N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1997

                                N.  720
  Ordinanza emessa il 4 aprile 1997 dal Consiglio di Stato sui ricorsi
 riuniti  proposti  dall'Ente nazionale di assistenza al volo ed altri
 contro Del Duca Vincenzo ed altri
 Impiego pubblico - Dipendenti dell'ex Azienda autonoma assistenza  al
    volo  e al traffico aereo generale, trasformata in ente di diritto
    pubblico - Convalida  delle  posizioni  giuridiche  ed  economiche
    (nella  specie  del  conferimento  di  qualifiche  dirigenziali al
    personale direttivo dell'Ente)  attribuite  con  decreto-legge  n.
    490/1996  decaduto  per mancata conversione in legge - Conseguente
    sottrazione al  giudice  amministrativo  del  sindacato  su  detti
    inquadramenti  gia' oggetto di impugnativa - Incidenza sul diritto
    di  difesa  e  sui  principi   di   tutela   giurisdizionale,   di
    imparzialita'  e  buon  andamento della pubblica amministrazione -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1996.
 (Legge 21 dicembre 1996, n. 665, art. 15, comma 1; d.-l. 20 settembre
    1996, n. 490, art. 8, comma 7).
 (Cost., artt. 24, 97 e 113).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui  ricorsi  in  appello  nn.
 2521, 2522, 3263 e 4127 del 1996 proposti:
     1)  (2521/1996)  dall'Ente  nazionale  di  assistenza al volo, in
 persona dell'amministratore straordinario in carica, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  la quale e'
 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  appellante,  contro
 Vincenzo  Del  Duca, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizzuti,
 presso il quale e' elettivamente domiciliato in  Roma,  via  Ottorino
 Lazzarini  n. 19, appellato e appellante incidentale, e nei confronti
 di Verdacchi Raffaele, Guida Arturo, Barra  Bruno,  Speranza  Angelo,
 Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto, Frediani Roberto,
 Rao  Angelo,  Ghidini  Bruno  e  Doddi  Gabriele  non costituiti, per
 l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo  regionale
 per il Lazio - sez. III-ter n. 8 del 5 gennaio 1996;
     2)  (4127/1996)  da  Verdacchi  Raffaele,  Guida Arturo, Speranza
 Angelo Antonio, Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto  e
 Frediani  Roberto  rappresentati  e  difesi  dal  prof.  avv. Filippo
 Lubrano e dall'avvocato Teodoro Klitsche De La Grange presso il quale
 sono elettivamente domiciliati in Roma,  via  degli  Scialoja  n.  6,
 appellanti,   contro   Vincenzo  Del  Duca,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.    Giulio  Pizzuti,  presso  il  quale   e'   elettivamente
 domiciliato  in  Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19, appellato, e nei
 confronti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e  al  traffico
 aereo  generale,  in  persona  dell'amministratore  straordinario  in
 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,
 presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per
 l'annullamento  della  medesima sentenza del tribunale amministrativo
 regionale per il Lazio - sezione III-ter n. 8 del 5 gennaio 1996;
     3) (2522/1996) dall'Ente nazionale  di  assistenza  al  volo,  in
 persona  dell'amministratore straordinario in carica, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  quale  e'
 domiciliato  in  Roma,  via  dei Portoghesi n. 12, appellante, contro
 Iaione Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizzuti, presso
 il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini
 n. 19,  appellato  e  appellante  incidentale,  e  nei  confronti  di
 Verdacchi  Raffaele,  Guida  Arturo,  Barra  Bruno,  Speranza Angelo,
 Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto e Frediani Roberto
 non  costituiti,  per  l'annullamento  della  sentenza  del tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio - sez. III-ter  n.  99  del  17
 gennaio 1996;
     4)  (3263/1996)  da  Verdacchi  Raffaele,  Guida Arturo, Speranza
 Angelo Antonio, Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto  e
 Frediani  Roberto  rappresentati  e  difesi  dal  prof.  avv. Filippo
 Lubrano e dall'avvocato Teodoro Klitsche De La Grange presso il quale
 sono elettivamente domiciliati in Roma,  via  degli  Scialoja  n.  6,
 appellanti,  contro  Iaione  Carlo,  rappresentato e difeso dall'avv.
 Giulio Pizzuti, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma,
 via Ottorino Lazzarini n. 19, appellato, e nei confronti dell'Azienda
 autonoma di assistenza al volo  e  al  traffico  aereo  generale,  in
 persona  dell'amministratore straordinario in carica, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  quale  e'
 domiciliato  in  Roma,  via  dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento
 della medesima sentenza del tribunale amministrativo regionale per il
 Lazio - sez.  III-ter n. 99 del 17 gennaio 1996;
   Visto i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore  alla pubblica udienza del 4 aprile 1997 il consigliere A.
 Anastasi,
   Uditi gli avvocati prof. Lubrano, Klitsche De la Grange, Pizzuti  e
 l'avvocato dello Stato Bruni;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Nell'anno  1988,  a  conclusione di una procedura selettiva avviata
 nel 1986, l'Azienda autonoma di assistenza  al  volo  e  al  traffico
 aereo  generale,  ora Ente nazionale di assistenza al volo, approvava
 le graduatorie per la  nomina  di  dirigenti  nei  comparti  tecnico,
 operativo  ed  amministrativo, ai sensi dell'art. 107, secondo comma,
 del regolamento del personale di cui al d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279,
 che  riserva  una  quota  dei  posti  disponibili  nelle   qualifiche
 dirigenziali agli appartenenti alla carriera direttiva dell'azienda.
   Dietro  ricorsi  proposti da taluni dei concorrenti pretermessi, il
 tribunale amministrativo regionale  del  Lazio  con  le  sentenze  n.
 500/1992 e 1163/1992 annullava in parte i provvedimenti in questione.
   Il consiglio di amministrazione dell'azienda, pur avendo interposto
 appello  presso questo Consiglio di Stato, nelle more del giudizio di
 secondo  grado  -  che  veniva  quindi   successivamente   dichiarato
 improcedibile - provvedeva a rinnovare le procedure selettive.
   Pertanto  il  consiglio  di amministrazione, competente alla scelta
 dei dirigenti ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 279 del 1983  sopra  citato,  dopo  aver  modificato  i
 criteri   di   valutazione  in  precedenza  adottati,  formava  nuove
 graduatorie per ciascuno dei  comparti  operativo,  amministrativo  e
 tecnico  e  procedeva  quindi,  con delibere nn. 70 e 71 del 19 marzo
 1993, alla nomina dei nuovi dirigenti, successivamente conferendo  ad
 essi le funzioni di responsabile di area.
   Le delibere del consiglio di amministrazione dell'ente sopra citate
 venivano   impugnate   in  parte  qua,  insieme  agli  atti  ad  esse
 presupposti  e  conseguenziali  avanti  il  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio  con  separati  ricorsi  dai signori Del Duca e
 Iaione,  i  quali  avevano  partecipato  al   concorso   per   l'area
 amministrativa,  entrambi  collocandosi  in posizione non utile nella
 graduatoria.
   Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze in
 epigrafe  indicate,  accoglieva  i  ricorsi  ed  annullava  gli  atti
 impugnati, che erano ritenuti illegittimi:
     per  la  sentenza  n.  8/1996  (ricorso  Del Duca): a causa della
 situazione di incompatibilita' in cui  versava  uno  dei  membri  del
 consiglio  di  amministrazione  in  quanto  fratello  uterino  di  un
 concorrente, per violazione dei principi di imparzialita', avendo  lo
 stesso membro del consiglio di amministrazione personalmente formato,
 quale  direttore  generale,  i  giudizi  su taluni dei candidati, poi
 presi a base dal consiglio ai fini dello scrutinio selettivo, per  la
 mancata   valutazione  sostanziale  dei  curricula  dei  concorrenti,
 essendosi il consiglio limitato a  tenere  conto  dei  giudizi  sugli
 stessi   formulati   dai  superiori  gerarchici,  per  la  comprovata
 incompletezza del fascicolo personale e dello stato  matricolare  del
 ricorrente,   per   l'illogicita'   ed  irrazionalita'  dei  punteggi
 attribuiti ai titoli di studio;
     per la sentenza  n.  99/1996  (ricorso  Iaione):  a  causa  della
 situazione  di incompatibilita', nel duplice profilo sopra descritto,
 per la mancata valutazione sostanziale dei curricula dei concorrenti;
 per l'illogicita' ed irrazionalita' dei punteggi attribuiti ai titoli
 di studio.
   Avverso la sentenza n. 8/1996 propone appello l'Ente  nazionale  di
 assistenza  al volo, partitamente contestando la sussistenza dei vizi
 di legittimito' rilevati dal tribunale amministrativo regionale.
   Si e' costituito l'appellato Del Duca  insistendo  per  il  rigetto
 dell'appello  e  riproponendo  con  appello  incidentale  le  censure
 espressamente disattese dal primo giudice.
