N. 703 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1997

                                N. 703
  Ordinanza  emessa  il  14 gennaio 1997 dalla commisssione tributaria
 regionale di Milano sul  ricorso  proposto  da  Immobiliare  Restocco
 s.a.s. di Fausta Bagatti contro l'Ufficio U.T.E. di Milano
 Contenzioso  tributario  - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle
    udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di  una  delle
    parti    - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione -
    Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza  dell'imposizione
    tributaria   e   di  pubblicita'  dei  dibattimenti  giudiziari  -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e
    50/1989.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1).
 (Cost., artt. 24, comma  secondo,  53,  comma  primo,  e  101,  comma
    primo).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g., appelli 5415/96
 depositato il 22 giugno 1993 avverso la sentenza n.  93/39/93  emessa
 dalla  Commissione  tributaria  provinciale di Milano da: Immobiliare
 Restocco  s.a.s.  di  Fausta  Bagatti  residente  a  Milano,  in  via
 Lamarmora, 4; controparti: Ufficio U.T.E. di Milano.
   Con  atto del 22 giugno 1993 l'Immobiliare Restocco s.a.s. con sede
 in Milano, via Redaelli, 2, proponeva  appello  contro  la  decisione
 della  Commissione  tributaria  di  primo  grado dell'8 febbraio 1993
 nella  persona  della  titolare  Fausta  Bagatti  avverso  avviso  di
 classamento catastale di un immobile.
   La Commissione tributaria di primo grado aveva, infatti, dichiarato
 inammissibile  il  ricorso proposto poiche' il ricorso in opposizione
 avanti  al  giudice  tributario  ora   finalizzato   all'annullamento
 dell'atto  impugnato  della  p.a.  e ne derivava - come condizione di
 proponibilita'  del  gravame  -  la  previa  individuazione dell'atto
 contro il quale si ricorreva.
                        Motivi della decisione
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 701/1997).
 97C1145