N. 707 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio - 24 settembre 1997
N. 707 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 1997) dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Bertini Daniele ed altro contro l'ufficio U.T.E. di Milano. Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, comma secondo, 53, comma primo e 101, comma primo).(GU n.43 del 22-10-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli n. 5064/96 depositato il 13 maggio 1993 avverso la sentenza n. 369/01/92 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Milano da Bertini Daniele, residente a Milano in via Ruggero Di Lauria n. 12/a, e Bertini Marco, residente a Pioltello (Milano) in via Mantegna n. 62; controparti: ufficio U.T.E. di Milano. Con atto 12 luglio 1993 Bertini Daniele e Bertini Marco proponevano appello contro la decisione numero 360/01/92 della commissione tributaria di primo grado di Milano del 14 luglio 1992 avverso avv. classamento catastale di un'immobile. La commissione tributaria di primo grado aveva, infatti, dichiarato, inammissibile il ricorso proposto poiche' il ricorso in opposizione avanti al giudice tributario era finalizzato all'annullamento dell'atto impugnato della p.a. e ne derivande come condizione di proponibilita' del gravame la previa individuazione dell'atto contro il quale si ricorreva. M o t i v i
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 701/1997). 97C1153