N. 687 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio - 19 settembre 1997

                                N. 687
  Ordinanza   emessa   l'11   febbraio   1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 19 settembre  1997)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Rinaldi Sergio
 e contro l'Universita' degli studi di Bologna ed altro.
 Istruzione  pubblica    -  Istruzione  universitaria  -  Incarichi di
    supplenza a titolo gratuito - Affidamento ai tecnici laureati  che
    hanno  svolto  alla data di entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio
    1980, n. 382 per almeno tre anni attivita' didattica e scientifica
    -  Esclusione  dei  tecnici  laureati  che  hanno  maturato  detto
    requisito  successivamente  a tale data - Irragionevole disparita'
    di trattamento di situazioni identiche in  base  a  mero  elemento
    temporale    -   Incidenza   sui   principi   della   retribuzione
    proporzionata ed adeguata e  di  imparzialita'  e  buon  andamento
    della p.a.
 (Legge 19 settembre 1990, n. 341, (recte: 19 novembre 1990)).
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.42 del 15-10-1997 )
                      IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha  pronunciato  la  seguente  sentenza  sul  ricorso  n. 1928/1991
 proposto a Sergio Rinaldi rappresentato  e  difeso  dal  dott.  proc.
 Patrizio  Trifoni  presso il cui studio in Bologna piazza Malpighi n.
 4/3 e' elettivamente domiciliato; contro l'Universita' degli studi di
 Bologna   in   persona   del   rettore   pro-tempore:   il  Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona
 del   Ministro   pro-tempore,   entrambi   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna nei cui uffici in
 Bologna,  via  Guido  Reni  n.  4  sono  domiciliati  per  legge, per
 l'annullamento del provvedimento datato  2  luglio  1991,  protocollo
 19593,  con cui il rettore dell'Universita' degli studi di Bologna ha
 rigettato l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere, conseguentemente
 all'entrata in vigore delle norme di cui alla legge 19 novembre 1990,
 n. 341, l'annotazione  sullo  stato  di  servizio  del  nuovo  status
 giuridico  ed  il  migliore  trattamento  economico  dei  ricercatori
 confermati di pari anzianita';
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
   Udito, alla pubblica  udienza  dell'11  febbraio  1997,  l'avv.  P.
 Trifoni per il ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  ricorrente  espone di essere dipendente della Universita' degli
 studi di Bologna con la qualifica di tecnico laureato a far tempo dal
 1966.
   In tale veste, in forza del disposto dell'art.  50  del  d.P.R.  11
 luglio  1980,  n. 382, partecipo' alla seconda tornata dei giudizi di
 idoneita' a professore associato, con esito negativo.
   In data 28 marzo 1991, in forza del disposto degli artt.  12  e  16
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  ha presentato istanza al
 rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna  per   ottenere:
 l'attestazione  del  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 50 del
 d.P.R. n. 382/1990; l'annotazione del nuovo status  conseguente  alle
 norme   citate   sullo  stato  di  servizio;  la  corresponsione  del
 trattamento economico dei ricercatori confermati di pari anzianita.
   A tale istanza l'amministrazione ha  risposto  adducendo  che,  per
 quanto  riguarda  la certificazione del possesso dei requisiti di cui
 all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, la competenza incombe al  preside
 della  facolta'  e,  per  quanto  riguarda  le  altre  richieste,  le
 disposizioni citate  non  intendono  affatto  attribuire  ai  tecnici
 laureati  lo  status giuridico ed economico di ricercatore.  A parere
 dell'amministrazione infatti  l'equiparazione  disposta  dalla  legge
 opererebbe  solo ai fini dell'attivita' di docenza di cui all'art. 12
 della legge n. 341/1990.  Avverso tale provvedimento il sig.  Rinaldi
 ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi.
   1.  -  Violazione  e  falsa  applicazione degli artt. 12 e 16 della
 legge n. 341/1990; eccesso di potere per illogicita' e disparita'  di
 trattamento.
