MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 1997 

  Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica "Valle  del Tirso"  prodotti nel  territorio della
regione Sardegna.
(GU n.242 del 16-10-1997)

                            IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1985 di riconoscimento della
indicazione  geografica  "Valle del  Tirso"  per  i vini  da  tavola,
prodotti nel  corrispondente territorio,  che autorizza,  a decorrere
dalla vendemmia  1985, l'uso del vitigno  "Vernaccia" a completamento
del nome "Valle del Tirso";
  Vista  la  richiesta  presentata dalla  regione  autonoma  Sardegna
tendente ad ottenere il  riconoscimento delle indicazioni geografiche
tipiche  "Barbagia",   "Colli  del  Limbara",   "Marmilla",  "Nurra",
"Ogliastra",   "Parteolla",   "Planargia",  "Provincia   di   Nuoro",
"Romangia",  "Sibiola",  "Tharros",  "Trexenta", "Valle  del  Tirso",
"Valli di  Porto Pino", "Isola dei  Nuraghi" per i vini  prodotti nel
territorio della regione Sardegna e il divieto, contenuto nell'art. 7
dei disciplinari di produzione proposti,  di fare riferimento al nome
del vitigno "Vernaccia" per  tutte le indicazioni geografiche tipiche
per  le  quali si  chiedeva  il  riconoscimento, ad  eccezione  della
indicazione geografica tipica "Valle del Tirso";
  Visto il  proprio decreto 12 ottobre  1995 con il quale  sono state
riconosciute  le indicazioni  geografiche tipiche  "Barbagia", "Colli
del   Limbara",   "Marmilla",  "Nurra",   "Ogliastra",   "Parteolla",
"Planargia", "Provincia di  Nuoro", "Romangia", "Sibiola", "Tharros",
"Trexenta",  "Valle del  Tirso", "Valli  di Porto  Pino", "Isola  dei
Nuraghi" per i vini prodotti  nel territorio della regione Sardegna e
sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visti in  particolare gli articoli  2 dei predetti  disciplinari di
produzione nei quali e' stato previsto il divieto di fare riferimento
al nome  del vitigno  "Vernaccia" nella designazione  e presentazione
dei  vini ad  indicazione geografica  tipica prodotti  nel territorio
della regione Sardegna;
  Vista l'istanza presentata dagli  interessati tendente a modificare
il  disciplinare di  produzione  dei vini  ad indicazione  geografica
tipica "Valle del Tirso" mediante  l'eliminazione del divieto di fare
riferimento,  nella designazione  e presentazione  di detti  vini, al
nome del vitigno "Vernaccia";
  Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma Sardegna
alla reintegrazione  del riferimento al nome  del vitigno "Vernaccia"
nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica
tipica "Valle del Tirso";
  Visti il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini sulla  richiesta sopra  indicata e  la
proposta  del  citato  Comitato  di  modificare  il  disciplinare  di
produzione  dei  vini ad  indicazione  geografica  tipica "Valle  del
Tirso", pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale n. 228  del 30 settembre
1997;
  Ritenuto di  doversi provvedere in conformita'  del suddetto parere
di  detto Comitato  alla emanazione  di disposizioni  modificative di
quelle  contenute   nel  disciplinare  di  produzione   dei  vini  ad
indicazione geografica tipica in questione;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le approvazioni  dei disciplinari  di produzione  si provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Al terzo comma dell'art. 2  del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione  geografica tipica  "Valle del  Tirso" -  Annesso "O",
approvato con decreto dirigenziale 12  ottobre 1995 sono eliminate le
parole "e Vernaccia".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 ottobre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi