N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1997
N. 716 Ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Presenti Sergio e il prefetto di Genova Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulla rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Inosservanza - Trattamento sanzionatorio - Previsione di un procedimento penale per l'accertamento del reato e di immediata applicabilita', da parte dell'Autorita' amministrativa, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Lesione del diritto di difesa. Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulla rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Inosservanza - Trattamento sanzionatorio - Applicabilita' della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi - Lamentata eccessivita' della durata minima di tale sanzione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi piu' gravi nelle quali si verifichino danni alle persone - Lesione del principio di eguaglianza. (Nuovo codice della strada, artt. 176 e 218). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.43 del 22-10-1997 )
IL PRETORE Rilevato come oggetto del presente giudizio sia la sospensione per 120 giorni della patente del sig. Sergio Presenti per avere invertito la marcia percorrendo con la propria auto lo svincolo che dal casello di Genova Est porta all'inserimento nell'autostrada propriamente detta; Rilevato come alla luce della costante giurisprudenza di legittimita' le rampe e gli svincoli siano considerati a pieno titolo parte dell'autostrada; Ritenuto tuttavia che altro sia invertire la marcia passando da una carreggiata all'altra dell'autostrada - cosi' esponendo i terzi ad evidentissimo pericolo - e cosa ben diversa sia invece invertire la marcia in uno svincolo di raccordo avente struttura e sostanza di strada ad una carreggiata ed a doppio senso; Ritenuto che imporre in una simile ipotesi (caratterizzata da una pericolosita' comprensibilmente bassa) la sospensione della patente quale sanzione accessoria al reato previsto dall'art. 176, ventiduesimo e diciannovesimo comma del codice della strada mal si concili e coordini con quanto stabilito dall'art. 218 dello stesso codice e cioe' con l'immediata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente direttamente ad opera dei verbalizzanti e, quindi, della Prefettura; Ritenuto che un simile duplice sistema da un lato violi il diritto di difesa - ma anche la riserva giurisdizionale relativa alla cognizione su reati ascrivendo a parte della fattispecie sanzionatoria (tale deve essere considerata la sanzione accessoria della sospensione della patente) alle autorita' amministrative prima che il giudizio sul reato venga svolto; Ritenuto per consenso che il periodo di sospensione sia sproporzionato in quanto superiore a quelli per esempio giusti per ipotesi di pericolo concretizzatosi (si pensi all'omicidio colposo o alle lesioni gravi)in quanto previsto in una ipotesi che in concreto puo' non essere pericolosa;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 176 del codice stradale e dell'art. 218 del codice stradale nella parte in cui pongono un doppio regime in merito alla sanzione della sospensione della patente limitando nella sostanza le garanzie del procedimento penale e prevedendo la prescritta e diretta applicazione di parte della pena in sede amministrativa, nonche' dell'art. 176 del codice stradale nella parte in cui impone che il periodo di sospensione della patente anche in caso di inversione su rampe o se non vi sia pericolo in concreto sia di un minimo di sei mesi, quando per violazione di altre norme sugli stessi siti autostradali, nel caso in cui si siano verificati danni alle persone, e' applicata per un periodo inferiore (art. 222 del codice stradale); Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Il v.p.o.: Pugliese 97C1160