   Avverso  detta  sentenza  propongono  appello  altresi'  i  signori
 Verdacchi  Raffaele,  Guida  Arturo, Speranza Angelo Antonio, Rinaldi
 Elisa, De Judicibus Vincenzo, Di Lolli Alberto  e  Frediani  Roberto,
 che  ne  chiedono  l'annullamento deducendo censure di violazione dei
 principi che disciplinano la c.d. prova di resistenza, violazione dei
 principi  in  tema  di  incompatibilita',  eccesso  di   potere   per
 travisamento  dei  presupposti  di  fatto e di diritto, violazione di
 legge.
   Si sono costituiti l'appellato Del Duca, insistendo per il  rigetto
 dell'appello, e l'amministrazione.
   Avverso  la sentenza n. 99/1996 propone appello l'Ente nazionale di
 assistenza al volo, partitamente contestando la sussistenza dei  vizi
 di legittimita' rilevati dal tribunale amministrativo regionale.
   Si  e'  costituito  l'appellato  Iaione  insistendo  per il rigetto
 dell'appello  e  riproponendo  con  appello  incidentale  le  censure
 espressamente disattese dal primo giudice.
   Avverso  detta  sentenza  propongono  appello  altresi'  i  signori
 Verdacchi Raffaele,  Guida  Arturo,  Barra  Bruno,  Speranza  Angelo,
 Rinaldi  Elisa,  De  Judicibus  Enzo,  Di  Lolli  Alberto  e Frediani
 Roberto,  che  ne  chiedono  l'annullamento  deducendo   censure   di
 violazione dei principi che disciplinano la c.d. prova di resistenza,
 violazione dei principi in tema di incompatibilita' eccesso di potere
 per travisamento dei presupposti di fatto e manifesta irrazionalita',
 violazione di legge.
   Si  sono  costituiti  l'appellato Iaione, insistendo per il rigetto
 dell'appello, e l'amministrazione.
   Nelle more del giudizio era emanato il d.-l. 20 settembre 1996,  n.
 490   recante,   in   analogia  con  quanto  disposto  da  precedenti
 decreti-legge non convertiti dal  Parlamento,  la  trasformazione  in
 Ente  pubblico  economico, con la denominazione di Ente nazionale per
 l'assistenza al volo, della soppressa Azienda autonoma assistenza  al
 volo e al traffico aereo generale.
   L'art. 8, comma 7, del predetto decreto-legge n. 490 del 1996 cosi'
 recitava:   "Sono  convalidate  a  tutti  gli  effetti  le  posizioni
 giuridiche ed economiche attribuite al personale  dell'A.A.A.V.T.A.G.
 in  sede  di  primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle
 intervenute  in  forza  degli  accordi  applicativi   del   contratto
 collettivo  nazionale  di  lavoro  1988-90  di  cui  al  decreto  del
 Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  20  ottobre  1988,
 intervenuti  tra  l'A.A.A.V.T.A.G.   e le organizzazioni sindacali in
 data 12-14 novembre 1988, 29 aprile 1989 e  3  aprile  1990,  nonche'
 quelle  attribuite  ai  sensi  dell'art.    107,  comma  secondo, del
 regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7
 aprile 1983, n. 279".
   Non essendo stato il decreto-legge n. 490 del  1996  convertito  in
 legge,  nel  prosieguo  il  Parlamento approvava la legge 21 dicembre
 1996,  n.  665  che,  nel  disporre  la  trasformazione  dell'Azienda
 autonoma  in  ente  di  diritto  pubblico, cosi' dispone all'art. 15,
 comma 1:  "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
 fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
 base dei dd.-ll. 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25
 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387  e
 20 settembre 1996, n. 490".
   Nel  frattempo,  in vigenza del decreto-legge n. 490 del 1996 ed in
 relazione al disposto di cui al sopra trascritto art. 8, comma 7, del
 decreto  stesso,  il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente,  con
 delibera  n. 311 del 3 ottobre 1996, aveva deliberato la convalida, a
 tutti  gli  effetti,  delle  posizioni   giuridiche   ed   economiche
 attribuite  al  personale dirigente dell'A.A.A.V.T.A.G., ai sensi del
 comma 2 dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
 279 del 1983.
   Tale  delibera  veniva  impugnata,  con motivi aggiunti ritualmente
 notificati, dagli appellanti incidentali Del Duca e Iaione,  i  quali
 ne deducevano l'illegittimita' e, in subordine, sollevavano questione
 di legittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate.
   Gli  appellanti  Verdacchi,  Guida,  Barra,  Speranza,  Rinaldi, De
 Judicibus, Di Lolli e Frediani contestano, siccome inammissibile,  la
 proposizione  in  appello  di motivi aggiunti riguardanti un atto non
 impugnato in primo grado e  degli  stessi  motivi  deducono  comunque
 l'infondatezza  nel  merito. Eccepiscono poi l'inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale, che avrebbe  dovuto  essere
 proposta  in  sede  di impugnazione davanti al giudice di primo grado
 della deliberazione del consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  n.
