N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1997
N. 720 Ordinanza emessa il 4 aprile 1997 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente nazionale di assistenza al volo ed altri contro Del Duca Vincenzo ed altri Impiego pubblico - Dipendenti dell'ex Azienda autonoma assistenza al volo e al traffico aereo generale, trasformata in ente di diritto pubblico - Convalida delle posizioni giuridiche ed economiche (nella specie del conferimento di qualifiche dirigenziali al personale direttivo dell'Ente) attribuite con decreto-legge n. 490/1996 decaduto per mancata conversione in legge - Conseguente sottrazione al giudice amministrativo del sindacato su detti inquadramenti gia' oggetto di impugnativa - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di tutela giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1996. (Legge 21 dicembre 1996, n. 665, art. 15, comma 1; d.-l. 20 settembre 1996, n. 490, art. 8, comma 7). (Cost., artt. 24, 97 e 113).(GU n.43 del 22-10-1997 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 2521, 2522, 3263 e 4127 del 1996 proposti: 1) (2521/1996) dall'Ente nazionale di assistenza al volo, in persona dell'amministratore straordinario in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, appellante, contro Vincenzo Del Duca, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizzuti, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19, appellato e appellante incidentale, e nei confronti di Verdacchi Raffaele, Guida Arturo, Barra Bruno, Speranza Angelo, Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto, Frediani Roberto, Rao Angelo, Ghidini Bruno e Doddi Gabriele non costituiti, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. III-ter n. 8 del 5 gennaio 1996; 2) (4127/1996) da Verdacchi Raffaele, Guida Arturo, Speranza Angelo Antonio, Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto e Frediani Roberto rappresentati e difesi dal prof. avv. Filippo Lubrano e dall'avvocato Teodoro Klitsche De La Grange presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scialoja n. 6, appellanti, contro Vincenzo Del Duca, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizzuti, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19, appellato, e nei confronti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e al traffico aereo generale, in persona dell'amministratore straordinario in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della medesima sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione III-ter n. 8 del 5 gennaio 1996; 3) (2522/1996) dall'Ente nazionale di assistenza al volo, in persona dell'amministratore straordinario in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, appellante, contro Iaione Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizzuti, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19, appellato e appellante incidentale, e nei confronti di Verdacchi Raffaele, Guida Arturo, Barra Bruno, Speranza Angelo, Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto e Frediani Roberto non costituiti, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. III-ter n. 99 del 17 gennaio 1996; 4) (3263/1996) da Verdacchi Raffaele, Guida Arturo, Speranza Angelo Antonio, Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto e Frediani Roberto rappresentati e difesi dal prof. avv. Filippo Lubrano e dall'avvocato Teodoro Klitsche De La Grange presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scialoja n. 6, appellanti, contro Iaione Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizzuti, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19, appellato, e nei confronti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e al traffico aereo generale, in persona dell'amministratore straordinario in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della medesima sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. III-ter n. 99 del 17 gennaio 1996; Visto i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 4 aprile 1997 il consigliere A. Anastasi, Uditi gli avvocati prof. Lubrano, Klitsche De la Grange, Pizzuti e l'avvocato dello Stato Bruni; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F a t t o Nell'anno 1988, a conclusione di una procedura selettiva avviata nel 1986, l'Azienda autonoma di assistenza al volo e al traffico aereo generale, ora Ente nazionale di assistenza al volo, approvava le graduatorie per la nomina di dirigenti nei comparti tecnico, operativo ed amministrativo, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del regolamento del personale di cui al d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279, che riserva una quota dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali agli appartenenti alla carriera direttiva dell'azienda. Dietro ricorsi proposti da taluni dei concorrenti pretermessi, il tribunale amministrativo regionale del Lazio con le sentenze n. 500/1992 e 1163/1992 annullava in parte i provvedimenti in questione. Il consiglio di amministrazione dell'azienda, pur avendo interposto appello presso questo Consiglio di Stato, nelle more del giudizio di secondo