N. 703 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1997
N. 703 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1997 dalla commisssione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Immobiliare Restocco s.a.s. di Fausta Bagatti contro l'Ufficio U.T.E. di Milano Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo).(GU n.43 del 22-10-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g., appelli 5415/96 depositato il 22 giugno 1993 avverso la sentenza n. 93/39/93 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano da: Immobiliare Restocco s.a.s. di Fausta Bagatti residente a Milano, in via Lamarmora, 4; controparti: Ufficio U.T.E. di Milano. Con atto del 22 giugno 1993 l'Immobiliare Restocco s.a.s. con sede in Milano, via Redaelli, 2, proponeva appello contro la decisione della Commissione tributaria di primo grado dell'8 febbraio 1993 nella persona della titolare Fausta Bagatti avverso avviso di classamento catastale di un immobile. La Commissione tributaria di primo grado aveva, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso proposto poiche' il ricorso in opposizione avanti al giudice tributario ora finalizzato all'annullamento dell'atto impugnato della p.a. e ne derivava - come condizione di proponibilita' del gravame - la previa individuazione dell'atto contro il quale si ricorreva. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 701/1997). 97C1145