N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo - 24 settembre 1997

                                N. 700
  Ordinanza  emessa  il   4   marzo   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  24  settembre  1997) dalla commissione tributaria
 regionale di Roma sul  ricorso  proposto  dalla  S.I.C.A.M.B.  S.p.a.
 (Soc.  Ital.  Costruz.    Aeronautica  Martin Baker) contro l'Ufficio
 U.T.E. di Latina.
 Tributi in genere - Imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)    -
    Imposta   di  registro  -  Imposta  sui  redditi  per  rendite  da
    "fabbricati a destinazione speciale" - Valore dell'immobile a fini
    fiscali  -  Determinazione,  per  l'I.C.I.  e  per  l'imposta   di
    registro,  mediante  applicazione  di  moltiplicatore  fisso  alle
    rendite catastali e, per l'imposta  sui  redditi,  mediante  stima
    diretta   da   parte   dell'U.T.E.   -  Diversita'  degli  importi
    risultanti,  rispetto  ad  uno  stesso  immobile  -  Lesione   del
    principio   di   eguaglianza  -  Violazione  del  principio  della
    capacita' contributiva.
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5, comma 2; d.P.R. 26  aprile
    1986, n. 131, art. 52, in relazione al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
    917,  art.  34,  comma  1; d.-lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 10;
    d.P.R.  1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. Appelli 12205/96,
 depositato il 14 luglio 1995, avverso la sentenza n. 30/02/95, emessa
 dalla   commissione   tributaria   provinciale   di   Latina,   dalla
 S.I.C.A.M.B.   S.p.a. - Soc. Ital. Costruz. Aeronautica Martyn Baker,
 residente  a  Latina,  in via Eschido, controparti: Ufficio U.T.E. di
 Latina.
                               f a t t o
   Con riferimento n. 8729 del  15  ottobre  1991,  l'Ufficio  tecnico
 erariale di Latina comunicava alla S.I.C.A.M.B. S.p.a. l'attribuzione
 della  rendita catastale relativa ad una porzione di immobile di tipo
 industriale, sito in via Eschido, del comune capoluogo.
   A tale immobile a  destinazione  speciale,  censito  in  cat.  D/7,
 veniva   inizialmente   attribuita   la   rendita   catastale  di  L.
 169.680.000.
   Avverso l'atto dell'U.T.E. la S.I.C.A.M.B. proponeva  ricorso  alla
 commissione tributaria di primo grado di Latina, eccependo l'assoluta
 enormita'  ed  eccessivita' della rendita attribuita, con particolare
 riferimento al valore patrimoniale dell'immobile  determinabile  agli
 effetti  fiscali,  applicando  alla  rendita  stessa  il coefficiente
 previsto.
   In sede di discussione del ricorso  l'U.T.E.  proponeva  una  nuova
 rendita  determinata  in L. 148.095.000, anche a seguito di ulteriori
 considerazioni portate a conoscenza della parte ed anche  in  base  a
 quanto  emerso  dal  sopralluogo  deciso  dai  primi  giudici, per un
 migliore approfondimento della controversIa.
   L'adita commissione  di  primo  grado  accoglieva  parzialmente  il
 ricorso,  confermando  la  categoria  D/7  e  determinando la rendita
 catastale in L. 148.095.000, cioe' quella cui era pervenuto  l'U.T.E.
 per stima diretta del valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 29 del
 d.P.R.    n.  1142/49,  applicando il saggio d'interesse del 2,50% al
 valore capitale determinato in L. 5.923.800.000.
   Con appello principale presentato  in  data  14  maggio  1995  alla
 commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Latina la S.I.C.A.M.B.
 S.p.a. impugnava la  decisione  con  cui  era  stata  determinata  la
 predetta rendita catastale.
   L'appellante  preliminarmente  sottolineava  gli effetti perversi e
 distorsivi che i valori fiscali ottenuti con l'applicazione di  detta
 rendita  avrebbero  prodotto  in  capo al contribuente, violando, tra
 l'altro, il principio costituzionale della capacita' contributiva.
   Passava poi ad esaminare tutti i  parametri  e  i  metodi  previsti
 dalla   vigente  normativa,  applicabili  per  determinare  i  valori
 patrimoniali  agli  effetti  dell'I.S.I.  -   Imposta   straordinaria
 immobiliare, dell'I.C.I.  - Imposta comunale sugli immobili, e quelli
 previsti per l'imposta di registro, applicabili anche all'INVIM.