grado - che veniva quindi successivamente dichiarato improcedibile - provvedeva a rinnovare le procedure selettive. Pertanto il consiglio di amministrazione, competente alla scelta dei dirigenti ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1983 sopra citato, dopo aver modificato i criteri di valutazione in precedenza adottati, formava nuove graduatorie per ciascuno dei comparti operativo, amministrativo e tecnico e procedeva quindi, con delibere nn. 70 e 71 del 19 marzo 1993, alla nomina dei nuovi dirigenti, successivamente conferendo ad essi le funzioni di responsabile di area. Le delibere del consiglio di amministrazione dell'ente sopra citate venivano impugnate in parte qua, insieme agli atti ad esse presupposti e conseguenziali avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio con separati ricorsi dai signori Del Duca e Iaione, i quali avevano partecipato al concorso per l'area amministrativa, entrambi collocandosi in posizione non utile nella graduatoria. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze in epigrafe indicate, accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impugnati, che erano ritenuti illegittimi: per la sentenza n. 8/1996 (ricorso Del Duca): a causa della situazione di incompatibilita' in cui versava uno dei membri del consiglio di amministrazione in quanto fratello uterino di un concorrente, per violazione dei principi di imparzialita', avendo lo stesso membro del consiglio di amministrazione personalmente formato, quale direttore generale, i giudizi su taluni dei candidati, poi presi a base dal consiglio ai fini dello scrutinio selettivo, per la mancata valutazione sostanziale dei curricula dei concorrenti, essendosi il consiglio limitato a tenere conto dei giudizi sugli stessi formulati dai superiori gerarchici, per la comprovata incompletezza del fascicolo personale e dello stato matricolare del ricorrente, per l'illogicita' ed irrazionalita' dei punteggi attribuiti ai titoli di studio; per la sentenza n. 99/1996 (ricorso Iaione): a causa della situazione di incompatibilita', nel duplice profilo sopra descritto, per la mancata valutazione sostanziale dei curricula dei concorrenti; per l'illogicita' ed irrazionalita' dei punteggi attribuiti ai titoli di studio. Avverso la sentenza n. 8/1996 propone appello l'Ente nazionale di assistenza al volo, partitamente contestando la sussistenza dei vizi di legittimito' rilevati dal tribunale amministrativo regionale. Si e' costituito l'appellato Del Duca insistendo per il rigetto dell'appello e riproponendo con appello incidentale le censure espressamente disattese dal primo giudice. Avverso detta sentenza propongono appello altresi' i signori Verdacchi Raffaele, Guida Arturo, Speranza Angelo Antonio, Rinaldi Elisa, De Judicibus Vincenzo, Di Lolli Alberto e Frediani Roberto, che ne chiedono l'annullamento deducendo censure di violazione dei principi che disciplinano la c.d. prova di resistenza, violazione dei principi in tema di incompatibilita', eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge. Si sono costituiti l'appellato Del Duca, insistendo per il rigetto dell'appello, e l'amministrazione. Avverso la sentenza n. 99/1996 propone appello l'Ente nazionale di assistenza al volo, partitamente contestando la sussistenza dei vizi di legittimita' rilevati dal tribunale amministrativo regionale. Si e' costituito l'appellato Iaione insistendo per il rigetto dell'appello e riproponendo con appello incidentale le censure espressamente disattese dal primo giudice. Avverso detta sentenza propongono appello altresi' i signori Verdacchi Raffaele, Guida Arturo, Barra Bruno, Speranza Angelo, Rinaldi Elisa, De Judicibus Enzo, Di Lolli Alberto e Frediani Roberto, che ne chiedono l'annullamento deducendo censure di violazione dei principi che disciplinano la c.d. prova di resistenza, violazione dei principi in tema di incompatibilita' eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e manifesta irrazionalita', violazione di legge. Si sono costituiti l'appellato Iaione, insistendo per il rigetto dell'appello, e l'amministrazione. Nelle more del giudizio era emanato il d.-l. 20 settembre 1996, n. 490 recante, in analogia con quanto disposto da precedenti decreti-legge non convertiti dal Parlamento, la trasformazione in Ente pubblico economico, con la denominazione di Ente nazionale per l'assistenza al volo, della soppressa Azienda autonoma assistenza al volo e al traffico aereo generale. L'art. 8, comma 7, del predetto decreto-legge n. 490 del 1996 cosi' recitava: "Sono convalidate a tutti gli effetti le posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dell'A.A.A.V.T.A.G. in sede di primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle intervenute in forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale di lavoro 1988-90 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra l'A.A.A.V.T.A.G. e le organizzazioni sindacali in data 12-14 novembre 1988, 29 aprile 1989 e 3 aprile 1990, nonche' quelle attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279". Non essendo stato il decreto-legge n. 490 del 1996 convertito in legge, nel prosieguo il Parlamento approvava la legge 21 dicembre 1996, n. 665 che, nel disporre la trasformazione dell'Azienda autonoma in ente di diritto pubblico, cosi' dispone all'art. 15, comma 1: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.