   Rileva  il ricorrente che, con la legge n. 341/1990, il legislatore
 avrebbe  ridisegnando  complessivamente  l'intera   struttura   degli
 ordinamenti didattici universitari e cosi', accanto a norme destinate
 ad   introdurre   nuovi   curriculum  e  nuove  funzioni  all'interno
 dell'universita',  avrebbe  previsto   alcune   norme   destinate   a
 ridefinire  i  compiti  didattici  del  personale universitario.   In
 particolare, con l'art. 12, si  precisano  i  compiti  didattici  dei
 ricercatori  universitari  in modo tale che risulterebbe affermata in
 modo pieno la loro partecipazione alla funzione docente fino al punto
 di  consentire la possibilita' di tenere corsi per supplenza.  Rileva
 al riguardo il ricorrente che tale definizione di  compiti  didattici
 per  espressa disposizione dell'art. 12 integrerebbe i compiti di cui
 all'art. 32 del d.P.R. n. 382/1980.  A fronte di tali  norme,  l'art.
 16, primo comma, della legge n.  341/1990 recita testualmente: "nella
 presente legge, nelle dizioni ricercatori e ricercatori confermati si
 intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento
 e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50
 del  d.P.R.  n.  382/1990 alla data di entrata in vigore del predetto
 decreto".
   Comparando tale equiparazione con il disposto del citato  art.  12,
 ne  conseguirebbe  la volonta' del legislatore di affidare ai tecnici
 laureati i medesimi compiti dei ricercatori.
   Rileva inoltre il ricorrente  che  l'art.  12  impone  agli  organi
 responsabili    della   programmazione   di   assicurare   la   piena
 utilizzazione  nelle  strutture  didattiche  dei  professori  e   dei
 ricercatori,  configurando pertanto tale attivita' di docenza come un
 nuovo ed importante compito anche per le categorie  equiparate  sopra
 ricordate.
   Alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe evidente la volonta' del
 legislatore  di  equiparare  sotto ogni aspetto i tecnici laureati ai
 ricercatori.
   2. - Violazione di legge per illegittimita' costituzionale in parte
 qua degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990,  per  contrasto  con
 gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
   L'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  viene  proposta  dal
 ricorrente in via subordinata ed incidentale rispetto al motivo sopra
 esposto.
   Come si e' evidenzato nel precedente  motivo  di  ricorso,  con  le
 ricordate  norme  della  legge  n.  341/1990,  il legislatore avrebbe
 affidato ai  tecnici  laureati  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
 all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 gli stessi compiti dei ricercatori
 confermati.
   A  fronte di tale equiparazione sul piano dei doveri non vi sarebbe
 un corrispondente riconoscimento dei diritti ed  in  particolare  del
 diritto ad una retribuzione commisurata ai nuovi doveri imposti dalle
 norme  citate.   Al riguardo il ricorrente ricorda che il legislatore
 ha  espressamente  imposto   all'amministrazione   universitaria   di
 "assicurare  la  piena  utilizzazione  nelle strutture didattiche dei
 professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni  previsti
 dalle  rispettive  norme  di  stato  giuridico" (art. 12, terzo comma
 legge n. 341/1990).  Tale previsione fugherebbe ogni dubbio sul fatto
 che i compiti assegnati sono da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti
 rientranti  negli impegni previsti dalle norme dello status giuridico
 dei tecnici laureati di  cui  sopra  e  che  tali  compiti  non  sono
 facoltativi bensi' obbligatori, ove richiesti.
   Rileva  altresi' il ricorrente che la portata del piu' volte citato
 art. 12 non sarebbe limitata all'attribuzione  ai  ricercatori  della
 possibilita'  di  tenere  per  supplenza dei corsi di insegnamento ma
 estenderebbe la propria portata a tutti i compiti di  questa  figura,
 rappresentandone percio' una integrale ridefinizione.
   Sarebbe   pertanto   evidente   la   illegittimita'  costituzionale
 sollevata  in  relazione  alla  posizione  dei  tecnici  laureati  in
 possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980
 perche' ad essi sarebbero affidati cui  all'art.  50  del  d.P.R.  n.
 382/1980  perche'  ad  essi sarebbero affidati i medesimi compiti dei
 ricercatori, ma non il medesimo status  giuridico  ne'  tantomeno  la
 medesima retribuzione.
