N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo - 24 settembre 1997
N. 700 Ordinanza emessa il 4 marzo 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 1997) dalla commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto dalla S.I.C.A.M.B. S.p.a. (Soc. Ital. Costruz. Aeronautica Martin Baker) contro l'Ufficio U.T.E. di Latina. Tributi in genere - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Imposta di registro - Imposta sui redditi per rendite da "fabbricati a destinazione speciale" - Valore dell'immobile a fini fiscali - Determinazione, per l'I.C.I. e per l'imposta di registro, mediante applicazione di moltiplicatore fisso alle rendite catastali e, per l'imposta sui redditi, mediante stima diretta da parte dell'U.T.E. - Diversita' degli importi risultanti, rispetto ad uno stesso immobile - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacita' contributiva. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5, comma 2; d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, in relazione al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34, comma 1; d.-lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 10; d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.43 del 22-10-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. Appelli 12205/96, depositato il 14 luglio 1995, avverso la sentenza n. 30/02/95, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Latina, dalla S.I.C.A.M.B. S.p.a. - Soc. Ital. Costruz. Aeronautica Martyn Baker, residente a Latina, in via Eschido, controparti: Ufficio U.T.E. di Latina. f a t t o Con riferimento n. 8729 del 15 ottobre 1991, l'Ufficio tecnico erariale di Latina comunicava alla S.I.C.A.M.B. S.p.a. l'attribuzione della rendita catastale relativa ad una porzione di immobile di tipo industriale, sito in via Eschido, del comune capoluogo. A tale immobile a destinazione speciale, censito in cat. D/7, veniva inizialmente attribuita la rendita catastale di L. 169.680.000. Avverso l'atto dell'U.T.E. la S.I.C.A.M.B. proponeva ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Latina, eccependo l'assoluta enormita' ed eccessivita' della rendita attribuita, con particolare riferimento al valore patrimoniale dell'immobile determinabile agli effetti fiscali, applicando alla rendita stessa il coefficiente previsto. In sede di discussione del ricorso l'U.T.E. proponeva una nuova rendita determinata in L. 148.095.000, anche a seguito di ulteriori considerazioni portate a conoscenza della parte ed anche in base a quanto emerso dal sopralluogo deciso dai primi giudici, per un migliore approfondimento della controversIa. L'adita commissione di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la categoria D/7 e determinando la rendita catastale in L. 148.095.000, cioe' quella cui era pervenuto l'U.T.E. per stima diretta del valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 1142/49, applicando il saggio d'interesse del 2,50% al valore capitale determinato in L. 5.923.800.000. Con appello principale presentato in data 14 maggio 1995 alla commissione tributaria di primo grado di Latina la S.I.C.A.M.B. S.p.a. impugnava la decisione con cui era stata determinata la predetta rendita catastale. L'appellante preliminarmente sottolineava gli effetti perversi e distorsivi che i valori fiscali ottenuti con l'applicazione di detta rendita avrebbero prodotto in capo al contribuente, violando, tra l'altro, il principio costituzionale della capacita' contributiva. Passava poi ad esaminare tutti i parametri e i metodi previsti dalla vigente normativa, applicabili per determinare i valori patrimoniali agli effetti dell'I.S.I. - Imposta straordinaria immobiliare, dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, e quelli previsti per l'imposta di registro, applicabili anche all'INVIM. Concludeva anche con note successive, chiedendo peliminarmente alla commissione, accertato il contrasto giurisdizionale, di dichiarare non manifestamente infondata la relativa questione di illegittimita' costituzionale, con ogni conseguente provvedimento. Controdeduceva l'Ufficio tecnico erariale di Latina, ripercorrendo puntualmente l'iter seguito per l'attribuzione dell'impugnata rendita catastale, di cui chiedeva la conferma. Infine, l'U.T.E. riteneva condivisibile la presunta questione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'appellante. All'udienza del 5 febbraio 1997 la deliberazione veniva rinviata a norma dell'art. 35, d.P.R. n. 546/1992 ed il 4 marzo 1997 la causa passava in decisione. d i r i t t o Il Collegio ritiene che la decisione sul merito dell'appello in esame non possa essere adottata senza la previa soluzione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla S.I.C.A.M.B. S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Sbarbaro. La questione dl legittimita' costituzionale prospettata dall'appellante e ritenuta condivisibile dall'Ufficio tecnico erariale di Latina, si fonda sul contrasto giurisdizionale tra l'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, relativamente all'I.C.I., il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1996, n. 131 (t.u. imposta registro), nei quali viene definito il c.d. "Moltiplicatore", e l'art. 34, primo comma, del t.u. delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. n. 917/1986, in tema di attribuzione rendite per "fabbricati a destinazione speciale", con l'art. 10 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514 che disciplina la "stima diretta", con l'art. 29 del d.P.R. n. 1142/1949. In tema di I.S.I., l'art. 7, terzo comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, disponeva, infatti, che il valore dei fabbricati "e' costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito di revisione generale disposta con il d.m. 