-ll. 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387 e 20 settembre 1996, n. 490". Nel frattempo, in vigenza del decreto-legge n. 490 del 1996 ed in relazione al disposto di cui al sopra trascritto art. 8, comma 7, del decreto stesso, il consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera n. 311 del 3 ottobre 1996, aveva deliberato la convalida, a tutti gli effetti, delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dirigente dell'A.A.A.V.T.A.G., ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1983. Tale delibera veniva impugnata, con motivi aggiunti ritualmente notificati, dagli appellanti incidentali Del Duca e Iaione, i quali ne deducevano l'illegittimita' e, in subordine, sollevavano questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate. Gli appellanti Verdacchi, Guida, Barra, Speranza, Rinaldi, De Judicibus, Di Lolli e Frediani contestano, siccome inammissibile, la proposizione in appello di motivi aggiunti riguardanti un atto non impugnato in primo grado e degli stessi motivi deducono comunque l'infondatezza nel merito. Eccepiscono poi l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, che avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione davanti al giudice di primo grado della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente n. 311/96, e ne contestano in subordine la fondatezza. L'E.N.A.V., con memoria depositata il 24 marzo 1997, chiede che questo Consiglio di Stato, preso atto della piu' volte citata delibera n. 311 del 1996, dichiari cessata la materia del contendere, annullando senza rinvio le impugnate sentenze del tribunale amministrativo regionale. All'udienza del 4 aprile 1997 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. D i r i t t o 1. - I ricorsi devono essere riuniti per obiettive ragioni di connessione. 2. - Va in via preliminare rilevato che l'art. 8, comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 490 poi non convertito, cosi disponeva "Sono convalidate a tutti gli effetti le posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dell'A.A.A.V.T.A.G. in sede di primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle intervenute in forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale di lavoro 1988-90 di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra l'A.A.A.V.T.A.G. e le organizzazioni sindacali in data 12-14 novembre 1988, 29 aprile 1989 e 3 aprile 1990, nonche' quelle attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279". Va altresi' rilevato che la legge 21 dicembre 1996, n. 665, nel disporre la trasformazione dell'Azienda autonoma assistenza al volo ed al traffico aereo generale in ente di diritto pubblico, cosi' dispone all'art. 15, comma 1: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387 e 20 settembre 1996, n. 490". Tanto premesso, osserva il collegio che fra gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 490 del 1996 nel presente giudizio rileva la convalida delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dirigenziale dell'ente, ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento, che disciplina appunto il conferimento delle qualifiche dirigenziali al personale direttivo dell'ente. Ne discende, per quanto qui interessa, che le nomine di dirigenti del comparto amministrativo dell'ente, effettuate all'esito della procedura concorsuale annullata dal tribunale amministrativo regionale con le sentenze qui appellate, risulterebbero, per il combinato disposto dell'art. 8, comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 490 e dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 convalidate a tutti gli effetti. 3. - Gli appellanti incidentali Del Duca e Iaione, con la memoria depositata il 26 febbraio 1997 deducono l'inapplicabilita' alla fattispecie e comunque l'illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 15 della legge 21 dicembre 1996, n. 665 per contrasto con gli artt. 97, 3, 77, secondo comma, 24 e 113 della Costituzione. A tal fine osservano innanzi tutto che, ove la norma impugnata avesse inteso realizzare una sorta di "condono" delle nomine dirigenziali illegittimamente attribuite, essa contrasterebbe in modo insanabile con i principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, ai quali il legislatore deve uniformarsi nella organizzazione dei pubblici uffici in tutte le sue articolazioni e in tutti i suoi momenti, segnatamente nella selezione del personale dirigente. La normativa in esame, lungi dal realizzare l'imparzialita' nella organizzazione dei pubblici uffici, risulterebbe invece preordinata all'affermazione di un disvalore giuridico e comporterebbe la violazione dei principi organizzativi essenziali in uno Stato di diritto, oltre che piu' in generale la lesione del principio costituzionale di uguaglianza. Viene ulteriormente