N. 714 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio - 25 settembre 1997
N. 714 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1997) dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Martinetti Saturnia ed altro contro l'ufficio U.T.E. di Milano. Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo).(GU n.43 del 22-10-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. Appelli 5171/96 depositato il 4 giugno 1993 avverso la sentenza n. 70/39/93, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Milano da Martinetti Graziella Saturnia, residente ad Arese (Milano), in via Giacomo Matteotti 45/45, e Rocco Giuseppe residente ad Arese (Milano), in via Matteotti 45/45, controparti: uffico U.T.E. di Milano. Svolgimento del processo Con ricorso in data 5 febbraio 1992 Rocco Giuseppe e Martinetti Graziella impugnavano "gli atti di formazione e attribuzione della rendita determinata dall'U.T.E. di Milano" ed attribuita ad "una villetta a schiera sita in Arese... in via G. Matteotti al numero civico 45". Assumevano i ricorrenti che "l'immobile in questione e' di tipo non di lusso ed ha le caratteristiche di edilizia economico-popolare" per cui il classamento nella categoria A/7 della classe 6 doveva ritenersi incongruo; chiedevano quindi "la rettifica" del classamento "con l'attribuzione di una classe inferiore". L'amministrazione delle finanze, nelle conclusioni formulate in udienza, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilita' del ricorso per "mancanza dell'atto impugnato, in quanto ai ricorrenti" non era "stata notificata alcuna variazione di classamento". La commissione di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che "manca l'atto impugnato". I ricorrenti proponevano appello avverso la decisione affermando che "il documento richiamato dalla commissione di primo grado non e' mai stato notificato agli appellanti che, pertanto, non sono in grado di produrlo quale allegato"; ribadivano, poi, nel merito quanto gia' illustrato nel ricorso in primo grado e chiedevano "la rettifica dell'attuale classamento con l'attribuzione di una classe piu' consona alle caratteristiche dell'immobile". L'ufficio del territorio di Milano, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma della decisione di primo grado "poiche' le commissioni tributarie hanno giurisdizione esclusiva su specifici atti dell'amministrazione finanziaria cosi' come previstro dal decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972, art. 16 e n. 342/1981, art. 7 e non su provvedimenti legislativi o di natura legislativa non censurabili in sede contenziosa". All'udienza del 14 gennaio 1997 la causa veniva trattata, per la decisione, in camera di consiglio. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 709/1997). 97C1156