Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".(GU n.242 del 16-10-1997)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Bonfils Patricia, nata a Chamalieres (F) il 25 aprile 1964, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "avocat" di cui e' in possesso, come attestato dell'Ordre des avocats di Parigi ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale; Considerato che l'istante e' provvista dalla "maiitrise en droit" indirizzo "droit international et droit europeen" conseguita il 6 luglio 1988 presso l'Universita' degli studi di Parigi II; Considerato che l'istante ha altresi' conseguito il "dipl'me d'etudes superieurs specialisees" nel settore "commerce international" in data 20 novembre 1990 presso l'Universita' degli studi Parigi X-Nanterre; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata; Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Alla sig.ra Bonfils Patricia, nata a Chamalieres (F) il 25 aprile 1964, cittadina francese, e' riconosciuto il titolo professionale di "avocat" di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 7 ottobre 1997 Il direttore generale: Hinna Danesi