N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1997

                                N. 716
  Ordinanza emessa il  14  luglio  1997  dal  pretore  di  Genova  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Presenti Sergio e il prefetto di
 Genova
 Circolazione  stradale  -  Inversione  del  senso  di  marcia   sulle
    carreggiate, sulla rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle
    strade   extraurbane   principali   -  Divieto  -  Inosservanza  -
    Trattamento sanzionatorio - Previsione di un  procedimento  penale
    per  l'accertamento  del  reato  e di immediata applicabilita', da
    parte dell'Autorita'  amministrativa,  della  sanzione  accessoria
    della  sospensione della patente di guida - Lesione del diritto di
    difesa.
 Circolazione  stradale  -  Inversione  del  senso  di  marcia   sulle
    carreggiate, sulla rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle
    strade   extraurbane   principali   -  Divieto  -  Inosservanza  -
    Trattamento  sanzionatorio   -   Applicabilita'   della   sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
    per  un  periodo non inferiore a sei mesi - Lamentata eccessivita'
    della durata minima di tale sanzione -  Ingiustificata  disparita'
    di  trattamento  rispetto  alle  ipotesi piu' gravi nelle quali si
    verifichino  danni  alle  persone  -  Lesione  del  principio   di
    eguaglianza.
 (Nuovo codice della strada, artt. 176 e 218).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Rilevato  come oggetto del presente giudizio sia la sospensione per
 120 giorni della patente del sig. Sergio Presenti per avere invertito
 la marcia percorrendo con la propria auto lo svincolo che dal casello
 di Genova  Est  porta  all'inserimento  nell'autostrada  propriamente
 detta;
   Rilevato   come   alla   luce   della  costante  giurisprudenza  di
 legittimita' le rampe e gli svincoli siano considerati a pieno titolo
 parte dell'autostrada;
   Ritenuto tuttavia che altro sia invertire la marcia passando da una
 carreggiata all'altra dell'autostrada - cosi' esponendo  i  terzi  ad
 evidentissimo  pericolo  - e cosa ben diversa sia invece invertire la
 marcia in uno svincolo di raccordo avente  struttura  e  sostanza  di
 strada ad una carreggiata ed a doppio senso;
   Ritenuto  che  imporre in una simile ipotesi (caratterizzata da una
 pericolosita' comprensibilmente bassa) la sospensione  della  patente
 quale   sanzione   accessoria   al   reato  previsto  dall'art.  176,
 ventiduesimo e diciannovesimo comma del codice della  strada  mal  si
 concili  e  coordini  con quanto stabilito dall'art. 218 dello stesso
 codice  e  cioe'  con   l'immediata   applicazione   della   sanzione
 amministrativa  della sospensione della patente direttamente ad opera
 dei verbalizzanti e, quindi, della Prefettura;
   Ritenuto che un simile duplice sistema da un lato violi il  diritto
 di  difesa  -  ma  anche  la  riserva  giurisdizionale  relativa alla
 cognizione  su   reati   ascrivendo   a   parte   della   fattispecie
 sanzionatoria  (tale  deve  essere considerata la sanzione accessoria
 della sospensione della patente) alle autorita' amministrative  prima
 che il giudizio sul reato venga svolto;
   Ritenuto   per   consenso   che   il  periodo  di  sospensione  sia
 sproporzionato in quanto superiore a quelli per  esempio  giusti  per
 ipotesi  di pericolo concretizzatosi (si pensi all'omicidio colposo o
 alle lesioni gravi)in quanto previsto in una ipotesi che in  concreto
 puo' non essere pericolosa;
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata in riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione  la  questione  di  legittimita'
 Costituzionale  dell'art. 176 del codice stradale e dell'art. 218 del
 codice stradale nella parte in cui pongono un doppio regime in merito
 alla  sanzione  della  sospensione  della  patente  limitando   nella
 sostanza   le  garanzie  del  procedimento  penale  e  prevedendo  la
 prescritta e  diretta  applicazione  di  parte  della  pena  in  sede
 amministrativa, nonche' dell'art. 176 del codice stradale nella parte
 in  cui  impone  che il periodo di sospensione della patente anche in
 caso di inversione su rampe o se non vi sia pericolo in concreto  sia
 di  un minimo di sei mesi, quando per violazione di altre norme sugli
 stessi siti autostradali, nel caso in cui si siano  verificati  danni
 alle  persone,  e'  applicata  per un periodo inferiore (art. 222 del
 codice stradale);
   Dispone la sospensione del procedimento  e  la  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
                          Il v.p.o.: Pugliese
 97C1160