denunciato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, l'utilizzo improprio e strumentale della decretazione d'urgenza in un ambito che non presenta invece alcun carattere di necessita' o straordinarieta'. Infine, con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, si deduce che ove per gli effetti della disposizione censurata i provvedimenti di nomina contestati acquisissero legittimita' in via sopravvenuta, potrebbe percio' determinarsi la sottrazione della vertenza al sindacato giurisdizionale e la vanificazione delle pretese dei ricorrenti in primo grado. Verrebbe violato in tal modo il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, cui e' correlato il diritto del ricorrente, garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, di ottenere dal giudice una pronuncia definitiva e realmente satisfattiva. 4. - Ritiene il Collegio che la questione sia rilevante ai fini del presente giudizio. Allo stato, si puo' infatti prescindere dal valutare l'ammissibilita' dell'impugnativa, proposta dagli appellanti incidentali con motivi aggiunti, della deliberazione n. 311 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENAV nella adunanza del 3 ottobre 1996. Ritiene infatti il collegio che tale deliberazione non abbia valore provvedimentale o costitutivo, ma piuttosto ricognitivo di effetti giuridici che possono considerarsi gia' direttamente derivanti dalla legge. A tale conclusione conduce intanto il tenore letterale dell'atto in questione il quale statuisce si' nella parte dispositiva la convalida, a tutti gli effetti, delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dirigente, ma nelle premesse (cfr. punto 1 della relazione del direttore generale facente parte integrale della deliberazione) da' atto che dette posizioni giuridiche ed economiche sono gia' state convalidate dall'art. 8, comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 490. Ed in effetti, dall'esame della disposizione chiaramente si evince come la convalida di cui si discute sia sancita direttamente a livello normativo primario e sia dunque suscettibile di spiegare effetto autonomo sulle posizioni giuridiche ed economiche degli interessati indipendentemente dall'adozione in sede amministrativa di qualsivoglia atto conseguenziale. Gli effetti sananti, nell'interpretazione della norma cui il collegio aderisce, discendono dunque dalla legge, la cui applicazione nel presente giudizio appare quindi logicamente pregiudiziale ad ogni statuizione in ordine alla intervenuta intermediazione provvedimentale. Alla stregua di tali considerazioni puo' dunque ritenersi che le norme primarie in argomento non rechino una convalida in senso stretto dei provvedimenti davanti a questo consiglio contestati, ma piuttosto una sanatoria degli stessi. Tale conclusione consente di disattendere il rilievo, formulato dagli appellanti incidentali, circa l'inapplicabilita' della normativa in questione alla fattispecie dedotta in giudizio. La tesi fa perno sul fatto che l'illegittimita' delle nomine non e' stata definitivamente accertata, non essendo le sentenze del tribunale amministrativo regionale di annullamento passate in giudicato a seguito dell'appello proposto. Ne conseguirebbe che, in punto di diritto, le nomine stesse non sarebbero riguardate dalla convalida poiche' questa, per definizione, spiegherebbe effetti solo sui provvedimenti la cui illegittimita' sia accertata. E' agevole pero' osservare che con le norme di sanatoria in esame il legislatore mira a sottrarre all'incertezza atti o rapporti contestati o contestabili in sede amministrativa, in sede di controllo contabile o in sede giurisdizionale. Sanando peraltro ex tunc, a livello normativo primario, l'atto in ipotesi viziato, il legislatore intende consolidarlo, rendendolo inattaccabile sul piano amministrativo o giurisdizionale, ancorche' esso possa aver in ipotesi inciso sfavorevolmente su diritti soggettivi o interessi legittimi di altri soggetti. Attesa l'intangibilita' nei sensi di cui sopra, delle nomine conferite dall'ente all'esito delle procedure annullate nessun interesse concreto ed attuale avrebbero, in ipotesi, i ricorrenti di primo grado a insistere qui per la conferma di quell'annullamento. Data la natura degli atti in esame e le posizioni giuridiche coinvolte non sono infatti ipotizzabili, allo stato, forme di tutela risarcitoria e d'altra parte il bene della vita che i ricorrenti mirano a conseguire, e cioe' la rinnovazione della selezione con diverse modalita' e criteri, sarebbe precluso dalla sanatoria delle contestate nomine. 