N. 697 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1997

                                N. 697
  Ordinanza  emessa  il  28  maggio  1997  dal  pretore  di Milano nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Mura  Luigi  e  la  S.p.a   Soc.
 Pneumatici Pirelli
 Processo  civile  -  Modifiche  normative  - Disciplina transitoria -
    Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Possibilita',  nel
    procedimento   davanti   al   pretore,   di  ordinare  l'immediata
    discussione della causa e di pronunciare la  sentenza  al  termine
    della  discussione,  ai  sensi  dell'art. 315 del codice procedura
    civile - Mancata  previsione  -  Irragionevolezza  -  Lesione  del
    principio  di  eguaglianza e del diritto di azione - Incidenza sul
    principio  di  imparzialita'  e  buon  andamento  della   pubblica
    amministrazione.
 (Legge  26  novembre 1990, n. 353, art. 90, modificato dalla legge 20
    dicembre 1995, n. 534, art. 9).
 (Cost., artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 97, comma primo).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Esaminati gli atti e i documenti di causa sciogliendo  la  riserva,
 letta l'istanza di assegnazione a sentenza che precede;
   Rilevato  che  trattasi  di causa di pronta e semplice risoluzione,
 tale da consigliarne la decisione con sentenza contestuale,  ex  art.
 315 c.p.c., a seguito di discussione orale;
   Ritenuto,  d'ufficio,  che  non  e'  manifestamente  infondata, con
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma  e  97,  primo
 comma,  Costituzione,  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 90 legge 26 novembre 1990 n. 353, come modificato dall'art.
 9 legge 20 dicembre 1995 n. 534, laddove non prevede che, ai  giudizi
 pendenti  alla  data  del 30 aprile 1995, si applichi, oltre all'art.
 186-quater c.p.c., altresi' l'art. 315 (nuovo testo) c.p.c.;
     che, pertanto, la disciplina transitoria delineata  dal  comma  1
 dell'art.   90  legge  n.  353/90  appare  inficiata  da  difetto  di
 ragionevolezza e disparita' ingiustificata  di  trattamento  di  casi
 analoghi, venendo a tradire, in parte qua, lo spirito deflazionatorio
 della   litigiosita'  pendente  cui  e'  ispirata  la  riforma  della
 procedura civile, la ratio legis della quale e', con  ogni  evidenza,
 esplicitamente    intesa    a    favorire   il   rapido   smaltimento
 dell'arretrato, nonche' il  risparmio  delle  energie  processuali  e
 l'abbattimento dei relativi tempi.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  e 136 della Costituzione, nonche' l'art. 23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alle  parti,  al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
 Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Data in Milano, addi' 28 maggio 1997
                        Il v. pretore on.: Meoli
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