 311/96, e ne contestano in subordine la fondatezza.
   L'E.N.A.V.,  con  memoria  depositata  il 24 marzo 1997, chiede che
 questo Consiglio  di  Stato,  preso  atto  della  piu'  volte  citata
 delibera n. 311 del 1996, dichiari cessata la materia del contendere,
 annullando   senza   rinvio   le  impugnate  sentenze  del  tribunale
 amministrativo regionale.
   All'udienza del 4 aprile 1997 i ricorsi sono  stati  trattenuti  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -    I  ricorsi  devono essere riuniti per obiettive ragioni di
 connessione.
   2. - Va in via preliminare rilevato che  l'art.  8,  comma  7,  del
 d.-l.  20  settembre  1996, n. 490 poi non convertito, cosi disponeva
 "Sono convalidate a tutti gli  effetti  le  posizioni  giuridiche  ed
 economiche  attribuite  al  personale  dell'A.A.A.V.T.A.G. in sede di
 primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e  quelle  intervenute
 in forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale
 di lavoro 1988-90 di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei
 Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra l'A.A.A.V.T.A.G.  e
 le  organizzazioni  sindacali  in data 12-14 novembre 1988, 29 aprile
 1989 e 3 aprile 1990, nonche' quelle attribuite  ai  sensi  dell'art.
 107,     comma     secondo,    del    regolamento    del    personale
 dell'A.A.A.V.T.A.G.,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 7 aprile 1983, n. 279".
    Va  altresi'  rilevato  che la legge 21 dicembre 1996, n. 665, nel
 disporre la trasformazione dell'Azienda  autonoma assistenza al  volo
 ed  al  traffico  aereo  generale  in ente di diritto pubblico, cosi'
 dispone  all'art.  15,  comma  1:  "Restano  validi  gli  atti  ed  i
 provvedimenti  adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
 rapporti giuridici sorti sulla base  dei  decreti-legge  25  novembre
 1995,  n.  497,  24  gennaio  1996,  n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25
 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387 e 20 settembre  1996,  n.
 490".
   Tanto  premesso, osserva il collegio che fra gli effetti prodottisi
 sulla base del decreto-legge n. 490 del 1996  nel  presente  giudizio
 rileva   la   convalida  delle  posizioni  giuridiche  ed  economiche
 attribuite al personale dirigenziale dell'ente,  ai  sensi  dell'art.
 107,  comma  secondo,  del  regolamento,  che  disciplina  appunto il
 conferimento delle qualifiche  dirigenziali  al  personale  direttivo
 dell'ente.
   Ne  discende,  per quanto qui interessa, che le nomine di dirigenti
 del comparto amministrativo  dell'ente,  effettuate  all'esito  della
 procedura   concorsuale   annullata   dal   tribunale  amministrativo
 regionale con le  sentenze  qui  appellate,  risulterebbero,  per  il
 combinato disposto dell'art. 8, comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996,
 n. 490 e dell'art.  15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665
 convalidate a tutti gli effetti.
   3.  -  Gli appellanti incidentali Del Duca e Iaione, con la memoria
 depositata il  26  febbraio  1997  deducono  l'inapplicabilita'  alla
 fattispecie   e   comunque   l'illegittimita'   costituzionale  della
 disposizione di cui all'art. 15 della legge 21 dicembre 1996, n.  665
 per  contrasto con gli artt. 97, 3, 77, secondo comma, 24 e 113 della
 Costituzione.
   A tal fine osservano innanzi tutto  che,  ove  la  norma  impugnata
 avesse   inteso  realizzare  una  sorta  di  "condono"  delle  nomine
 dirigenziali illegittimamente attribuite, essa contrasterebbe in modo
 insanabile con i principi  costituzionali  di  imparzialita'  e  buon
 andamento  di  cui  all'art.  97  della  Costituzione,  ai  quali  il
 legislatore deve uniformarsi nella organizzazione dei pubblici uffici
 in tutte le sue articolazioni e in tutti i suoi momenti, segnatamente
 nella selezione del personale dirigente.
   La normativa in esame, lungi dal realizzare  l'imparzialita'  nella
 organizzazione  dei  pubblici uffici, risulterebbe invece preordinata
 all'affermazione  di  un  disvalore  giuridico  e  comporterebbe   la
 violazione  dei  principi  organizzativi  essenziali  in uno Stato di
 diritto,  oltre  che  piu'  in  generale  la  lesione  del  principio
 costituzionale di uguaglianza.
