N. 713 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1996- 25 settembre 1997
N. 713 Ordinanza emessa il 22 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1997) dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dall'ufficio registro di Milano 1 Privati contro Reesink Cristina Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo).(GU n.43 del 22-10-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente r.g. fasc. n. 3005/96 contenente appello principale n. 3859/92, presentato a mano in data 11 maggio 1992, con ricevuta n. 2119/92 dall'Ufficio registro di Milano 1 privati, controparte: Reesink Cristina residente a Rognano in via Roma 17, contro la decisione n. 202/12/91 pronunciata in data 13 maggio 1991. Atti citati: avv. di accert. n. scad. 373637, Imposta: reg. + INVIM (decisioni pronunciate dalla commissione tributaria di primo grado di Milano). Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione Con decisione del 3 maggio 1991 la commissione tributaria di primo grado di Milano accoglieva il ricorso prodotto dai contribuenti contro avviso di accertamento di valore ritenendo applicabili le disposizioni di cui all'art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 tenuto conto che il valore appare congruo a quello dichiarato in atto. Contro tale decisione proponeva appello l'ufficio eccependo che l'unita' venduta non risultava censita ma denunciata al NCEU e, pertanto, risultava impossibile stabilire una rendita certa e quindi chiedeva la riforma della decisione con la conferma dell'operato. All'odierna udienza la vertenza viene trattata in camera di consiglio, non avendo nessuna della parti costituite chiesto, con apposita istanza, la discussione in pubblica udienza. M o t i v i
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 701/1997). 97C1155