   In  ogni  caso, rileva ancora il ricorrente che, quand'anche non si
 volesse  accedere   alla   tesi   esposta,   ulteriore   profilo   di
 illegittimita'  si  appaleserebbe  considerando  la posizione di tali
 dipendenti dell'amministrazione universitaria con quella degli  altri
 tecnici laureati che, non avendo i requisiti richiesti, non avrebbero
 i   compiti  sopra  descritti  ma  conserverebbero  eguale  status  e
 trattamento economico.
   Le  amministrazioni  intimate  si  sono  costituite   in   giudizio
 controdeducendo  alle  argomentazioni  del ricorrente e chiedendo una
 pronuncia di reiezione.
   All'udienza   pubblica   dell'11   febbraio   1997,   presente   il
 patrocinatore   del  ricorrente,  il  ricorso  e'  stato  spedito  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il ricorrente, dipendente dell'Universita' degli studi  di  Bologna
 con la qualifica di tecnico laureato, impugna il provvedimento con il
 quale  il  rettore dell'universita' ha rigettato la sua istanza volta
 ad ottenere l'annotazione sullo stato di servizio  del  nuovo  status
 giuridico  ed  il  migliore  trattamento  economico  dei  ricercatori
 confermati di pari anzianita' in applicazione della legge 19 novembre
 1990,  n.  341.  L'amministrazione  ha  motivato  la  sua   decisione
 asserendo  che  la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge n.
 341/1990 non intenderebbe attribuire ai tecnici laureati in  possesso
 dei   predetti   requisiti  lo  status  giuridico  ed  economico  dei
 ricercatori bensi' solo equiparare le due  categorie  ai  fini  della
 possibilita' di svolgimento dell'attivita' di docenza di cui all'art.
 12 della legge.
   Con  il  primo  motivo si sostiene che la legge n. 341/1990 avrebbe
 prodotto, ai  sensi  dell'art.  16,  una  piena  equiparazione  delle
 mansioni  affidate  ai  tecnici laureati in possesso dei requisiti di
 cui all'art.   50 del d.P.R. 11 luglio 1980,  n.  382  a  quella  dei
 ricercatori.
   Ne  deriverebbe l'automatica ridefinizione dello stato giuridico di
 tale categoria di tecnici laureati e il conseguente adeguamento della
 retribuzione.
   In  base  a  tale  premessa,  si  deduce  la  violazione  e   falsa
 applicazione  degli  artt.  12  e 16 della legge n. 341/1990, nonche'
 l'eccesso di potere  per  illogicita'  e  disparita'  di  trattamento
 dell'atto  con  il  quale  l'Universita'  di  Bologna  ha respinto la
 domanda del ricorrente.
   Non puo' affermarsi che dagli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990
 derivi un nuovo inquadramento dei tecnici laureati  in  possesso  dei
 requisiti  di  cui  all'art.  50  del d.P.R. n. 382/1980, nel profilo
 professionale dei ricercatori universitari.
   Al  contrario  l'art.  16,  nell'affermare   che   "nelle   dizioni
 ricercatori  o  ricercatori  confermati  si  intendono comprese anche
 quelle di assistenti di' ruolo ad esaurimento e di  tecnici  laureati
 in  possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio
 1980  n.  382  alla  data di entrata in vigore del predetto decreto",
 effettua un'estensione della disciplina prevista  per  i  ricercatori
 relativamente  alle  mansioni  e  ai compiti che essi sono chiamati a
 svolgere ad altre categorie  di  dipendenti;  tale  norma  presuppone
 quindi   che   sia   rimasta   vigente  la  distinzione  del  profilo
 professionale dei ricercatori da quello degli assistenti di ruolo  ad
 esaurimento e da quello dei tecnici laureati in possesso dei predetti
 requisiti.
   Conseguentemente, i tecnici laureati, pur in possesso dei requisiti
 di  cui  all'art. 16 della legge n. 341/1990, non hanno il diritto di
 essere inquadrati come ricercatori confermati e pertanto  va  escluso
 che  l'atto  impugnato sia affetto da violazione e falsa applicazione
 degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990.