   Viene  ulteriormente  denunciato,  in riferimento all'art. 77 della
 Costituzione, l'utilizzo improprio e strumentale  della  decretazione
 d'urgenza  in  un  ambito  che non presenta invece alcun carattere di
 necessita' o straordinarieta'.
   Infine, con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione,  si
 deduce  che  ove  per  gli  effetti  della  disposizione  censurata i
 provvedimenti di nomina contestati acquisissero legittimita'  in  via
 sopravvenuta,  potrebbe  percio'  determinarsi  la  sottrazione della
 vertenza  al  sindacato  giurisdizionale  e  la  vanificazione  delle
 pretese  dei  ricorrenti in primo grado. Verrebbe violato in tal modo
 il principio di effettivita' della  tutela  giurisdizionale,  cui  e'
 correlato  il  diritto del ricorrente, garantito dagli artt. 24 e 113
 della Costituzione, di ottenere dal giudice una pronuncia  definitiva
 e realmente satisfattiva.
   4. - Ritiene il Collegio che la questione sia rilevante ai fini del
 presente giudizio.
   Allo    stato,   si   puo'   infatti   prescindere   dal   valutare
 l'ammissibilita'   dell'impugnativa,   proposta   dagli    appellanti
 incidentali  con motivi aggiunti, della deliberazione n. 311 adottata
 dal Consiglio di  amministrazione  dell'ENAV  nella  adunanza  del  3
 ottobre 1996.
   Ritiene infatti il collegio che tale deliberazione non abbia valore
 provvedimentale  o  costitutivo,  ma piuttosto ricognitivo di effetti
 giuridici che possono considerarsi gia' direttamente derivanti  dalla
 legge.
   A tale conclusione conduce intanto il tenore letterale dell'atto in
 questione   il   quale  statuisce  si'  nella  parte  dispositiva  la
 convalida,  a  tutti  gli  effetti,  delle  posizioni  giuridiche  ed
 economiche attribuite al personale dirigente, ma nelle premesse (cfr.
 punto   1  della  relazione  del  direttore  generale  facente  parte
 integrale  della  deliberazione)  da'  atto   che   dette   posizioni
 giuridiche  ed  economiche  sono  gia' state convalidate dall'art. 8,
 comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996, n.  490.
   Ed in effetti, dall'esame della disposizione chiaramente si  evince
 come  la  convalida  di  cui  si  discute  sia sancita direttamente a
 livello normativo primario e  sia  dunque  suscettibile  di  spiegare
 effetto  autonomo  sulle  posizioni  giuridiche  ed  economiche degli
 interessati indipendentemente dall'adozione in sede amministrativa di
 qualsivoglia atto conseguenziale.
   Gli  effetti  sananti,  nell'interpretazione  della  norma  cui  il
 collegio aderisce, discendono dunque dalla legge, la cui applicazione
 nel presente giudizio appare quindi logicamente pregiudiziale ad ogni
 statuizione    in    ordine    alla    intervenuta    intermediazione
 provvedimentale.
   Alla  stregua  di  tali considerazioni puo' dunque ritenersi che le
 norme primarie in  argomento  non  rechino  una  convalida  in  senso
 stretto  dei  provvedimenti davanti a questo consiglio contestati, ma
 piuttosto una sanatoria degli stessi.
   Tale conclusione consente di  disattendere  il  rilievo,  formulato
 dagli   appellanti   incidentali,   circa   l'inapplicabilita'  della
 normativa in questione alla fattispecie dedotta in giudizio.
   La tesi fa perno sul fatto che l'illegittimita' delle nomine non e'
 stata  definitivamente  accertata,  non  essendo    le  sentenze  del
 tribunale   amministrativo   regionale  di  annullamento  passate  in
 giudicato a seguito dell'appello  proposto.
   Ne conseguirebbe che, in punto di diritto,  le  nomine  stesse  non
 sarebbero riguardate dalla convalida poiche' questa, per definizione,
 spiegherebbe effetti solo sui provvedimenti la cui illegittimita' sia
 accertata.
   E'  agevole  pero' osservare che con le norme di sanatoria in esame
 il legislatore  mira  a  sottrarre  all'incertezza  atti  o  rapporti
 contestati   o  contestabili  in  sede  amministrativa,  in  sede  di
 controllo contabile o in sede giurisdizionale.
   Sanando peraltro ex tunc, a livello normativo primario,  l'atto  in
 ipotesi  viziato,  il  legislatore  intende  consolidarlo, rendendolo
 inattaccabile sul piano amministrativo o  giurisdizionale,  ancorche'
 esso   possa  aver  in  ipotesi  inciso  sfavorevolmente  su  diritti
 soggettivi o interessi legittimi di altri soggetti.
