N. 707 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio - 24 settembre 1997

                                N. 707
  Ordinanza  emessa  il  14  gennaio  1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  24  settembre  1997) dalla commissione tributaria
 regionale di Milano sul ricorso proposto da Bertini Daniele ed  altro
 contro l'ufficio U.T.E. di Milano.
 Contenzioso  tributario  - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle
    udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di  una  delle
    parti    - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione -
    Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza  dell'imposizione
    tributaria   e   di  pubblicita'  dei  dibattimenti  giudiziari  -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e
    50/1989.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1).
 (Cost., artt. 24, comma secondo, 53, comma primo e 101, comma primo).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  r.g.  appelli n.
 5064/96 depositato il 13 maggio 1993 avverso la sentenza n. 369/01/92
 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Milano da  Bertini
 Daniele,  residente  a  Milano  in  via  Ruggero Di Lauria n. 12/a, e
 Bertini Marco, residente a Pioltello (Milano) in via Mantegna n.  62;
 controparti:  ufficio U.T.E. di Milano.
   Con atto 12 luglio 1993 Bertini Daniele e Bertini Marco proponevano
 appello  contro  la  decisione  numero  360/01/92  della  commissione
 tributaria di primo grado di Milano del 14 luglio 1992  avverso  avv.
 classamento catastale di un'immobile.
   La   commissione   tributaria   di   primo  grado  aveva,  infatti,
 dichiarato, inammissibile il ricorso proposto poiche' il  ricorso  in
 opposizione    avanti   al   giudice   tributario   era   finalizzato
 all'annullamento dell'atto impugnato della p.a. e ne  derivande  come
 condizione  di  proponibilita'  del  gravame la previa individuazione
 dell'atto contro il quale si ricorreva.
                              M o t i v i
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 701/1997).
 97C1153