con la qualifica di tecnico laureato, impugna il provvedimento con il quale il rettore dell'universita' ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere l'annotazione sullo stato di servizio del nuovo status giuridico ed il migliore trattamento economico dei ricercatori confermati di pari anzianita' in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'amministrazione ha motivato la sua decisione asserendo che la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge n. 341/1990 non intenderebbe attribuire ai tecnici laureati in possesso dei predetti requisiti lo status giuridico ed economico dei ricercatori bensi' solo equiparare le due categorie ai fini della possibilita' di svolgimento dell'attivita' di docenza di cui all'art. 12 della legge. Con il primo motivo si sostiene che la legge n. 341/1990 avrebbe prodotto, ai sensi dell'art. 16, una piena equiparazione delle mansioni affidate ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 a quella dei ricercatori. Ne deriverebbe l'automatica ridefinizione dello stato giuridico di tale categoria di tecnici laureati e il conseguente adeguamento della retribuzione. In base a tale premessa, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990, nonche' l'eccesso di potere per illogicita' e disparita' di trattamento dell'atto con il quale l'Universita' di Bologna ha respinto la domanda del ricorrente. Non puo' affermarsi che dagli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990 derivi un nuovo inquadramento dei tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, nel profilo professionale dei ricercatori universitari. Al contrario l'art. 16, nell'affermare che "nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di' ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 alla data di entrata in vigore del predetto decreto", effettua un'estensione della disciplina prevista per i ricercatori relativamente alle mansioni e ai compiti che essi sono chiamati a svolgere ad altre categorie di dipendenti; tale norma presuppone quindi che sia rimasta vigente la distinzione del profilo professionale dei ricercatori da quello degli assistenti di ruolo ad esaurimento e da quello dei tecnici laureati in possesso dei predetti requisiti. Conseguentemente, i tecnici laureati, pur in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 341/1990, non hanno il diritto di essere inquadrati come ricercatori confermati e pertanto va escluso che l'atto impugnato sia affetto da violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990. Ne' tantomeno puo' affermarsi che tale atto sia viziato da eccesso di potere per disparita' di trattamento e illogicita'. Infatti, la censura di disparita' di trattamento presuppone una attivita' in cui sussiste il potere di valutazione discrezionale dell'autorita' procedente (Cons. St. sez IV, 7 marzo 1994, n. 206; sez. VI, 13 gennaio 1994, n. 26; TAR Lazio Latina, 21 febbraio 1994, n. 218). Nell'ipotesi all'esame, invece, non emerge alcuna discrezionalita' dell'amministrazione che, nel respingere la richiesta presentata, non ha fatto altro che interpretare correttamente le norme vincolanti contenute nella legge. In via subordinata rispetto agli esposti motivi, il ricorrente ha sollevato la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nella parte in cui, pur determinando la descritta piena equiparazione di mansioni tra ricercatori e tecnici laureati, non prevedono per tali categorie il medesimo status giuridico e la stessa retribuzione. Osserva il Collegio che i citati artt. 2 e 16 comportano effettivamente la piena coincidenza tra le mansioni attribuite ai ricercatori e quelle attribuite ai tecnici laureati. L'art. 12, infatti, prende in considerazione molteplici aspetti dell'attivita' didattica, procedendo alla descrizione delle mansioni attribuite al ricercatore. L'art. 16 poi afferma che, ove la legge faccia riferimento ai ricercatori, il richiamo debba considerarsi esteso anche ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980. Pertanto non sembrano individuabili mansioni dei ricercatori che differiscano da quelle dei tecnici in possesso dei suddetti requisiti. Ne' puo' ritenersi che tale effetto derivi dall'art. 15, secondo comma della legge n. 341/1990; in esso si dice soltanto che l'attribuzione dei compiti didattici deve avvenire nel rispetto delle liberta' di insegnamento e delle specifiche competenze scientifiche degli interessati senza alcun riferimento al profilo delle mansioni. In base a tali premesse, gli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990, nella