   Concludeva anche con note successive, chiedendo peliminarmente alla
 commissione,  accertato  il  contrasto giurisdizionale, di dichiarare
 non manifestamente infondata la relativa questione di  illegittimita'
 costituzionale, con ogni conseguente provvedimento.
   Controdeduceva  l'Ufficio tecnico erariale di Latina, ripercorrendo
 puntualmente l'iter seguito per l'attribuzione dell'impugnata rendita
 catastale, di cui chiedeva la conferma.
   Infine, l'U.T.E. riteneva condivisibile la  presunta  questione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata dall'appellante.
   All'udienza  del 5 febbraio 1997 la deliberazione veniva rinviata a
 norma dell'art. 35, d.P.R. n. 546/1992 ed il 4 marzo  1997  la  causa
 passava in decisione.
                             d i r i t t o
   Il  Collegio  ritiene  che  la decisione sul merito dell'appello in
 esame non possa essere  adottata  senza  la  previa  soluzione  della
 questione    di    legittimita'   costituzionale,   sollevata   dalla
 S.I.C.A.M.B.  S.p.a.,  rappresentata  e  difesa   dall'avv.   Giorgio
 Sbarbaro.
   La    questione    dl   legittimita'   costituzionale   prospettata
 dall'appellante  e  ritenuta   condivisibile   dall'Ufficio   tecnico
 erariale di Latina, si fonda sul contrasto giurisdizionale tra l'art.
 5,  secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, relativamente
 all'I.C.I., il primo  periodo  dell'ultimo  comma  dell'art.  52  del
 d.P.R.  26  aprile  1996,  n.  131 (t.u. imposta registro), nei quali
 viene definito il c.d. "Moltiplicatore", e l'art.  34,  primo  comma,
 del  t.u.  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con il d.P.R. n.
 917/1986,  in  tema  di  attribuzione  rendite  per   "fabbricati   a
 destinazione  speciale",  con  l'art. 10 del d.lgs. 8 aprile 1948, n.
 514 che disciplina la "stima diretta", con l'art. 29  del  d.P.R.  n.
 1142/1949.
   In tema di I.S.I., l'art. 7, terzo comma, del d.-l. 11 luglio 1992,
 n.  333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n.
 359, disponeva, infatti, che il valore dei fabbricati "e' costituito,
 per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  da  quello  che   risulta
 applicando   all'ammontare   delle   rendite   catastali  determinate
 dall'amministrazione del catasto e dei  servizi  tecnici  erariali  a
 seguito  di  revisione generale disposta con il d.m. 20 gennaio 1990,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  1990,  un
 moltiplicatore  pari a ...50 per quelle classificate o classificabili
 nel gruppo D.
   Relativamente all'I.C.I., l'art. 5, secondo comma,  del  d.lgs.  30
 dicembre  1992,  n.  504, prevede poi che come base imponibile "per i
 fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che
 risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
 vigenti al 1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,  i  moltiplicatori
 determinati  con  i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
 dell'ultimo  comma  dell'art.  52   del   t.u.   delle   disposizioni
 concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato con d.P.R. 26 aprile
 1986, n. 131".
   Tale norma,  con  l'aumento  di  cui  al  d.m.  11  novembre  1989,
 individua   il   valore  patrimoniale,  precludendo  all'ufficio  del
 registro il potere di accertare un  valore  venale  superiore  se  il
 valore  dell'immobile  sia stato dichiarato in misura non inferiore a
 quello  risultante  dalla  determinazione  automatica   espressamente
 prevista.  "Con l'applicazione delle nuove tariffe d'estimo di cui al
 d.m. 27 settembre 1991, il d.m. 14 dicembre 1991,  ha  stabilito  che
 "per  le unita'" immobiliari classificate nei gruppi D ... si applica
 all'ammontare della  rendita  attribuita  per  stima  diretta,  nella
 misura pari ... a cinquanta".