   Attesa l'intangibilita'  nei  sensi  di  cui  sopra,  delle  nomine
 conferite   dall'ente  all'esito  delle  procedure  annullate  nessun
 interesse concreto ed attuale avrebbero, in ipotesi, i ricorrenti  di
 primo grado a insistere qui per la conferma di quell'annullamento.
   Data  la  natura  degli  atti  in  esame  e le posizioni giuridiche
 coinvolte non sono infatti ipotizzabili, allo stato, forme di  tutela
 risarcitoria  e  d'altra  parte  il  bene della vita che i ricorrenti
 mirano a conseguire, e cioe'  la  rinnovazione  della  selezione  con
 diverse  modalita'  e criteri, sarebbe precluso dalla sanatoria delle
 contestate nomine.
   5.  -    Ritiene  il  collegio  che  la  prospettata  questione  di
 legittimita',  oltre  che  rilevante, sia altresi' non manifestamente
 infondata in relazione agli artt. 97, 24 e 113 della Costituzione.
   Con riguardo all'art. 97 della Costituzione va  dato  atto  che  la
 nozione  di  buon andamento, non costituisce parametro di valutazione
 astorico e rigidamente preformalizzato in via astratta.
   Come ha osservato la Corte costituzionale, da ultimo  con  sentenza
 n.  1  del  1996,  l'ampia  discrezionalita'  del  legislatore  nella
 strutturazione degli uffici e nell'articolazione delle  carriere  del
 personale  amministrativo,  impone di procedere ad una valutazione di
 compatibilita'  fra  azione  amministrativa  e  principio   di   buon
 andamento strettamente correlata alle circostanze del caso.
   E proprio al fine di comparare la ratio stessa della sanatoria agli
 altri  valori  in  gioco,  va  dato atto che le disposizioni, dei cui
 effetti giuridici si discute, si inseriscono per cosi'  dire  in  una
 vicenda  contrassegnata  da  caratteri  di  estrema  complessita' per
 restare al profilo organizzativo - che in questa fase  qui  rileva  -
 bastera'  ricordare  come, a seguito della c.detta "smilitarizzazione
 dei  controllori di volo" il legislatore abbia inizialmente adottato,
 per lo svolgimento di funzioni nevralgiche  nell'ambito  dei  servizi
 pubblici  essenziali  del  trasporto aereo, lo strumento dell'azienda
 autonoma,  mantenendo  al  rapporto  del   relativo   personale   una
 configurazione, pur nelle sue peculiarita', pubblicistica.
   Successivamente,  al  fine  di  dotare  il predetto organismo degli
 strumenti gestionali atti a garantire sempre maggiore  efficienza  ed
 economicita'  dell'attivita'  di controllo del traffico aereo, l'art.
 2 del d.-l. 28 giugno 1995,  n.  251,  convertito  con  modificazioni
 dalla  legge  3  agosto  1995, n. 351, ne prevedeva la trasformazione
 entro sei mesi in societa' per azioni.
   Ritenuta peraltro la necessita' di un  "passaggio  intermedio"  che
 assicurasse  per  un  periodo triennale il graduale adeguamento delle
 procedure  operative,  tecniche   ed   amministrative,   il   Governo
 disponeva,  con il primo dei decreti-legge poi non convertiti emanato
 il 25 novembre 1995, la  temporanea  trasformazione  dell'azienda  in
 ente  di  diritto pubblico economico, con conseguente privatizzazione
 del rapporto di lavoro del personale dipendente.
   Non e' quindi dubbio che la complessa vicenda organizzativa,  sopra
 richiamata, e la radicale innovazione inerente la natura del rapporto
 di  lavoro  del  personale  dipendente  abbiano un rilievo pregnante,
 tanto piu' ove si consideri  lo  status  del  tutto  particolare  che
 assume, nell'ambito privatistico, la figura del dirigente.
   Va per contro pero' considerato quanto segue.
   Sempre  con  riferimento  al  principio  di  buon  andamento di cui
 all'art.   97 della Costituzione, puo'  intanto  osservarsi  come  la
 normativa  che  qui  sostanzialmente  interessa  - quella di cui alla
 seconda  fattispecie  disciplinata  dall'art.   8,   comma   7,   del
 decreto-legge  n. 490 del 1996 con riguardo alle nomine dei dirigenti
 - non figurasse nei precedenti decreti-legge, non convertiti,  con  i
 quali,  a  partire  dal  novembre  1995  il  Governo aveva intrapreso
 l'iniziativa della  trasformazione  dell'A.A.A.V.T.A.G.  in  ente  di
 diritto pubblico.