   Ne' tantomeno puo' affermarsi che tale atto sia viziato da  eccesso
 di  potere  per  disparita' di trattamento e illogicita'. Infatti, la
 censura di disparita' di trattamento presuppone una attivita' in  cui
 sussiste   il  potere  di  valutazione  discrezionale  dell'autorita'
 procedente (Cons. St. sez IV, 7 marzo  1994,  n.  206;  sez.  VI,  13
 gennaio 1994, n. 26; TAR Lazio Latina, 21 febbraio 1994, n. 218).
   Nell'ipotesi  all'esame, invece, non emerge alcuna discrezionalita'
 dell'amministrazione che, nel respingere la richiesta presentata, non
 ha fatto altro che interpretare  correttamente  le  norme  vincolanti
 contenute nella legge.
   In  via  subordinata rispetto agli esposti motivi, il ricorrente ha
 sollevato la questione di illegittimita' costituzionale  degli  artt.
 12  e  16 della legge n. 341/1990 per violazione degli artt.  3, 36 e
 97 della  Costituzione  nella  parte  in  cui,  pur  determinando  la
 descritta  piena  equiparazione di mansioni tra ricercatori e tecnici
 laureati,  non  prevedono  per  tali  categorie  il  medesimo  status
 giuridico e la stessa retribuzione.
   Osserva   il  Collegio  che  i  citati  artt.  2  e  16  comportano
 effettivamente la piena coincidenza tra  le  mansioni  attribuite  ai
 ricercatori e quelle attribuite ai tecnici laureati.
   L'art.  12,  infatti,  prende  in considerazione molteplici aspetti
 dell'attivita' didattica, procedendo alla descrizione delle  mansioni
 attribuite  al  ricercatore.  L'art. 16 poi afferma che, ove la legge
 faccia riferimento ai ricercatori,  il  richiamo  debba  considerarsi
 esteso  anche  ai  tecnici  laureati in possesso dei requisiti di cui
 all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980.
   Pertanto non sembrano individuabili mansioni  dei  ricercatori  che
 differiscano   da   quelle  dei  tecnici  in  possesso  dei  suddetti
 requisiti.
   Ne' puo' ritenersi che tale effetto derivi  dall'art.  15,  secondo
 comma  della  legge  n.  341/1990;  in  esso  si  dice  soltanto  che
 l'attribuzione dei compiti didattici deve avvenire nel rispetto delle
 liberta' di insegnamento e delle specifiche  competenze  scientifiche
 degli interessati senza alcun riferimento al profilo delle mansioni.
   In base a tali premesse, gli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990,
 nella  parte  in  cui  non  equiparano ricercatori e tecnici laureati
 dotati del requisito di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 quanto
 a status giuridico e retributivo, pur prevedendo per  tali  categorie
 identiche  mansioni, appaiono in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
   I  suddetti  articoli  infatti,  dettano  un  regime  giuridico non
 rispettoso  del   principio   di   uguaglianza   e   di   quello   di
 imparziabilita'.
   Nell'ipotesi  in  esame  infatti  non emerge alcun elemento che, in
 base  al  criterio   della   ragionevolezza   della   scelta,   possa
 giustificare  una  disparita'  di  trattamento  tra i ricercatori e i
 tecnici in possesso dei citati requisiti, dato che  la  legge  sembra
 disporre  una  totale  coincidenza  tra le mansioni proprie delle due
 categorie di dipendenti.
   Anche nel caso,  poi,  che  fosse  dato  ravvisare  l'esistenza  di
 mansioni  ulteriori  attribuite  ai  ricercatori da norme diverse dal
 citato art.  12, e pertanto non estese  anche  ai  tecnici  laureati,
 esse  avrebbero  senz'altro  carattere  secondario  rispetto a quelle
 descritte  nell'art.     12,  considerato  il   contenuto   ampio   e
 tendenzialmente onnicomprensivo dello stesso.
   Pertanto  l'eventuale  esistenza  di  tali  ulteriori  mansioni non
 sarebbe  comunque  in  grado  di  giustificare   la   disparita'   di
 trattamento introdotta dalla legge.
