N. 713 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1996- 25 settembre 1997

                                N. 713
  Ordinanza   emessa   il   22  ottobre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 25 settembre 1997) dalla  commissione    tributaria
 regionale  di  Milano  sul  ricorso proposto dall'ufficio registro di
 Milano 1 Privati contro Reesink Cristina
 Contenzioso tributario - Commissioni tributarie -  Pubblicita'  delle
    udienze  condizionata  alla previa tempestiva istanza di una delle
    parti  - Mancata previsione della pubblicita' senza  condizione  -
    Incidenza  sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione
    tributaria  e  di  pubblicita'  dei  dibattimenti   giudiziari   -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e
    50/1989.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1).
 (Cost.,  artt.  24,  comma  secondo,  53,  comma  primo, e 101, comma
    primo).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di  cui  al
 seguente  r.g.  fasc.  n.  3005/96  contenente  appello principale n.
 3859/92, presentato a mano in data 11 maggio 1992,  con  ricevuta  n.
 2119/92  dall'Ufficio  registro  di  Milano  1  privati, controparte:
 Reesink Cristina residente a  Rognano  in  via  Roma  17,  contro  la
 decisione  n.  202/12/91  pronunciata  in  data  13 maggio 1991. Atti
 citati: avv. di accert.  n.  scad.  373637,  Imposta:  reg.  +  INVIM
 (decisioni pronunciate dalla commissione tributaria di primo grado di
 Milano).
    Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della
                               decisione
   Con  decisione del 3 maggio 1991 la commissione tributaria di primo
 grado di Milano  accoglieva  il  ricorso  prodotto  dai  contribuenti
 contro  avviso  di  accertamento  di  valore ritenendo applicabili le
 disposizioni  di  cui  all'art.  79,  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  131/1986  tenuto conto che il valore appare congruo a
 quello dichiarato in atto.
   Contro  tale  decisione  proponeva  appello l'ufficio eccependo che
 l'unita' venduta non risultava  censita  ma  denunciata  al  NCEU  e,
 pertanto,  risultava impossibile stabilire una rendita certa e quindi
 chiedeva la riforma della decisione con la conferma dell'operato.
   All'odierna  udienza  la  vertenza  viene  trattata  in  camera  di
 consiglio,  non  avendo  nessuna  della parti costituite chiesto, con
 apposita istanza, la discussione in pubblica udienza.
                              M o t i v i
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 701/1997).
 97C1155