   La  disposizione,  che  riproduce  il  testo  di  un emendamento di
 iniziativa parlamentare  riferito  al  precedente  decreto-legge,  fu
 appunto  introdotta,  con  carattere di novita', nel decreto-legge n.
 490/1996, senza che la relazione al disegno di legge  di  conversione
 (Camera  dei  deputati atto n. 2280) ne chiarisca pero' la ratio o la
 portata.
   Nel corso dell'esame in sede  referente  del  predetto  disegno  di
 legge  di  conversione, la IX Commissione permanente della Camera dei
 deputati,  nella  seduta  del  22  ottobre  1996,   approvava   senza
 l'opposizione  del  Governo  due  emendamenti,  di  identico  tenore,
 soppressivi del comma 7 dell'art.  8  e  li  proponeva  all'assemblea
 (Camera  dei  deputati  atto  n.  2280-A) che non aveva pero' modo di
 passare all'esame del provvedimento.
   Dai lavori preparatori  della  legge  21  dicembre  1996,  n.  665,
 approvata dalla Camera dei deputati come disegno di legge n. 2709, si
 rileva  come  fosse  stato  presentato all'assemblea di quel ramo del
 Parlamento uno specifico emendamento di iniziativa  parlamentare  (n.
 15.  221)  volto  proprio  ad  escludere  la salvezza della convalida
 recata dal piu' volte citato art. 8, comma 7,  del  decreto-legge  n.
 490  del  1996.    Tale emendamento veniva respinto dall'assemblea su
 conforme parere del Governo, il quale pero' accoglieva  l'ordine  del
 giorno  n.  9/2709/2  che  "impegna  il  Governo  ad  attenersi  alla
 decisione ed ai rilievi del Parlamento  espressi  recentemente  dalle
 commissioni  in  sede  di conversione del d.-l. 20 settembre 1996, n.
 490 oltre che in diverse occasioni da autorevoli organi dello  Stato,
 non  consentendo  che la previsione di cui all'art. 15 del disegno di
 legge n. 2709 determini la  sanatoria  delle  situazioni  illegittime
 pregresse, relative al personale dell'A.A.A.V.T.A.G.".
   In  conclusione,  la  normativa  in  esame, alla luce delle vicende
 sopra riportate, non appare dettata  da  esigenze  organizzative  non
 altrimenti fronteggiabili, la cui evidenza sia stata fin dall'inizio,
 e   poi   sempre   con   continuita',  tenuta  presente  con  univoco
 atteggiamento nelle diverse sedi competenti.
   Ne', sotto altro aspetto, puo' parlarsi - nei  sensi  di  cui  alla
 piu' volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1996 -
 di  consolidamento  naturale  di  determinate  situazioni  per  lungo
 decorso del tempo, posto che le nomine di cui si discute nel presente
 giudizio risalgono al marzo del 1993: vero e'  che  nel  suo  aspetto
 sostanziale  la  vicenda  si  dipana ormai - per quanto risulta - dal
 1986 ma si tratta pur sempre di contestazioni  che  afferiscono  alla
 posizione   di   un   numero  limitatissimo  di  dirigenti,  operanti
 oltretutto nel comparto amministrativo.
   E dunque se le nomine in questione riguardano un numero  esiguo  di
 dirigenti   non  apicali,  oltretutto  addetti  ad  un  comparto  non
 operativo; se le  nomine  in  questione  sono  state  per  due  volte
 consecutivamente  annullate  dal  tribunale amministrativo regionale,
 che ha riscontrato nelle relative procedure vizi non tanto e non solo
 formali  o  procedimentali,  ma  soprattutto  sostanziali,  se,  come
 risulta  dai  lavori  preparatori  sopra  citati,  il  Governo  si e'
 formalmente impegnato - a livello politico  -  a  non  consentire  la
 sanatoria   delle   situazioni   illegittime   pregresse,   con  cio'
 implicitamente nella sua responsabilita' disconoscendo  il  carattere
 strategico  della  sanatoria  stessa  non sembra che le pur obiettive
 esigenze di un ordinato avvio della attivita' del  neoistituito  Ente
 pubblico  economico  possano  essere  considerate prevalenti rispetto
 agli effetti ingiustificatamente  premiali  che  dalla  normativa  in
 esame  derivano  in  favore dei beneficiari di provvedimenti e che si
 palesano contraddittori rispetto al principio del  buon  andamento  e
 anche   ai   canoni   "di  una  razionale  e  coerente  attivita'  di
 amministrazione"  (Corte  costituzionale  sentenza  n.  1  del   1996
 citata).