5. - Ritiene il collegio che la prospettata questione di legittimita', oltre che rilevante, sia altresi' non manifestamente infondata in relazione agli artt. 97, 24 e 113 della Costituzione. Con riguardo all'art. 97 della Costituzione va dato atto che la nozione di buon andamento, non costituisce parametro di valutazione astorico e rigidamente preformalizzato in via astratta. Come ha osservato la Corte costituzionale, da ultimo con sentenza n. 1 del 1996, l'ampia discrezionalita' del legislatore nella strutturazione degli uffici e nell'articolazione delle carriere del personale amministrativo, impone di procedere ad una valutazione di compatibilita' fra azione amministrativa e principio di buon andamento strettamente correlata alle circostanze del caso. E proprio al fine di comparare la ratio stessa della sanatoria agli altri valori in gioco, va dato atto che le disposizioni, dei cui effetti giuridici si discute, si inseriscono per cosi' dire in una vicenda contrassegnata da caratteri di estrema complessita' per restare al profilo organizzativo - che in questa fase qui rileva - bastera' ricordare come, a seguito della c.detta "smilitarizzazione dei controllori di volo" il legislatore abbia inizialmente adottato, per lo svolgimento di funzioni nevralgiche nell'ambito dei servizi pubblici essenziali del trasporto aereo, lo strumento dell'azienda autonoma, mantenendo al rapporto del relativo personale una configurazione, pur nelle sue peculiarita', pubblicistica. Successivamente, al fine di dotare il predetto organismo degli strumenti gestionali atti a garantire sempre maggiore efficienza ed economicita' dell'attivita' di controllo del traffico aereo, l'art. 2 del d.-l. 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, ne prevedeva la trasformazione entro sei mesi in societa' per azioni. Ritenuta peraltro la necessita' di un "passaggio intermedio" che assicurasse per un periodo triennale il graduale adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative, il Governo disponeva, con il primo dei decreti-legge poi non convertiti emanato il 25 novembre 1995, la temporanea trasformazione dell'azienda in ente di diritto pubblico economico, con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente. Non e' quindi dubbio che la complessa vicenda organizzativa, sopra richiamata, e la radicale innovazione inerente la natura del rapporto di lavoro del personale dipendente abbiano un rilievo pregnante, tanto piu' ove si consideri lo status del tutto particolare che assume, nell'ambito privatistico, la figura del dirigente. Va per contro pero' considerato quanto segue. Sempre con riferimento al principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, puo' intanto osservarsi come la normativa che qui sostanzialmente interessa - quella di cui alla seconda fattispecie disciplinata dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 490 del 1996 con riguardo alle nomine dei dirigenti - non figurasse nei precedenti decreti-legge, non convertiti, con i quali, a partire dal novembre 1995 il Governo aveva intrapreso l'iniziativa della trasformazione dell'A.A.A.V.T.A.G. in ente di diritto pubblico. La disposizione, che riproduce il testo di un emendamento di iniziativa parlamentare riferito al precedente decreto-legge, fu appunto introdotta, con carattere di novita', nel decreto-legge n. 490/1996, senza che la relazione al disegno di legge di conversione (Camera dei deputati atto n. 2280) ne chiarisca pero' la ratio o la portata. Nel corso dell'esame in sede referente del predetto disegno di legge di conversione, la IX Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 22 ottobre 1996, approvava senza l'opposizione del Governo due emendamenti, di identico tenore, soppressivi del comma 7 dell'art. 8 e li proponeva all'assemblea (Camera dei deputati atto n. 2280-A) che non aveva pero' modo di passare all'esame del provvedimento. Dai lavori preparatori della legge 21 dicembre 1996, n. 665, approvata dalla Camera dei deputati come disegno di legge n. 2709, si rileva come fosse stato presentato all'assemblea di quel ramo del Parlamento uno specifico emendamento di iniziativa parlamentare (n. 15. 221) volto proprio ad escludere la salvezza della convalida recata dal piu' volte citato art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 490 del 1996. Tale emendamento veniva respinto dall'assemblea su conforme parere del Governo, il quale pero' accoglieva l'ordine del giorno n. 9/2709/2 che "impegna il Governo ad attenersi alla decisione ed ai rilievi del Parlamento espressi recentemente dalle commissioni in sede di conversione del d.-l. 20 settembre 1996, n. 490 oltre che in diverse occasioni da autorevoli organi dello Stato, non consentendo che la previsione di cui all'art. 15 del disegno di legge n. 2709 determini la sanatoria delle situazioni illegittime pregresse, relative al personale dell'A.A.A.V.T.A.G.". In conclusione, la normativa in esame, alla luce delle vicende sopra riportate, non appare dettata da esigenze organizzative non altrimenti fronteggiabili, la cui evidenza sia stata fin dall'inizio, e poi sempre con continuita', tenuta presente con univoco atteggiamento nelle diverse sedi competenti. Ne', sotto altro aspetto, puo' parlarsi - nei sensi di cui alla piu' volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1996 - di consolidamento naturale di determinate situazioni per lungo decorso del tempo, posto che le nomine di cui si discute nel presente giudizio risalgono al marzo del 1993: vero e' che nel suo aspetto sostanziale la vicenda si dipana ormai - per quanto risulta - dal 1986 ma si tratta pur sempre di contestazioni che afferiscono alla posizione