   Tanto  premesso  si sottolinea che per i "fabbricati a destinazione
 speciale",  quale  quello   di   che   trattasi   classificato   D/7,
 l'attribuzione  della  rendita, ai sensi del primo comma dell'art. 34
 del d.P.R. n.  917/1986, avviene "mediante stima diretta" del  valore
 degli immobili stessi e applicando a tale valore il cosiddetto saggio
 d'interesse che misura il rendimento del capitale (art. 29 del d.P.R.
 n. 1142/1949).
   Risulta  in  atti  che  all'immobile de quo e' stato attribuito per
 stima   diretta,   il   valore   capitale   di    L.    5.923.800.000
 (cinquemiliardinovecentoventitremilioniottocentomila).
   Applicando  a  tale  valore  il  saggio  d'interesse  nella misura,
 ritenuta minima dall'U.T.E., del 2,5% si perviene ad una  rendita  di
 L. 148.095.000 (5.923.800.000 times 2,5%).
   Come  giustamente  fa  rilevare la S.I.C.A.M.B. S.p.a., se ai sensi
 dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504,
 relativamente  all'I.C.I.,  e  del  primo  periodo dell'ultimo comma,
 dell'art. 52 del t.u. delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
 registro,  approvato  con  d.P.R.  26 aprile 1986, n. 131, si applica
 alla   rendita   catastale   come   sopra   determinata    il    c.d.
 "moltiplicatore",  definito  in  "50"  fisso  ed indipendente da ogni
 altra   considerazione,   il   valore   patrimoniale   agli   effetti
 dell'I.C.I.,  dell'INVIM,  delle  imposte  sui  trasferimenti e delle
 imposte sui redditi sara' il seguente:  L. 148.095.000 times 50 =  L.
 7.404.750.000,  valore  questo  di  gran lunga ed ingiustificatamente
 superiore a quello di L. 5.923.800.000 ottenuto  dall'UTE  per  stima
 diretta.
   Se  poi  al valore patrimoniale determinato per stima diretta fosse
 stato  applicato  un  saggio  di  interesse   maggiore,   ma   sempre
 compatibile  con  il  tipo  di  investimento  immobiliare, e cioe' ad
 esempio il 5%, pari al saggio legale corrente, la  rendita  catastale
 sarebbe stata (5.923.800.000 times 5% =) L. 296.190.000 ed applicando
 il moltiplicatore 50, il valore patrimoniale agli effetti dei diversi
 tributi sarebbe lievitato sino alla assurda cifra di L.14.809.500.000
 (296.190.000 times 50).
   Tali  esempi  dimostrano  come,  a  fronte di una rendita catastale
 ottenuta a seguito di stima diretta  da  parte  deIl'UTE  del  valore
 patrimoniale,  il valore patrimoniale da attribuire all'immobile agli
 effetti fiscali non dovrebbe in nessun caso  essere  quello  ottenuto
 con  l'applicazione di un moltiplicatore fisso, ma solo quello stesso
 determinato dall'UTE nella stima diretta.
   L'attuale previsione legislativa, invece, realizza  nella  sostanza
 una   "distorsione"   costituzionalmente   illegittima,  del  sistema
 tributario   che   comporta   l'individuazione   di   una   capacita'
 contributiva  alterata  rispetto  a  quella attribuibile dalla stessa
 amministrazione finanziaria ad un determinato presupposto impositivo.
                                P. Q. M.
   La  Commissione  sospende  di  decidere  e  propone  questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30
 dicembre  1992,  n.  504,  relativamente all'I.C.I., al primo periodo
 dell'ultimo  comma  dell'art.  52   del   t.u.   delle   disposizione
 concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato con d.P.R. 26 aprile
 1986, n. 131,  nei  quali  viene  definito  il  "moltiplicatore",  in
 relazione  all'art.  34,  primo  comma,  del  t.u.  delle imposte sui
 redditi approvato con il d.P.R.  n. 917/1986, in tema di attribuzione
 rendite per i "fabbricati a destinazione speciale", all'art.  10  del
 d.lgs.  8  aprile 1948, n.  514, che prevede la c.d. "stima diretta",
 ed all'art. 29 del d.P.R.  n. 1142/1949 in relazione agli artt.  3  e
 53 della costituzione;
   Propone  altresi'  che  la presente ordinanza venga notificata alla
 Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, il 4 marzo 1997.
                        Il presidente: Ciriello
                                          Il relatore estensore: Lozzi
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