N. 702 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1996- 24 settembre 1997
N. 702 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 1997) dalla commisssione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Lentini Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del registro di Milano Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo).(GU n.43 del 22-10-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente decisione sulla controversia di cui al seguente fascicolo: R.G. Fasc. n. 3474/96 contenente: appello principale n. 3391/90 presentato per posta con raccomandata n. 9375 del 23 marzo 1990 da Lentini Vincenzo, residente a Melzo in via Napoli, 26; Lentini Luigi, residente a Melzo in via L. da Vinci, 45; Lentini Giuseppe, residente a Melzo in via Napoli, 26; Pisana Stella, residente a Melzo in via L. da Vinci, 45 (controparte: Ufficio del registro di Milano pubblici) contro la decisione: n. 16324/49/89 pronunciata in data 17 novembre 1989 (Atti citati: avv. di accert. n. scad. 61942/H, imposta: reg. + Invim (decisioni pronunciate dalla Comm.ne Trib. di I Grado di Milano). Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione Con avviso, notificato in data 1 aprile 1988 l'ufficio del registro - atti pubblici di Milano ha accertato che gli immobili, oggetto dell'atto registrato il 18 giugno 1986, costituito da un appartamento composto da tre locali, oltre cucina e bagno, e da un locale ad uso abitazione, oltre ad un rustico, ubicati in Melzo, hanno un valore finale di rispettive L. 75.000.000 e L. 45.000.000 a fronte di quello dichiarato in L. 50.000.000 e L. 30.000.000. Con ricorso, tempestivamente presentato in data 26 maggio 1988, i ricorrenti hanno impugnato avanti la locale commissione tributaria di primo grado l'avviso di accertamento, chiedendo, in primis, la nullita' dell'avviso per carenza di motivazione ed, in via subordinata, la rideterminazione del valore degli immobili stessi. Con decisione resa il 17 novembre 1989 l'attuale Commissione tributaria ha respinto il ricorso. I contribuenti hanno presentato tempestivo atto di appello, formulando le stesse richieste costituenti il petitum del ricorso di primo grado e, nel contempo, invocando l'applicazione dell'art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986. D'ufficio resiste con atto presentato a questa Commissione in data 22 novembre 1996. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 701/1997). 97C1144