di un numero limitatissimo di dirigenti, operanti oltretutto nel comparto amministrativo. E dunque se le nomine in questione riguardano un numero esiguo di dirigenti non apicali, oltretutto addetti ad un comparto non operativo; se le nomine in questione sono state per due volte consecutivamente annullate dal tribunale amministrativo regionale, che ha riscontrato nelle relative procedure vizi non tanto e non solo formali o procedimentali, ma soprattutto sostanziali, se, come risulta dai lavori preparatori sopra citati, il Governo si e' formalmente impegnato - a livello politico - a non consentire la sanatoria delle situazioni illegittime pregresse, con cio' implicitamente nella sua responsabilita' disconoscendo il carattere strategico della sanatoria stessa non sembra che le pur obiettive esigenze di un ordinato avvio della attivita' del neoistituito Ente pubblico economico possano essere considerate prevalenti rispetto agli effetti ingiustificatamente premiali che dalla normativa in esame derivano in favore dei beneficiari di provvedimenti e che si palesano contraddittori rispetto al principio del buon andamento e anche ai canoni "di una razionale e coerente attivita' di amministrazione" (Corte costituzionale sentenza n. 1 del 1996 citata). 6. - Con riferimento alla prospettata violazione delle norme costituzionali che garantiscono il diritto alla tutela giudiziaria, va dato atto che mentre l'art. 24, primo comma, della Costituzione sancisce in generale il diritto di agire in qualsiasi controversia, l'art. 113, comma primo e secondo, disciplina in modo specifico tale diritto di liberta', con riferimento all'oggetto della tutela, nei rapporti fra privati ed amministrazioni pubbliche. In linea di principio le norme costituzionali sopra richiamate assicurano dunque a tutti, nei confronti di qualunque privato soggetto o organo amministrativo, l'accesso incondizionato alla giustizia statuale. Questo non vuol dire, naturalmente, che il legislatore non possa disporre una regolamentazione concreta dei mezzi di tutela giudiziaria, che non possa in presenza di certi presupposti disciplinarne, per cosi' dire, il quomodo e il quantum: cio' che non appare disponibile alla legge ordinaria e' l'an, e cioe' la sostanziale negazione del diritto. Ora, per quanto sopra precisato, non e' dubitabile che l'applicazione delle disposizioni di legge piu' volte richiamate sortirebbe, indirettamente, l'effetto di incidere e comprimere totalmente il diritto dei ricorrenti in prime cure a domandare la tutela degli interessi legittimi che essi pretendono lesi da quegli atti della pubblica amministrazione che il legislatore ha ritenuto di convalidare, cosi' realizzandosi in definitiva una violazione de "il valore costituzionale del diritto di agire" (Corte costituzionale sentenza n. 123 del 1987) nel contesto di una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine della attuazione di una preesistente posizione giuridica legalmente tutelata. (Corte costituzionale sentenza n. 103 del 1995). Ed e' da escludere, infine, che possa darsi ingresso nella specie ad una valutazione dell'eventuale rapporto fra la pretesa azionata e il grado di realizzazione accordato per la via legislativa (nei sensi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1995 ora richiamata) poiche' nel caso all'esame beneficiari privilegiati della sanatoria sono solo i controinteressati dei primi ricorrenti. 7. - Ad avviso del Collegio e' invece manifestamente infondata la ulteriore questione, per come sollevata dagli appellanti incidentali, di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 490 del 1996 per contrasto con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della carenza del requisito dell'urgenza, posto che nella fattispecie viene in rilievo non gia' la sussistenza dei presupposti che legittimano il Governo ad adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, ma la facolta' delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 8. - In conclusione, ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale come sopra sollevata e che la questione stessa non sia manifestamente infondata, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Resta precisato che la questione investe la legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, nella parte in cui prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8, comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 490, nella parte in cui convalida a tutti gli effetti le posizioni giuridiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G. di cui al d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279.
P. Q. M. Riunisce i ricorsi in epigrafe; Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1983, n. 87; Dispone al fine della risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 in relazione, nei limiti di cui in motivazione, all'art. 8, comma 7, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 490, per contrasto con gli artt. 97, primo comma, 24, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 4 aprile 1997. Il presidente: de Roberto L'estensore: Anastasi 97C1164