   Sotto  il profilo strettamente retributivo, gli artt. 12 e 16 della
 legge n. 341/1990 appaiono in contrasto anche  con  l'art.  36  della
 Costituzione  nella  parte  in  cui esso attribuisce al lavoratore il
 diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualita'  e  quantita'
 del lavoro prestato.
   La  retribuzione  prevista dalla legislazione vigente per i tecnici
 laureati non sembra rispondere ai requisiti imposti dall'art. 36  ove
 corrisposta  a  quei soggetti che, pur avendo la qualifica di tecnici
 laureati  svolgano  in  forza  degli   artt.   12   e   16   mansioni
 corrispondenti a quelle dei ricercatori.
   In  tale  evenienza,  la retribuzione rispettosa dei criteri di cui
 all'art. 36 dovrebbe essere quella propria del profilo  professionale
 del  ricercatore;  cio'  anche considerando che, in caso contrario, i
 tecnici in possesso dei requisiti citati si vedrebbero corrisposta la
 stessa retribuzione degli altri tecnici, rispetto ai  quali  svolgono
 pero'  mansioni  diverse  e  superiori  ai sensi degli artt. 12 e 16.
 Risultato che appare in palese contrasto con  il  criterio  contenuto
 nell'art.  36  della  Costituzione,  oltre  che  con  i  principi  di
 uguaglianza e imparzialita'.
   I citati artt. 12 e 16 sembrano infine confliggere  con  l'art.  97
 della  Costituzione sotto il profilo della violazione dei principi di
 buon  andamento  e  di  efficienza   organizzativa   della   pubblica
 amministrazione.    Infatti,  la  legge n. 341/1990 ha avuto anche la
 funzione  oltre  che  di  sanare  con  il  riconoscimento   giuridico
 situazioni   di  fatto  instauratasi,  anche  di  predisporre  misure
 organizzative idonee a garantire la concreta  possibilita'  di  pieno
 espletamento  dell'attivita'  didattica,  i  cui contenuti sono stati
 ridisegnati e in parte ampliati alla stessa legge.
   In quest'ottica deve essere vista anche l'equiparazione dei tecnici
 laureati ai ricercatori, in modo particolare sotto il  profilo  della
 possibilita'  anche  per  i  primi  di  avere  in affidamento corsi o
 ulteriori moduli in base all'art. 12, comma terzo, tale  disposizione
 precisa che questo tipo di incarichi puo' essere affidato solo con il
 consenso  degli  interessati  i  quali  potrebbero determinarsi a non
 prestarlo,  considerato  che  ad  un  aggravio   di   lavoro   e   di
 responsabilita'  non  corrisponderebbe  un  adeguamento retributivo e
 dello  status giuridico.  Cio' anche in considerazione che l'art. 12.
 comma terzo precisa che l'affidamento dei corsi non  da'  diritto  ad
 alcuna riserva di posti nei concorsi.
   Tale  situazione  potrebbe quindi determinare carenze nel personale
 necessario  all'espletamento  dei  corsi  previsti  all'articolo   in
 questione,  pertanto  le  disposizioni  in esame potrebbero frustrare
 l'efficienza  e  la  corretta  organizzazione  della  amministrazione
 universitaria.
   In  definitiva, per le argomentazioni che precedono, e' sicuramente
 rilevante per il  presente  giudizio  e  risulta  non  manifestamente
 infondata  la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12
 e 16 della legge n. 341/1990 per contrasto con gli artt. 3, 36  e  97
 della Costituzione.
   Conseguentemente   dovra'   essere  sospesa  ogni  decisione  sulla
 controversia e la questione dovra' essere demandata al giudizio della
 Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948,  n.  1  e  23  della
 legge  11  marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito,
 nel merito e sulle spese, ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la questione di costituzionalita' della legge 19 settenbre
 1990 n. 341, in parte qua, per contrasto con gli articoli 3, 36 e  97
 della  Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Bologna l'11 febbraio 1997
                       Il presidente: Castiglione
                                         Il cons. rel. est.: Silvestri
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