N. 696 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1996- 19 settembre 1997

                                N. 696
  Ordinanza   emessa   il   3   ottobre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 19 settembre  1997)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la Lombardia sul ricorso proposto da Fare' Ferdinando
 contro il comune di Milano
 Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia  residenziale
    pubblica    -    Regione    Lombardia    -    Prevista   decadenza
    dall'assegnazione    dell'alloggio    comunale    nei    confronti
    dell'assegnatario  titolare  di  diritto  di  proprieta'  o  altro
    diritto reale su alloggi  o  altri  beni  immobili  produttivi  di
    reddito  superiore  al  limite  posto  per  l'accesso all'edilizia
    residenziale pubblica - Deteriore trattamento  rispetto  a  quanto
    previsto  per  l'assegnatario  titolare di redditi di altra natura
    che puo' essere dichiarato decaduto solo se tali redditi  superino
    il  doppio  del  limite  per  l'accesso  - Contrasto con i criteri
    direttivi statali quanto  al  riferimento  nella  legge  regionale
    impugnata  alla titolarita' non solo alloggi ma di ogni altro bene
    immobile.
 (Legge 5 agosto 1978, n. 457 art.  2,  comma  secondo,  n.  2;  legge
    regione  Lombardia  5 dicembre 1983, n. 91, artt. 22, comma primo,
    lett. e) e f), e 2, comma primo, lett. d)).
 (Cost., artt. 3, 115, 117 e 118).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3645  del  1996
 proposto da Fare' Ferdinando, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara
 De  Florio  presso  il  cui  studio  in  Milano,  via  P. Calvi 3, e'
 elettivamente domiciliato, contro il comune di Milano in persona  del
 sindaco  pro-tempore  rappresentato  e difeso dagli avv.ti Maria Rita
 Surano, Franco Garbin ed Elena Ferradini elettivamente domiciliato in
 Milano, via della Guastalla  8,  presso  gli  uffici  dell'Avvocatura
 comunale, e nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari
 della provincia di Milano, non costituito, per l'annullamento, previa
 sospensione  dell'esecuzione, del provvedimento del 4 giugno 1996, di
 decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP sito in Milano, via  De
 Pretis 55.
   Visto  il  ricorso  con  i  relativi  allegati  nonche'  l'atto  di
 costituzione in giudizio del comune;
   Visti gli atti tutti di causa;
   Designata relatore la dott.ssa Silvia La Guardia;
   Uditi, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 1996, i  procuratori
 delle parti;
   Ritenuto quanto segue
                            Fatto e diritto
   Il  ricorrente  agisce per l'annullamento, previa sospensione della
 esecuzione, del provvedimento del comune di Milano di data  4  giugno
 1996, notificato il 17 giugno 1996, con il quale e' stata disposta la
 sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP sito in Milano, via
 De Petris n. 55.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 693/1997).
 97C1138