parte in cui non equiparano ricercatori e tecnici laureati dotati del requisito di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 quanto a status giuridico e retributivo, pur prevedendo per tali categorie identiche mansioni, appaiono in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. I suddetti articoli infatti, dettano un regime giuridico non rispettoso del principio di uguaglianza e di quello di imparziabilita'. Nell'ipotesi in esame infatti non emerge alcun elemento che, in base al criterio della ragionevolezza della scelta, possa giustificare una disparita' di trattamento tra i ricercatori e i tecnici in possesso dei citati requisiti, dato che la legge sembra disporre una totale coincidenza tra le mansioni proprie delle due categorie di dipendenti. Anche nel caso, poi, che fosse dato ravvisare l'esistenza di mansioni ulteriori attribuite ai ricercatori da norme diverse dal citato art. 12, e pertanto non estese anche ai tecnici laureati, esse avrebbero senz'altro carattere secondario rispetto a quelle descritte nell'art. 12, considerato il contenuto ampio e tendenzialmente onnicomprensivo dello stesso. Pertanto l'eventuale esistenza di tali ulteriori mansioni non sarebbe comunque in grado di giustificare la disparita' di trattamento introdotta dalla legge. Sotto il profilo strettamente retributivo, gli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990 appaiono in contrasto anche con l'art. 36 della Costituzione nella parte in cui esso attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualita' e quantita' del lavoro prestato. La retribuzione prevista dalla legislazione vigente per i tecnici laureati non sembra rispondere ai requisiti imposti dall'art. 36 ove corrisposta a quei soggetti che, pur avendo la qualifica di tecnici laureati svolgano in forza degli artt. 12 e 16 mansioni corrispondenti a quelle dei ricercatori. In tale evenienza, la retribuzione rispettosa dei criteri di cui all'art. 36 dovrebbe essere quella propria del profilo professionale del ricercatore; cio' anche considerando che, in caso contrario, i tecnici in possesso dei requisiti citati si vedrebbero corrisposta la stessa retribuzione degli altri tecnici, rispetto ai quali svolgono pero' mansioni diverse e superiori ai sensi degli artt. 12 e 16. Risultato che appare in palese contrasto con il criterio contenuto nell'art. 36 della Costituzione, oltre che con i principi di uguaglianza e imparzialita'. I citati artt. 12 e 16 sembrano infine confliggere con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo della violazione dei principi di buon andamento e di efficienza organizzativa della pubblica amministrazione. Infatti, la legge n. 341/1990 ha avuto anche la funzione oltre che di sanare con il riconoscimento giuridico situazioni di fatto instauratasi, anche di predisporre misure organizzative idonee a garantire la concreta possibilita' di pieno espletamento dell'attivita' didattica, i cui contenuti sono stati ridisegnati e in parte ampliati alla stessa legge. In quest'ottica deve essere vista anche l'equiparazione dei tecnici laureati ai ricercatori, in modo particolare sotto il profilo della possibilita' anche per i primi di avere in affidamento corsi o ulteriori moduli in base all'art. 12, comma terzo, tale disposizione precisa che questo tipo di incarichi puo' essere affidato solo con il consenso degli interessati i quali potrebbero determinarsi a non prestarlo, considerato che ad un aggravio di lavoro e di responsabilita' non corrisponderebbe un adeguamento retributivo e dello status giuridico. Cio' anche in considerazione che l'art. 12. comma terzo precisa che l'affidamento dei corsi non da' diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. Tale situazione potrebbe quindi determinare carenze nel personale necessario all'espletamento dei corsi previsti all'articolo in questione, pertanto le disposizioni in esame potrebbero frustrare l'efficienza e la corretta organizzazione della amministrazione universitaria. In definitiva, per le argomentazioni che precedono, e' sicuramente rilevante per il presente giudizio e risulta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Conseguentemente dovra' essere sospesa ogni decisione sulla controversia e la questione dovra' essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della legge 19 settenbre 1990 n. 341, in parte qua, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna l'11 febbraio 1997 Il presidente: Castiglione Il cons. rel. est.: Silvestri 97C1129