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a ...50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D. Relativamente all'I.C.I., l'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede poi che come base imponibile "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131". Tale norma, con l'aumento di cui al d.m. 11 novembre 1989, individua il valore patrimoniale, precludendo all'ufficio del registro il potere di accertare un valore venale superiore se il valore dell'immobile sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello risultante dalla determinazione automatica espressamente prevista. "Con l'applicazione delle nuove tariffe d'estimo di cui al d.m. 27 settembre 1991, il d.m. 14 dicembre 1991, ha stabilito che "per le unita'" immobiliari classificate nei gruppi D ... si applica all'ammontare della rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari ... a cinquanta". Tanto premesso si sottolinea che per i "fabbricati a destinazione speciale", quale quello di che trattasi classificato D/7, l'attribuzione della rendita, ai sensi del primo comma dell'art. 34 del d.P.R. n. 917/1986, avviene "mediante stima diretta" del valore degli immobili stessi e applicando a tale valore il cosiddetto saggio d'interesse che misura il rendimento del capitale (art. 29 del d.P.R. n. 1142/1949). Risulta in atti che all'immobile de quo e' stato attribuito per stima diretta, il valore capitale di L. 5.923.800.000 (cinquemiliardinovecentoventitremilioniottocentomila). Applicando a tale valore il saggio d'interesse nella misura, ritenuta minima dall'U.T.E., del 2,5% si perviene ad una rendita di L. 148.095.000 (5.923.800.000 times 2,5%). Come giustamente fa rilevare la S.I.C.A.M.B. S.p.a., se ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente all'I.C.I., e del primo periodo dell'ultimo comma, dell'art. 52 del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si applica alla rendita catastale come sopra determinata il c.d. "moltiplicatore", definito in "50" fisso ed indipendente da ogni altra considerazione, il valore patrimoniale agli effetti dell'I.C.I., dell'INVIM, delle imposte sui trasferimenti e delle imposte sui redditi sara' il seguente: L. 148.095.000 times 50 = L. 7.404.750.000, valore questo di gran lunga ed ingiustificatamente superiore a quello di L. 5.923.800.000 ottenuto dall'UTE per stima diretta. Se poi al valore patrimoniale determinato per stima diretta fosse stato applicato un saggio di interesse maggiore, ma sempre compatibile con il tipo di investimento immobiliare, e cioe' ad esempio il 5%, pari al saggio legale corrente, la rendita catastale sarebbe stata (5.923.800.000 times 5% =) L. 296.190.000 ed applicando il moltiplicatore 50, il valore patrimoniale agli effetti dei diversi tributi sarebbe lievitato sino alla assurda cifra di L.14.809.500.000 (296.190.000 times 50). Tali esempi dimostrano come, a fronte di una rendita catastale ottenuta a seguito di stima diretta da parte deIl'UTE del valore patrimoniale, il valore patrimoniale da attribuire all'immobile agli effetti fiscali non dovrebbe in nessun caso essere quello ottenuto con l'applicazione di un moltiplicatore fisso, ma solo quello stesso determinato dall'UTE nella stima diretta. L'attuale previsione legislativa, invece, realizza nella sostanza una "distorsione" costituzionalmente illegittima, del sistema tributario che comporta l'individuazione di una capacita' contributiva alterata rispetto a quella attribuibile dalla stessa amministrazione finanziaria ad un determinato presupposto impositivo.
P. Q. M. La Commissione sospende di decidere e propone questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente all'I.C.I., al primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del t.u. delle disposizione concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nei quali viene definito il "moltiplicatore", in relazione all'art. 34, primo comma, del t.u. delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. n. 917/1986, in tema di attribuzione rendite per i "fabbricati a destinazione speciale", all'art. 10 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, che prevede la c.d. "stima diretta", ed all'art. 29 del d.P.R. n. 1142/1949 in relazione agli artt. 3 e 53 della costituzione; Propone altresi' che la presente ordinanza venga notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 4 marzo 1997. Il presidente: Ciriello Il relatore estensore: Lozzi 97C1142