   6.  -  Con  riferimento  alla  prospettata  violazione  delle norme
 costituzionali che garantiscono il diritto alla  tutela  giudiziaria,
 va  dato  atto  che mentre l'art. 24, primo comma, della Costituzione
 sancisce in generale il diritto di agire in  qualsiasi  controversia,
 l'art.  113, comma primo e secondo, disciplina in modo specifico tale
 diritto di liberta', con riferimento all'oggetto  della  tutela,  nei
 rapporti fra privati ed amministrazioni pubbliche.
   In  linea  di  principio  le  norme costituzionali sopra richiamate
 assicurano  dunque  a  tutti,  nei  confronti  di  qualunque  privato
 soggetto  o  organo  amministrativo,  l'accesso  incondizionato  alla
 giustizia statuale.
   Questo non vuol dire, naturalmente, che il  legislatore  non  possa
 disporre   una   regolamentazione   concreta   dei  mezzi  di  tutela
 giudiziaria,  che  non  possa  in  presenza  di   certi   presupposti
 disciplinarne,  per cosi' dire, il quomodo e il quantum: cio' che non
 appare   disponibile  alla  legge  ordinaria  e'  l'an,  e  cioe'  la
 sostanziale negazione del diritto.
   Ora,  per  quanto  sopra   precisato,   non   e'   dubitabile   che
 l'applicazione  delle  disposizioni  di  legge  piu' volte richiamate
 sortirebbe,  indirettamente,  l'effetto  di  incidere  e   comprimere
 totalmente  il  diritto  dei  ricorrenti in prime cure a domandare la
 tutela degli interessi legittimi che essi pretendono lesi  da  quegli
 atti della pubblica amministrazione che il legislatore ha ritenuto di
 convalidare,  cosi' realizzandosi in definitiva una violazione de "il
 valore costituzionale del diritto  di  agire"  (Corte  costituzionale
 sentenza   n.   123   del  1987)  nel  contesto  di  una  sostanziale
 vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo  al  fine
 della  attuazione  di una preesistente posizione giuridica legalmente
 tutelata. (Corte costituzionale sentenza n.  103 del 1995).
   Ed e' da escludere, infine, che possa darsi ingresso  nella  specie
 ad  una valutazione dell'eventuale rapporto fra la pretesa azionata e
 il grado di realizzazione accordato per la via legislativa (nei sensi
 indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n.  103  del  1995
 ora  richiamata)  poiche' nel caso all'esame beneficiari privilegiati
 della sanatoria sono solo i controinteressati dei primi ricorrenti.
   7. - Ad avviso del Collegio e' invece manifestamente  infondata  la
 ulteriore questione, per come sollevata dagli appellanti incidentali,
 di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art.  8,
 comma  7,  del decreto-legge n. 490 del 1996 per contrasto con l'art.
 77, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della carenza
 del requisito dell'urgenza, posto  che  nella  fattispecie  viene  in
 rilievo  non  gia'  la sussistenza dei presupposti che legittimano il
 Governo ad adottare provvedimenti provvisori con forza di  legge,  ma
 la  facolta'  delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici
 sorti sulla base dei decreti non convertiti.
   8. - In conclusione, ritenuto che  il  giudizio  non  possa  essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale come sopra sollevata e che  la  questione
 stessa  non  sia  manifestamente  infondata,  va disposta l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Resta  precisato  che  la   questione   investe   la   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996,
 n. 665, nella parte in cui prevede che restino validi gli atti  ed  i
 provvedimenti  adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed
 i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8, comma 7, del d.-l.
 20 settembre 1996, n. 490, nella parte in cui convalida a  tutti  gli
 effetti  le  posizioni  giuridiche attribuite ai sensi dell'art. 107,
 comma secondo, del regolamento del personale  dell'A.A.A.V.T.A.G.  di
 cui al d.P.R.  7 aprile 1983, n. 279.
                               P. Q. M.
   Riunisce i ricorsi in epigrafe;
   Visti   l'art.   134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11  marzo
 1983, n. 87;
   Dispone  al  fine della risoluzione della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 21  dicembre  1996,
 n.  665  in  relazione, nei limiti di cui in motivazione, all'art. 8,
 comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 490, per contrasto  con  gli
 artt.  97,  primo comma, 24, primo comma, 113, primo e secondo comma,
 della Costituzione, l'immediata trasmissione degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della  sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti ed al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  nonche'  comunicata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, il 4 aprile 1997.
                       Il presidente: de Roberto
                                                 L'estensore: Anastasi
 97C1164